Quando si consuma il reato di patrocinio infedele

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 380)

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 9382 del 30-11-2022

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale di Trapani che, a sua volta, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di una persona imputata in ordine ai reati di cui agli artt. 380 c.p. (capo A) e 640, 61 n. 11, c.p. (capo B) per intervenuta prescrizione maturata prima della data della citazione a giudizio, rigettando le richieste risarcitorie della parte civile.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa della parte civile che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della impugnata sentenza per avere rilevato che il termine ordinario di prescrizione in relazione al contestato delitto di cui all’art. 380 c.p. era già spirato in epoca antecedente l’emissione del decreto di citazione a giudizio, con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dalla parte civile.
In particolare, il ricorrente osservava come il reato di infedele patrocinio si fosse consumato nel momento in cui, dopo avere accettato l’incarico, ricevuto l’acconto di Euro 300,00 ed essersi fatto rilasciare una firma per la predisposizione della procura, il professionista aveva fatto inutilmente decorrere il termine previsto per l’impugnazione di tale provvedimento giudiziario.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso summenzionato era ritenuto infondato.
La Suprema Corte addiveniva a codesta conclusione, affermando come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il delitto di cui all’art. 380, comma 1, c.p. richiede, per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti, per fini di giustizia, a tutela della parte assistita e, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo.
Pertanto, poiché l’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da tale data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione (vedi, Sez. 2, 14/02/2019).
Oltre a ciò, era inoltre fatto presente come, in merito alla nozione di nocumento, sia già stato osservato da parte della giurisprudenza di legittimità che lo stesso può essere costituito anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020; Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995), rilevandosi al contempo che il nocumento, per poter assumere rilevanza, deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche, tenuto conto altresì del fatto che, nell’ambito del rapporto professionale e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, in relazione alle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, e potendo rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d. “perdita di chances“, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.
Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, la Corte territoriale aveva dato una corretta applicazione a tale principio di diritto, ritenendo sussistente la prescrizione intermedia.
Il ricorso proposto, di conseguenza, era rigettato e il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese processuali.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il reato di patrocinio infedele può ritenersi consumato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il nocumento arrecato al patrocinato rappresenta il momento a partire del quale l’illecito penale previsto dall’art. 380 cod. pen. può considerarsi consumato, fermo restando che siffatto nocumento può essere costituito anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se il delitto in questione sia stato consumato (o meno).
Ad ogni modo il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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