Quando ricorre l’aggravante dell’ingente quantità?

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Una pronuncia sul tema della sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 33025 dell’11-07-2024

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Indice

1. La questione: la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti


Il Tribunale di Bari, in qualità di giudice del riesame, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva disposto la custodia cautelare nei confronti dell’imputato per il delitto di detenzione a fini di spaccio aggravato (artt. 73, commi 1 e 4; 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), perché deteneva, occultato all’interno dell’autovettura in un doppio-fondo, un quantitativo ingente di sostanza stupefacente (kg 26 di hashish; gr 7,7 di cocaina; gr 16,65 di marijuana).
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione della legge processuale per errata applicazione degli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, nessun elemento avrebbe anticipato a livello indiziario la responsabilità per l’ipotesi aggravata dall’ingente quantità, non essendo stato accertato il quantitativo di principio attivo della sostanza richiesto per potersi stimare configurabile siffatto elemento accidentale del reato. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità ricorre quando il quantitativo detenuto o movimentato possa determinare una notevole impennata nei consumi, raggiungendo un cospicuo numero di sub-fornitori e, quindi, di consumatori, essendosi fotografata, attraverso la disposizione legislativa, la figura del c.d. grossista, che non necessariamente corrisponde all’importatore di quantità rilevantissime, ma che deve comunque superare il livello del medio spacciatore (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre l’aggravante dell’ingente quantità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che l’aggravante dell’ingente quantità ricorre quando la quantità di sostanza detenuta o movimentata può causare un significativo aumento nei consumi, raggiungendo molti sub-fornitori e consumatori, non essendo necessario che il quantitativo sia enormemente elevato, dato che basta che siffatto quantitativo superi quello tipico del medio spacciatore
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesta aggravante speciale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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