Cassazione penale, sez. I, 16 novembre 2021 (ud. 16 novembre 2021, dep. 4 gennaio 2022), n. 28 (Presidente Tardio, Relatore Centonze)
Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
- Volume consigliato
Il fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respingeva un’istanza di concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da un detenuto, in relazione alla pena che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione.
In particolare, nel respingere la concessione dei benefici penitenziari richiesti nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna richiamava il vissuto criminale e l’assenza di prospettive lavorative adeguate del condannato che imponevano, a suo avviso, di formulare una prognosi negativa sull’idoneità delle misure alternative invocate ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie, anche alla luce del disvalore delle condotte illecite oggetto di vaglio e della frazione detentiva che il ricorrente doveva scontare.
Sull’argomento, vedasi:
- In cosa consiste l’interesse a impugnare in materia di impugnazioni penali?
- In materia di interesse ad impugnare, in cosa consiste la carenza d’interesse sopraggiunta
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione, deducendosi violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati che erano stati valutati dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo incongruo che, a sua volta, ad avviso della difesa, non teneva conto dell’evoluzione della personalità dell’istante e del processo rieducativo che aveva proficuamente intrapreso, attestato dal fatto che il condannato, da qualche anno, era residente in Germania, dove era titolare di un’impresa edile.
Infine, perveniva successivamente rinuncia al ricorso per Cassazione che veniva giustificata dalla carenza di interesse all’originaria impugnazione del condannato.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto era stimato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Gli Ermellini osservavano a tal proposito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011).
Da ciò se ne faceva discendere che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione.
Tale requisito, quindi, per la Corte di legittimità ordinaria, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità, nella fattispecie in esame, doveva ritenersi sussistente all’atto della proposizione del ricorso per Cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016,).
Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, la Suprema Corte rilevava che, in data 15/11/2021, perveniva rinuncia al ricorso per Cassazione proposto dal detenuto che veniva giustificata dalla carenza di interesse rispetto all’originaria impugnazione del condannato con il conseguente venir meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità che vi erano sottese.
Conclusioni
La decisione in esame è interessante nella parte in cui, sulla scorta di un costante orientamento nomofilattico, afferma che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare quando possa ritenersi effettivamente sussistente un interesse a impugnare in materia penale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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