Quando può essere censurata in Cassazione la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale

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 (Ricorso rigettato)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 603)

Il fatto

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città con la quale un imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per avere omesso di tenere ovvero distrutto, occultato o sottratto, in frode ai creditori, le scritture contabili di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano di cui era stato amministratore di fatto dalla data di costituzione fino al fallimento.

Ciò posto, l’imputato era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni, che la Corte di appello — nella valutazione successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 — aveva comunque reputato congrua.

In primo grado l’imputato era stato assolto dalla concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva per non aver commesso il fatto con esclusione della circostanza aggravante dell’aver commesso più fatti di bancarotta.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego, da parte della Corte territoriale, di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, sia quanto al coefficiente soggettivo, che alla durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto infondato, e quindi respinto, per le seguenti ragioni.

Quanto al primo motivo, esso veniva stimato aspecifico in quanto, una volta fatto presente in via preliminare che secondo la giurisprudenza della Cassazione, in ragione della sua natura eccezionale, in Cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014), si evidenziava come nel caso di specie il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione (escussione teste) fosse stato adeguatamente spiegato dai giudici di seconde cure mentre, ad avviso del Supremo Consesso, la censura prospettata dal ricorrente si risolveva in una critica sterile siccome non argomentata.

Detto questo, il secondo motivo di ricorso veniva anch’esso, nel suo complesso, parimenti considerato infondato.

In particolare, quanto al dolo della bancarotta, l’impugnativa veniva reputata marcatamente generica omettendo del tutto di misurarsi con la giustificazione fornita dalla Corte di appello che aveva valorizzato in malam partem sia l’irreperibilità dell’imputato, sia la sua coeva consapevolezza dell’esistenza di pretese creditorie che venivano frustrate dalla mancata fornitura agli organi fallimentari della contabilità.

A questo riguardo, veniva ricordato come le Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, avessero di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili, non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Quanto alla valutazione di congruità della durata decennale delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall., il ricorso non si riteneva accoglibile laddove la giustificazione fornita dalla Corte distrettuale — salvo volerne contestare il merito — appariva essere, per la Suprema Corte, immune da vizi argomentativi essendo fondata sulla pregressa condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e sulla scaltrezza mostrata dal prevenuto nell’avvalersi di prestanomi per dissimulare la sua reale partecipazione alle vicende societarie.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui si spiega quando può essere censurata in Cassazione la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale.

Difatti, citandosi precedenti conformi, in tale pronuncia, è postulato che, in ragione della sua natura eccezionale, in Cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se sia possibile (o meno) ricorrere per Cassazione nel caso di mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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