Quando ricorre il vizio di aspecificità

Scarica PDF Stampa
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi precisato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il ricorso può stimarsi aspecifico, non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità.

Indice:

Il fatto

La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bologna che aveva condannato l’imputato per i reati di rapina impropria, lesioni aggravate e violenza privata.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione con il quale erano dedotti i seguenti motivi: 1) violazione di legge per mancata correlazione tra imputazione e sentenza e vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione; 2) violazione di legge in relazione all’art. 610, cod. pen. e vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto inammissibile perché reputato meramente reiterativo delle medesime questioni proposte con il gravame e correttamente risolte dalla Corte territoriale bolognese.

In particolare, gli Ermellini osservavano, in punto di diritto, che: a) il ricorso si mostrava aspecifico alla luce del fatto che tale vizio si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/201; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492); 2) i motivi, dietro la generica enunciazione della violazione di legge e del vizio di motivazione, in realtà, ad avviso del Supremo Consesso, non facevano altro che offrire una ricostruzione dei fatti antagonista e alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza mai evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, tenuto conto altresì del fatto che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Oltre a ciò, si faceva altresì presente che il ricorso risultava -inoltre e conseguentemente- manifestamente infondato perché le questioni sollevate si fondavano, secondo la Corte di legittimità, su un presupposto di fatto del tutto inesistente, rilevandosi al contempo come la Corte di Appello avesse correttamente enunciato il principio secondo cui «nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui», (Sez. 2 – , Sentenza n. 23177 del 16/04/2019).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi precisato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il ricorso può stimarsi aspecifico, non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si voglia impugnare un provvedimento giudiziale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

 

 

 

Sentenza collegata

115532-1.pdf 121kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento