Quando un soggetto partecipa di un’associazione per traffico illecito di stupefacenti?

Allegati

Quando un soggetto può considerarsi partecipe di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti? Per approfondire tutti i temi legati agli stupefacenti, consigliamo il volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 21625 del 22-03-2024

sentenza-commentata-art.-6-2024-06-21T143336.856.pdf 128 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: gravi indizi di colpevolezza inerenti alla associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti


Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale della medesima città, con la quale era stata applicata a carico di una persona la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’articolo 74 comma 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990 per aver partecipato all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 74 DPR 309/1990 (capo 19 dell’imputazione provvisoria), nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti alla associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Per approfondire tutti i temi legati agli stupefacenti, consigliamo il volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

FORMATO CARTACEO

La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Forte della consolidata esperienza degli Autori, l’opera si pone quale strumento utile al Professionista per affrontare la trattazione dei reati in materia di stupefacenti, nell’ambito dell’aula giudiziaria.Aggiornato alla recente giurisprudenza, il volume costituisce una vera e propria guida, privilegiando l’analisi degli aspetti operativi e processuali e fornendo una rassegna giurisprudenziale al termine di ogni singolo capitolo.L’opera si completa di un dettagliato indice analitico che permette un’agevole consultazione, realizzando il diretto richiamo a tutte le singole questioni trattate.Il volume include una rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo.Santi BolognaMagistrato ordinario con funzioni di giudice distrettuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, già Giudice del dibattimento presso la Prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Docente, ad incarico, nella materia del Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna Kore, negli anni accademici 2017-2021. Ha curato la redazione dei Capp. I, III, V.Alessandro BoscoMagistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, già abilitato all’esercizio della professione forense. Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Cultore della materia presso l’Università LUISS «Guido Carli» di Roma e l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Ha curato la redazione dei Capp. XI, XII, XIII.Alfredo SpitaleriMagistrato dal 2017, è Giudice del Tribunale di Siracusa dove ha svolto fino al 2020 le funzioni di Giudice del dibattimento penale. Si è occupato di numerosi e rilevanti procedimenti in materia di Criminalità organizzata, stupefacenti e reati contro la persona. Attualmente svolge le funzioni di Giudice civile presso lo stesso Tribunale. Ha curato la redazione dei Capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, X.

Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri | Maggioli Editore 2021

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Cassazione riteneva il motivo suesposto infondato, con particolare riguardo all’asserita carenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti il sodalizio criminoso contestato nel caso di specie.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, veniva richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per “la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall’organizzazione)” (Sez. 3, n. 22142 del 29.04.2015), tenuto conto altresì del fatto che, in altre decisioni (Sez.4, n.51716 del 16.10.2013; Sez. 6, n. 6871 del 10.01.2018),  è stato altresì affermato quanto segue: “L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio”.
Orbene, per la Corte di legittimità, questi elementi sintomatici della partecipazione all’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990, tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, erano stati ben individuati dall’ordinanza impugnata, che aveva descritto con motivazioni puntuali e prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà il ruolo assunto del ricorrente all’interno di questo pactum sceleris.

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando un soggetto può considerarsi intraneo di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per configurare la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, non è richiesto un atto di investitura formale.
Tuttavia, è necessario che il contributo dell’agente sia funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un determinato momento storico.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione quando si deve appurare se una persona possa reputarsi partecipe di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento