Quando ricorre la quasi flagranza di reato: nuovi orientamenti

 (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 382, co. 1)

     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale di Pescara in composizione monocratica non convalidava l’arresto in flagranza operato in relazione al reato ex artt. 99, 56, 624 bis, 625, co. 1, n. 2), c.p., ritenendo non configurabile nel caso in esame la condizione di flagranza né quella di quasi flagranza nella commissione del reato.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 381 e 382, c.p.p., affermando la sussistenza dello stato di flagranza o di quasi flagranza.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile.

Gli Ermellini osservavano a tal proposito come occorresse, in via preliminare, evidenziare che l’art. 382, co. 1, c.p.p., nel definire in una prospettiva unitaria lo “stato di flagranza“, accomuna due diverse situazioni: da un lato, la flagranza, condizione in cui versa chi viene colto nell’atto stesso di commettere un reato, che presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del soggetto attivo del reato e il fatto percettivo dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria, che procede all’arresto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 4128 del 08/02/1993; Cass., Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014), dall’altro, la quasi flagranza, la cui nozione ha formato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Invero, i giudici di piazza Cavour hanno per l’appunto postulato che, in tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” ricorre quando l’arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 1797 del 18.10.2018) fermo restando che, sempre in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato e, dunque, il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20687 del 11.4.2017).

Decisiva, dunque, è, per la Corte di legittimità la stretta contiguità temporale tra il momento dell’intervento della polizia giudiziaria e la percezione delle cose o delle tracce dalle quali appaia che l’arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima di tale intervento (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019; Cass., Sez. 4, n. 38404, del 19/06/2019).

Oltre a ciò, era altresì fatto presente come tali principi debbano essere armonizzati con l’insegnamento espresso dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (cfr. Cass., Sez. U. n. 39131 del 24.11.2015).

Ebbene, rilevava sempre la Cassazione nella pronuncia qui in commento, in questa prospettiva, in più recenti arresti, si è ulteriormente precisato come, in tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” presupponga che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto (Fattispecie in cui la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l’auto fino all’arrivo della polizia giudiziaria: cfr., Cass., Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 12767 del 17/01/2020, fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l’autore senza perderlo di vista, fino all’arrivo della polizia).

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Supremo Consesso, non poteva non rilevarsi come di essi il Tribunale di Pescara ne avesse fatto buon governo poiché, fermo che era incontestabile e incontestata l’assenza di flagranza nella commissione del reato, non poteva configurarsi nemmeno la condizione della quasi flagranza, ritenendo per l’appunto come il giudice di merito avesse correttamente escluso la sussistenza di una condizione di quasi flagranza nella fattispecie in esame.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa consiste la quasi flagranza di reato.

Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 382, co. 1, cod. proc. pen. statuisce che è “in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, in tale pronuncia, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la c.d. “quasi flagranza” ricorre quando l’arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato fermo restando che il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato e, dunque, il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.

Pertanto, ciò che rileva nel caso di specie è la sussistenza di una stretta contiguità temporale tra il momento dell’intervento della polizia giudiziaria e la percezione delle cose o delle tracce dalle quali appaia che l’arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima di tale intervento, e ciò proprio in ragione del fatto che la condizione di “quasi flagranza” presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato; in altri termini, la c.d. “quasi flagranza” presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se ricorra o meno la quasi flagranza di reato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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