Quando può essere disposta la proroga della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla complessità degli accertamenti da compiere

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 305, c. 2)

Il fatto

Il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso le ordinanze del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce con le quali si rigettavano altrettante istanze difensive finalizzate alla revoca della ordinanza di proroga dei termini massimi di fase della custodia cautelare in carcere ex art. 305 cod. proc. pen. o comunque alla sostituzione della misura custodiale in atto con un’altra meno afflittiva.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla omessa considerazione degli elementi di novità sopravvenuti rispetto ai presupposti che avevano indotto il G.i.p., a concedere la richiesta proroga avuto riguardo al fatto che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato emesso prima dello spirare dell’originario termine di custodia cautelare e che gli accertamenti complessi posti a fondamento dell’istanza di proroga ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen. erano stati espletati prima della sua presentazione (avvenuta in data 24 maggio 2019) e che l’incidente probatorio era stato concluso alla data del 4 luglio 2019, e quindi anteriormente alla scadenza dell’originario termine di custodia: elementi, quelli ora indicati, dimostrativi del fatto che la proroga era stata richiesta ed ottenuta in assenza dei presupposti che ne legittimavano la concessione; 2) violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla omessa valutazione della permanenza della gravità delle esigenze cautelari oggetto del provvedimento di proroga della custodia ex art. 305, comma 2, cit. tenuto conto, per quel che attiene al pericolo di inquinamento probatorio, dell’espletamento dell’incidente probatorio e dell’avvenuta conclusione delle indagini preliminari e, per quel che attiene al pericolo di reiterazione del reato, della riproposizione – nella motivazione dell’ordinanza impugnata – degli stessi elementi posti alla base dell’originario provvedimento impositivo nonché degli effetti permanenti legati agli intervenuti provvedimenti di sospensione obbligatoria dalle funzioni di magistrato ex art. 21 d.lgs. n. 109/2006 e facoltativa sia dallo stipendio, che dalle funzioni ex art. 22 d.lgs. cit. (quest’ultimo provvedimento, in particolare, adottato successivamente all’applicazione della misura cautelare); 3) omessa motivazione circa la possibilità di sostituzione della misura custodiale con quella, più adeguata, degli arresti domiciliari avuto riguardo all’incensuratezza dell’indagato, al periodo di tempo già trascorso in stato di custodia cautelare e al tempo trascorso dalla commissione dei contestati reati.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

La prima censura veniva però ritenuto infondata avendo la Corte territoriale, secondo il Supremo Consesso, fatto buon governo dei principi stabiliti dalla Cassazione (Sez. 1, n. 2219 del 12/05/1994) secondo cui la legittimità della proroga della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla complessità degli accertamenti da compiere, deve essere valutata “ex ante” con riferimento al momento della sottoposizione della relativa richiesta al giudice per le indagini preliminari mentre le successive vicende processuali che, valutate “ex post“, eventualmente palesino l’assenza della necessità della proroga, non infirmano la legittimità del provvedimento che l’ha disposta.

Ciò posto, venivano stimate viceversa fondate le ulteriori ragioni di doglianza nel ricorso articolate ove si consideri che, in tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità – non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero – di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell’indagato ai sensi dell’art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall’art. 274 dello stesso codice la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un’intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l’applicazione della misura custodiale con esclusione, comunque, dell’operatività della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001).

Difatti, ad avviso della Corte, se, per un verso, come precisato in sede nomofilattica (Sez. 1, n. 24432 del 28/05/2008), non v’è dubbio che l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non preclude la proroga della custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., è altrettanto vero, sotto altro ma connesso profilo, che la proroga della custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale ammesso unicamente in presenza del simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia al fine di procedere a tali accertamenti (Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002; Sez. 3, n. 35311 del 19/05/2016).

Tal che se ne faceva discendere come occorra verificare costantemente, dandone conto con adeguata motivazione, la persistenza del nesso di necessaria correlazione causale tra le esigenze legate all’espletamento di nuove, particolarmente complesse, attività d’indagine e il mantenimento dello status detentionis nei confronti dell’indagato ovvero dell’imputato posto che costituisce ius receptum il principio secondo cui tra le attività investigative di particolare complessità possono ricomprendersi anche le eventuali attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte (Sez. 6, n. 28268 del 13/02/2003, omissis, Rv. 226269) ma l’obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per la concessione della proroga ex art. 305 cit. comporta, quanto ai profili or ora indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali quegli accertamenti devono essere condotti nel permanere dello stato detentivo della persona sottoposta a cautela (cfr. Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002).

Oltre a ciò, veniva altresì messo in risalto il fatto che: a) ai fini della proroga della custodia cautelare, ovverosia del protrarsi medio tempore dello stato detentivo dell’indagato ovvero dell’imputato, il vaglio delibativo richiesto al giudice deve orientarsi nel rispetto di ben precise condizioni poiché le esigenze cautelari devono essere connotate da un particolare, corposo peso specifico, dunque da una rilevanza ed intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l’instaurazione ab imis dello stato custodiale (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001); b) la indispensabilità della proroga va valutata esclusivamente in relazione all’attività da compiersi non già in vista di un possibile pericolo di inquinamento probatorio: giustificazione, questa, all’evidenza incongrua, dovendosi, altrimenti, ritenere la necessità del mantenimento dell’indagato in stato di custodia cautelare a tempo indeterminato o, comunque, fino allo spirare del termine massimo consentito, essendo sempre possibile una sua interferenza sulla formazione e sulla acquisizione della prova (Sez. 3, n. 16130 del 18/03/2008).

