(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 380)
Il fatto
La Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa il 21 gennaio 2016 nei riguardi di una imputata assolvendola dai reati a lei ascritti ai capi B) ed F) perché fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarando non doversi procedere per i reati dei capi A) ed E) perché estinti per prescrizione così rideterminando la pena finale confermando nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Ivrea aveva condannato la prevenuta in relazione al reato di cui all’art. 380 c.p..
In questa stessa decisione, inoltre, venivano confermate le statuizioni civili connesse all’imputazione del capo d’imputazione E), essendo stata l’imputata condannata al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in qualità di persone offese dei delitti di falso materiale commessi dalla imputata con riferimento a tre provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale sentenza presentava ricorso per Cassazione l’imputata, con atto sottoscritto dai suoi difensori, con il quale veniva dedotti i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione per illogicità per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di proscioglimento della imputata per difetto di imputabilità per vizio totale di mente senza debitamente considerare le indicazioni fornite dal consulente tecnico di parte riguardanti un episodio verificatosi nel 2008 che, ad avviso del ricorrente, era idoneo a confermare il carattere di grave malattia psichica cui già in quel periodo era affetta la prevenuta; 2) violazione di legge in relazione all’art. 380 c.p. e mancanza di motivazione per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla lamentata assenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata al capo G) non essendo stato dimostrato che la cliente avesse conferito all’imputata uno specifico mandato professionale per impugnare quella sentenza civile di primo grado che l’aveva vista soccombente: situazione, questa, che avrebbe potuto ingenerare una situazione di equivoco tra la cliente e la professionista ragionevolmente favorita anche dalle precarie condizioni di salute mentale in cui la imputata si trovava in quel periodo; 3) violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte torinese erroneamente omesso di dichiarare la estinzione per prescrizione del reato ascritto alla imputata al capo G) tenuto conto che lo stesso doveva considerarsi consumato alla data di scadenza del temine entro il quale sarebbe stato possibile proporre appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata nella causa tra le parti; 4) violazione di legge in relazione agli artt. 81, 476 e 482 c.p. e vizio di motivazione per avere la Corte piemontese confermato le statuizioni civili connesse alla declaratoria di estinzione del reato ascritto alla ricorrente nel capo d’imputazione E) benché la giurisprudenza di legittimità abbia oramai escluso che possa integrare il delitto di falsità materiale, punito dalle citate norme del codice penale, la predisposizione di una fotocopia di un atto pubblico in realtà inesistente; 5) violazione di legge per avere la Corte periferica erroneamente dichiarato l’inammissibilità delle doglianze che con l’atto di appello erano state formulate in ordine alla mancata giustificazione da parte del giudice di primo grado delle ragioni relative alla quantificazione del danno cagionato alle costituite parti civili.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva in parte stimato fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito innanzitutto come, con riferimento all’imputazione del capo G), dovesse essere preliminarmente considerato il terzo motivo del ricorso considerato meritevole di positiva valutazione dal momento che il reato di infedele patrocinio previsto dall’art. 380 c.p. si consuma nel momento in cui, in ragione dell’infedele adempimento dei doveri cui il patrocinatore è tenuto, si verifica un pregiudizio agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria (in questo senso Sez. 2, n. 12361 del 14/02/2019).
Difatti, secondo la Suprema Corte, era di tutta evidenza come il reato contestato all’avvocato, che aveva assistito una cliente nel giudizio civile di primo grado, ebbe a consumarsi nel momento in cui, dopo aver dato garanzie alla propria cliente sulla utilità di impugnare la sentenza sfavorevole che quel giudizio di primo grado e aver dato la disponibilità a presentare l’atto di appello, la professionista fece inutilmente decorrere il termine di sei mesi, decorrente dalla data del 18 novembre 2008 di pubblicazione della sentenza, previsto per l’impugnazione di tale provvedimento giudiziaria e, perciò, alla data del 18 maggio 2009 che, resasi infedele ai propri doveri, l’imputata arrecò un irrimediabile nocumento agli interessi della propria assistita risultando a tal fine chiaramente irrilevanti tanto le ulteriori assicurazioni in seguito date all’assistita “sull’esito positivo della procedura“, trattandosi di condotta tenuta per celare un pregiudizio che si era già verificato, quanto gli ulteriori sviluppi verificatisi in sede di esecuzione immobiliare, rispetto ai quali non risultava essere stata accertata (e neppure formalmente contestata) la violazione di ulteriori specifici doveri professionali.
