Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
In tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che dichiara l’estinzione deve disporre che sia cancellata la trascrizione (art. 562, comma 1, c.p.c.).
Il termine perentorio di quarantacinque giorni decorre dal momento della notifica dell’atto di pignoramento al debitore, sebbene una parte minoritaria della dottrina ritenga che, invece, decorra dal momento della trascrizione dell’atto stesso.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti: la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari.
La trascrizione del pignoramento costituisce lo strumento per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare, ossia l’espropriazione dell’immobile pignorato e l’alienazione a terzi per soddisfare i diritti di credito. La trascrizione è, perciò, l’elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento.
La cancellazione della trascrizione opera come un’autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno tutti gli effetti rispetto ad ogni interessato, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale la cancellazione medesima è stata effettuata.
Sul punto anche la giurisprudenza concorda nel ritenere che il provvedimento di revoca dell’avvenuta cancellazione della trascrizione non comporta l’automatica reviviscenza del vincolo nella sua efficacia di pubblicità, per ripristinare la quale occorre, quindi, procedere a nuova trascrizione (Cass. civ., sez. III, 1 agosto agosto 2011, n. 17367).
Ai sensi dell’art. 172 disp. att. trans. c.p.c. il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’art. 562 c.p.c. e, comunque, in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
Solo su presentazione dell’ordinanza de qua il conservatore dei registri immobiliari può procedere alla cancellazione della trascrizione (art. 562, comma 2, c.p.c.).
Ovviamente, l’ordinanza deve avere il carattere della definitività e, quindi, deve essere divenuta non reclamabile. Se, invece, è stata oggetto di reclamo sarà necessario il passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto il reclamo.
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