(Ricorso rigettato)
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen. art. 420-ter)
Il fatto
La Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato F. E. responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen. per aver dichiarato falsamente al notaio S. S., nell’atto di assegnazione della proprietà superficiaria dell’alloggio della Cooperativa edilizia “…”, di essere legalmente separato quando in realtà tale status era stato superato dalla riconciliazione avvenuta nell’anno 2006.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, adducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 495 cod. pen. e 157 cod. civ. posto che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato la norma extra penale ritenendo che la mera ripresa della convivenza costituisca elemento sufficiente a far venir meno gli effetti giuridici, tra le parti e verso i terzi, della separazione omologata e dunque la convivenza, ripresa tra il 2006 ed il 2010, era una mera coabitazione estemporanea insuscettibile, in quanto tale, di eliminare gli effetti della omologazione della separazione; 2) violazione di legge in relazione all’art. 47 cod. pen. in quanto, essendo la dichiarazione del F. al notaio antecedente alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale da parte del difensore, sarebbe venuto meno, sul piano dell’elemento psicologico del reato, la volontà e consapevolezza dell’imputato di dichiarare il falso sul proprio status al fine di ottenere vantaggi dall’assegnazione dell’immobile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 24 Cost. e 420 ter cod. proc. pen. dato che la decisione della Corte Territoriale di respingere l’istanza di rinvio dell’udienza del 5.2.2018 per legittimo impedimento proposta dall’unico difensore di fiducia del F. risulterebbe, oltre che immotivata, lesiva del diritto di difesa dell’imputato.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava prima di tutto come, quanto al terzo motivo concernente il legittimo impedimento dedotto dal difensore, l’ordinanza, con cui la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di rinvio, apparisse essere immune da censure avendo ritenuto insussistente l’assoluto impedimento a comparire.
Si faceva presente a tal riguardo – una volta rilevato che il certificato medico trasmesso alla Corte territoriale, diagnosticando una “lombosciatalgia bilaterale con risentimento deambulatorio limitativo“, prescriveva, in data 2.2.2018, sei giorni di riposo assoluto e terapia medica – come questo certificato, lungi dall’attestare un impedimento assoluto, si era limitato a prescrivere un periodo di riposo senza precisare il grado di intensità dell’infermità diagnosticata e la sua attitudine a determinare l’assoluta impossibilità di lasciare l’abitazione e di partecipare all’udienza fissata per il 5.2.2018, tre giorni dopo il rilascio dell’attestazione medica allorquando le condizioni fisiche potevano essere migliorate anche in virtù della terapia farmacologica prescritta.
Oltre a ciò, si rilevava altresì come la giurisprudenza della Cassazione avesse già chiarito che il giudice di merito può ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante l’allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l’impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015) fermo restando che la Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014 aveva avuto modo di postulare quanto segue: “È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute“.
Posto ciò, per quanto attiene i primi due motivi di ricorso, anch’essi veniva stimati infondati.
Si faceva in particolare presente che, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, in data 28.10.2011, l’imputato, dinanzi al notaio, aveva dichiarato di essere legalmente separato in virtù del provvedimento di omologazione del Tribunale di Barcellona P.G. del 13.2.2003 al fine di ottenere l’assegnazione della proprietà superficiaria dell’alloggio della cooperativa edilizia E. ma la separazione legale aveva tuttavia perso efficacia nel 2006 allorquando vi era stata una riconciliazione tra i coniugi che avevano ripreso la convivenza e la coabitazione.
Si evidenziava per di più come la riconciliazione e la ricostituzione del consorzio familiare fossero state accertate grazie alle dichiarazioni rese dagli stessi coniugi e da una vicina di casa (F. A.) tenuto conto altresì del fatto che la consapevolezza del ripristino della comunione familiare da parte del F. era stata, altresì, desunta dalla circostanza che, dopo la dichiarazione dinanzi al notaio, egli aveva presentato un nuovo ricorso per separazione personale in data 12.12.2011 nel quale lo stesso odierno ricorrente rappresentava la ripresa della convivenza nel 2006.
Premesso ciò, i giudici di piazza Cavour mettevano in risalto il fatto come la doglianza concernente l’erronea interpretazione dell’art. 157 cod. civ. fossa infondata in quanto, a parere della Corte, è pacifico, anche nella giurisprudenza civile della Cassazione, che la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione con caducazione del provvedimento di omologazione a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale (Sez. 3, n. 19541 del 26/08/2013), e, dunque, la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione che non consiste nel mero ripristino della situazione “quo ante” ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (Sez. 1, n. 28655 del 24/12/2013, Rv. 629303 – 01; Sez. 2, n. 1630 del 23/01/2018)
A fronte di ciò, la deduzione difensiva secondo cui sarebbe stata ripristinata una mera coabitazione, senza la ricostituzione del consorzio familiare, oltre a proporre una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, appariva, ad opinione del Supremo Consesso, sfornita di qualsivoglia valenza probatoria (Cass. civ., Sez. 1, n. 12314 del 25/05/2007) nonché smentita dalla proposizione di un nuovo ricorso per separazione personale da parte del F..
Pure la doglianza con cui si deduceva l’errore di fatto sullo stato di separazione veniva stimata manifestamente infondata in quanto, al momento della dichiarazione dinanzi al notaio, l’imputato era ben consapevole del fatto che gli effetti della separazione personale omologata nel 2003 fossero venuti meno nel 2006 con il ripristino della convivenza e della comunione familiare tanto da avere, due mesi dopo, presentato un nuovo ricorso per separazione personale (in senso analogo, Sez. 5, n. 24699 del 23/03/2004, omissis, Rv. 229549: “È configurabile il reato di cui all’art. 495 cod. pen. nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo psicologico, l’eventuale errore dell’agente circa la disciplina civilistica di riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un elemento normativo della fattispecie penale”) mentre, nel resto, come opportunamente evidenziato dalla sentenza impugnata, il fine della falsa dichiarazione era quella di divenire unico assegnatario dell’alloggio in quanto, per effetto della riconciliazione del 2006, l’assegnazione sarebbe spettata ad entrambi i coniugi in virtù del ripristino del regime di comunione dei beni.
Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, come visto prima, se ne faceva conseguire la reiezione del ricorso.
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Conclusioni
La sentenza in commento è assai interessante nella parte in chiarisce quando un certificato medico può consentire il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore a comparire.
In particolare, nel citare quanto statuito dalla Cass. pen., sez. n. 3558 del 19/11/2014, si precisa nella pronuncia in oggetto che nel certificato medico occorre precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento.
Da ciò deriva, al fine di evitare che una istanza di rinvio di tal genere non venga accolta dal giudice, che in questo certificato non solo si attesti un problema di salute, essendo per contro necessario ivi postulare che quel problema sia di gravità tale da non consentire al legale di uscire di casa.
Di conseguenza, proprio alla luce di questo importante chiarimento, il giudizio, in ordine a quanto statuito in tale decisione, non può che essere positivo.
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