Ciò posto, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini rilevavano come, a fronte delle puntuali deduzioni difensive già prospettate in sede di gravame con riferimento alle implicazioni logicamente sottese agli effetti della progressiva evoluzione delle attività procedimentali e processuali, il su esposto quadro normativo non fosse stato compiutamente osservato in ordine alla richiamata esigenza di pronunziare, con congrua ed esaustiva motivazione, sulla simultanea ricorrenza delle condizioni e dei requisiti sopra individuati posto che, entro tale prospettiva, avuto riguardo all’espletamento dell’incidente probatorio e all’intervenuta conclusione delle indagini preliminari, non emergeva dal provvedimento impugnato, con la necessaria completezza di analisi logico argomentativa, quale sarebbe stato, al di là di un generico riferimento ivi operato alle note modali delle precedenti ipotesi delittuose in contestazione ed alle probabili caratteristiche della prossima attività (“corposa ed impegnativa“) di acquisizione dibattimentale delle prove, l’apprezzamento prognostico incentrato sulle specifiche circostanze di fatto ritenute sintomatiche del pericolo, necessariamente attuale e concreto, che alla completezza e genuinità dei risultati dell’attività di assunzione probatoria sarebbe potuto derivare da una alterazione o manipolazione, in tesi, riferibile ad un comportamento pregiudizievole posto in essere dal ricorrente.

Analoghe considerazioni venivano svolte – alla luce del richiamato quadro di principi stabiliti da questa Suprema Corte – riguardo all’ipotizzato pericolo di recidiva avendo l’impugnata ordinanza operato un riferimento del tutto generico al provvedimento di sospensione dalle funzioni che aveva colpito l’odierno ricorrente nonché ad una non meglio precisata rete di rapporti e conoscenze intessuta in anni di attività professionale svolta in diverse sedi e funzioni giudiziarie per inferirne, all’interno di una base cognitiva meramente congetturale, il pericolo di reiterazione di analoghe condotte al di fuori della funzione esercitata trascurando di considerare che l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono ad evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo all’amministrazione (ex multis cfr. Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017) ovvero nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi (Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013) ribadendosi a tal proposito i principi già postulati dalla Cassazione secondo cui la voluntas legis è nel senso che «le gravi esigenze caute/ari rendano “indispensabile” il protrarsi della custodia cautelare. “Indispensabile” è termine diverso da “opportuno”, e sta, quindi, ad indicare che il permanere di tale misura non deve essere solo consigliabile, utile, conveniente, ma assolutamente necessario, imprescindibile, non diversamente surrogabile, del tutto insostituibile.» (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001).

Non veniva stimati compiutamente motivati, infine, nemmeno i passaggi motivazionali attinenti alla disamina delle puntuali obiezioni difensive in sede di gravame formulate in ordine ai profili che direttamente investono l’utilizzo dei criteri di scelta e adeguatezza della misura coercitiva in concreto applicata giacché, al di là di un generico riferimento alla permanenza delle ragioni che avrebbero dovuto consentire di mantenere intatta la valutazione già effettuata in sede di applicazione genetica della più grave misura cautelare, l’ordinanza impugnata aveva omesso di considerare la linea interpretativa tracciata dal Supremo Consesso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016) secondo cui, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: profilo, questo, di cui non vi era traccia nell’ordinanza impugnata.

Si disponeva dunque l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza per un nuovo esame.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui si precisa quando può essere disposta la proroga della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla complessità degli accertamenti da compiere.

Difatti, dopo avere fatto presente che la legittimità della proroga della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla complessità degli accertamenti da compiere, deve essere valutata “ex ante” con riferimento al momento della sottoposizione della relativa richiesta al giudice per le indagini preliminari mentre le successive vicende processuali che, valutate “ex post“, eventualmente palesino l’assenza della necessità della proroga, non infirmano la legittimità del provvedimento che l’ha disposta, viene stabilito, citando giurisprudenza conforme, che, in tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità – non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero – di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell’indagato ai sensi dell’art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall’art. 274 dello stesso codice la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un’intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l’applicazione della misura custodiale con esclusione, comunque, dell’operatività della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.; in altri termini, la proroga della custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale ammesso unicamente in presenza del simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia al fine di procedere a tali accertamenti mentre l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non preclude la proroga della custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen..

Inoltre, sempre secondo quanto trapela in tale pronuncia, per procedere a siffatta proroga, bisogna accertare, con adeguata motivazione, la persistenza del nesso di necessaria correlazione causale tra le esigenze legate all’espletamento di nuove, particolarmente complesse, attività d’indagine e il mantenimento dello status detentionis nei confronti dell’indagato ovvero dell’imputato dal momento che, tra le attività investigative di particolare complessità, possono ricomprendersi anche le eventuali attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte fermo restando però che  l’obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per la concessione della proroga ex art. 305 cit. comporta, quanto ai profili or ora indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali quegli accertamenti devono essere condotti nel permanere dello stato detentivo della persona sottoposta a cautela.

Non solo.

Per potersi disporre questa proroga, è altresì necessario che: 1) il vaglio delibativo richiesto al giudice si orienti nel rispetto di ben precise condizioni poiché le esigenze cautelari devono essere connotate da un particolare, corposo peso specifico, dunque da una rilevanza ed intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l’instaurazione ab imis dello stato custodiale; 2) la indispensabilità della proroga sia valutata esclusivamente in relazione all’attività da compiersi non già in vista di un possibile pericolo di inquinamento probatorio.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché chiarisce come e in che termini può essere prorogata la custodia cautelare in questo caso, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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