La sentenza impugnata veniva, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alle residue statuizioni civili essendosi anche il reato sub capo G) estinto per intervenuta prescrizione (pur tenendo conto dei periodi di sospensione del relativo decorso).
Ciò posto, invece, non venivano considerati riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio da cui poter desumere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, nè, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all’imputata essendo assenti, per il Supremo Consesso, le condizioni per un proscioglimento dell’imputata nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, rilevandosi a tal proposito che le prime due doglianze formulate con il ricorso – riguardanti la mancata valutazione di una circostanza fattuale segnalata dal consulente tecnico di parte in ordine alla natura del vizio di mente di cui era affetta l’imputata e l’incertezza relativa alla esistenza di un formale mandato ad impugnare – avevano sostanzialmente ad oggetto dubbi sulla tenuta motivazionale della decisione gravata ed erano palesemente inidonei ad integrare quella evidenza della prova necessaria per far prevalere la formula assolutoria in relazione al predetto capo G).
Al riguardo si faceva oltre tutto presente come non vi fossero nemmeno ragioni per disattendere il consolidato orientamento interpretativo della Cassazione secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009).
Ciò posto, il quarto motivo del ricorso veniva considerato manifestamente infondato in quanto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella esaminata dalla Corte di appello, sia pur ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ai fini della conferma delle statuizioni civili in relazione all’imputazione del capo E), le Sezioni Unite avevano chiarito che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale; in pratica, in questo arresto giurisprudenziale, si è ritenuto come sia penalmente punibile l’ipotesi in cui “la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (…) lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente (…) entro tale prospettiva deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto “originale” rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda” (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019).
A fronte di tale approdo ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come di tale principio di diritto i giudici di merito avessero fatto buon governo sottolineando come le tre copie che erano state predisposte dalla odierna imputata ed esibite ai propri clienti – riguardanti tre ordinanze, una del Tribunale di Ivrea, un’altra dell’autorità giudiziaria torinese per l’affido dei minori e una terza della Corte di appello, sempre relativa all’affido di quei minori, adottata nell’ambito di un giudizio di separazione coniugale – avevano ad oggetto le riproduzioni fotostatiche di documenti originali invero inesistenti ma erano state predisposte in maniera tale da creare un’apparenza esterna di originalità e dunque quindi da offendere l’interesse giuridico protetto della fede pubblica tenuto conto che ciascuna di esse era stata completata con il timbro dell’ufficio di provenienza e con una – anch’essa falsa – attestazione di conformità all’originale.
Detto, pure il quinto e ultimo motivo del ricorso veniva stimato ugualmente privo di pregio avendo la Corte distrettuale di Torino, per la Cassazione, correttamente motivato la decisione di qualificare inammissibile la doglianza, formulata con l’atto di appello, con la quale la difesa si era doluta della genericità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte riguardante la quantificazione dei danni che l’imputata era stata condannata a risarcire in favore delle tre costituite parti civili: quel motivo dell’appello era stato avanzato in termini di certo aspecifici a fronte di una statuizioni civile con la quale il Tribunale di Ivrea aveva ritenuto di dover liquidare i danni in via equitativa avendo la produzione di quella documentazione falsa da parte dell’imputata causato, più che un pregiudizio economicamente definibile, un danno morale legato ad un ingiustificato “aumento della litigiosità dei due coniugi” parti della causa civile in corso.
Orbene, per la Suprema Corte, tale soluzione si appalesava conforme al pacifico indirizzo esegetico secondo il quale, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una piena valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità laddove nella relativa quantificazione siano stati indicati elementi fattuali tali da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991).
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante in quanto in essa si spiega quando si consuma il reato di infedele patrocinio.
Difatti, in tale pronuncia, citandosi un precedente conforme, viene postulato che il reato di infedele patrocinio previsto dall’art. 380 c.p. si consuma nel momento in cui, in ragione dell’infedele adempimento dei doveri cui il patrocinatore è tenuto, si verifica un pregiudizio agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria.
Tale sentenza, pertanto, ben può essere presa nella dovuta considerazione al fine di accertare quando tale illecito penale possa ritenersi consumato.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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