(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 299, co. 3)
Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
- Volume consigliato
Il fatto
Il Tribunale della libertà di Caltanissetta dichiarava inammissibile una istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere proposta dinanzi al G.I.P. di Caltanissetta e da questi respinta.
In particolare, riteneva il tribunale come l’inammissibilità andasse dichiarata per violazione della disposizione contenuta nell’art. 299 comma 3 cod. proc. pen. che prevede la notifica alla persona offesa dell’istanza di sostituzione della misura cautelare applicata, nel caso di specie mancante.
Si legga anche:
- Le misure di prevenzione personali;
- Cosa deve intendersi per “delitti commessi con violenza alla persona”
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 299 commi 2 bis e 3 codice procedura penale ed errata declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revoca della misura cautelare; al proposito il ricorso sosteneva l’insussistenza dell’obbligo di notifica alla persona offesa in relazione alla fattispecie di reato (rapina), oggetto del presente procedimento trattandosi di ipotesi che doveva fare ritenere assente qualsiasi relazione personale con la vittima del reato tale da imporre l’obbligo di preventiva notifica dell’istanza ai sensi della citata norma; 2) insussistenza dell’obbligo di notifica alla persona offesa dell’istanza di revoca di misura cautelare in assenza di nomina del difensore di fiducia ed elezione di domicilio da parte della stessa p.o..
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era accolto, ritenendolo fondato, per i seguenti motivi.
Si osservava a tal proposito prima di tutto che, secondo il recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. 30 settembre 2021), “nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio”.
Ciò posto, da tale arresto giurisprudenziale se ne faceva derivare che condizione imprescindibile per ritenere sussistente l’obbligo di notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura da parte dell’imputato di procedimenti per reati commessi con violenza alla persona è che la persona offesa abbia nominato un difensore ovvero abbia eletto domicilio mentre, in assenza della nomina di difensore o della elezione di domicilio per le notificazioni, la persona offesa, avendo chiaramente manifestato disinteresse al coinvolgimento nel processo penale a carico dell’imputato, non deve essere notiziata della istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare.
A fronte di tale considerazione di ordine prettamente giuridico, gli Ermellini ritenevano come, nel caso di specie, l’adesione al siffatto orientamento comportasse l’accoglimento del ricorso posto che il Tribunale del riesame di Caltanissetta, aderendo alla tesi ormai superata dalle Sezioni Unite, ad avviso del Supremo Consesso, non era entrato nel merito dell’appello rilevando preliminarmente una causa di inammissibilità del gravame cautelare e, poiché nessuna delle predette circostanze appariva, sempre per la Corte di legittimità, essersi verificata nel caso in esame, non avendo la persona offesa nominato legale o eletto domicilio, l’impugnata ordinanza era annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame personale per il giudizio.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando non sussiste l’obbligo di notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura da parte dell’imputato di procedimenti per reati commessi con violenza alla persona a favore della parte offesa.
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite secondo cui, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio, si afferma che, essendo condizione imprescindibile, per ritenere sussistente l’obbligo di notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura da parte dell’imputato di procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, è che la persona offesa abbia nominato un difensore ovvero abbia eletto domicilio, in assenza della nomina di difensore o della elezione di domicilio per le notificazioni, in questo caso, la persona offesa, avendo chiaramente manifestato disinteresse al coinvolgimento nel processo penale a carico dell’imputato, non deve essere notiziata della istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare.
Quindi, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se l’imputato sia tenuto a fare (o meno) questa notifica, anche perché conforme a quanto affermato dalle Sezioni unite nell’arresto giurisprudenziale summenzionato.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, dunque, perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, non può che essere positivo.
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