(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater)
Il fatto
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale ed aveva conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al collegio.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova aveva chiesto il rinvio a giudizio dei suddetti imputati per plurimi illeciti contravvenzionali in materia ambientale; F. P. era invece accusata anche del delitto di abuso di ufficio.
L’azione penale era stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, in applicazione dell’art. 551 cod. proc. pen., sulla base della ravvisata esistenza di connessione tra l’imputazione di cui all’art. 323 cod. pen. ascritta alla sola F., comportante la cognizione del tribunale in composizione collegiale e la celebrazione dell’udienza preliminare, e tutte le altre imputazioni.
In data 30 giugno 2016 il giudice dell’udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 323 cod. pen. e, ritenendo che tale pronuncia avesse determinato il venir meno della cognizione del tribunale in composizione collegiale, aveva ordinato il rinvio a giudizio per i residui capi di imputazione dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Con ordinanza del 22 febbraio 2018, il tribunale in composizione monocratica aveva disposto la trasmissione degli atti al tribunale in composizione collegiale ritenendo che l’attribuzione della cognizione derivante da connessione divenga definitiva con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio sicché l’attribuzione al collegio non viene meno per effetto della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato che ha determinato l’attrazione dell’intero procedimento alla cognizione del tribunale collegiale.
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Il conflitto sollevato a norma dell’art. 28, c. 2, c.p.p.
A fronte della decisione da ultimo menzionata, il tribunale in composizione collegiale aveva sollevato conflitto ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. contestando il principio secondo cui la competenza per connessione si radica nel momento in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale e ritenendo che, almeno nel caso in cui l’azione penale viene esercitata con richiesta di rinvio a giudizio ed è sottoposta, prima del dibattimento, a vaglio giurisdizionale, gli effetti della connessione sulla composizione del giudice si producono definitivamente solo a partire dalla conclusione dell’udienza preliminare.
Di tal che se ne faceva conseguire che se, all’esito dell’udienza preliminare, interviene il proscioglimento per il reato attributo al collegio, il rinvio a giudizio va disposto per le restanti imputazioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica anche qualora per i reati residui sia prevista la citazione diretta.
La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione
La Prima Sezione Penale, cui il ricorso era stato assegnato, aveva in primo luogo dato atto dell’ammissibilità del conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica e collegiale atteso che il contrasto tra due organi giurisdizionali in ordine al riparto di attribuzione determina una stasi processuale riconducibile ad uno dei casi analoghi disciplinati dall’art. 28, comma 2, cod. proc. pen..
Oltre a ciò, questa Sezione aveva poi rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla portata dell’art. 33-quater cod. proc. pen. osservando come fossero state date soluzioni difformi al quesito se la norma in questione sia istitutiva di un criterio originario ed autonomo di attribuzione della cognizione, irrevocabile dopo l’esercizio dell’azione penale e quindi indifferente al venir meno della connessione in conseguenza di decisioni adottate dal giudice dell’udienza preliminare, ovvero se ha una portata più limitata ed è operante solo qualora la connessione tra reati attribuiti al tribunale in diversa composizione permanga anche all’esito dell’udienza preliminare.
L’ordinanza di rimessione richiamava in primo luogo un primo orientamento – affermato da Sez. 1, n. 69 del 17/10/2013 – secondo cui l’attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, diviene definitiva ed irrevocabile per effetto dell’esercizio dell’azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio di perpetuati° iurisdictionis.
Questa lettura della disposizione in esame, però, osservava la sezione remittente, non era condivisa da un’altra e più risalente decisione della Cassazione (Sez. 6, n. 38298 del 09/07/2003) secondo cui la forza attrattiva della competenza del tribunale in composizione collegiale, prevista dall’art. 33–quater cod. proc. pen., viene meno qualora il giudice dell’udienza preliminare ritenga – a seguito dell’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero del venir meno delle ragioni di connessione – di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta dovendo egli disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., perché quest’ultimo emetta il decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati per diverso reato attribuito al tribunale in composizione monocratica.
Ciò posto, la Sezione rimettente individuava un primo profilo problematico con riferimento alla rilevanza o meno, delle decisioni assunte all’esito dell’udienza preliminare in ordine al riparto di attribuzione tra la cognizione del giudice collegiale e monocratico.
Qualora tale quesito dovesse essere risolto nel senso che la cognizione si stabilisce definitivamente solo all’esito dell’udienza preliminare e, quindi, tenendo conto anche di quelle decisioni che possono far venir meno la cognizione del tribunale in composizione collegiale, la Prima Sezione chiedeva di stabilire se, in tal caso, in presenza di reati di competenza monocratica per i quali non sarebbe stata necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare, il giudice debba disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con la citazione a giudizio, ovvero possa disporre ugualmente il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Sulla base del rilevato contrasto il ricorso veniva pertanto rimesso alle Sezioni Unite.
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite delimitavano prima di tutto la questione a loro devoluta nei seguenti termini: “Se gli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero del rinvio a giudizio da parte del giudice dell’udienza preliminare e se, a seguito di tale udienza, qualora venga meno la connessione per effetto della pronuncia di sentenza di proscioglimento, il giudice possa disporre il rinvio a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica anche nel caso in cui residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio ovvero debba restituire gli atti al pubblico ministero”.
Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano come la questione in oggetto si componesse di due nuclei problematici, collegati tra loro, rispettivamente relativi alla portata dell’art. 33-quater cod. proc. pen. e alla sua articolazione con i successivi articoli del codice di rito in materia di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale posto che, se il primo aspetto del problema attiene alla determinazione del momento nel quale gli effetti della connessione sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale assumono carattere definitivo e irreversibile, il secondo, invece, eventualmente consequenziale, profilo della questione riguarda l’individuazione del provvedimento che il giudice dell’udienza preliminare deve adottare allorché, all’esito di tale udienza, la connessione prefigurata nella richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero venga meno per effetto della pronuncia di sentenza di proscioglimento e residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio.
Individuate le problematiche da doversi affrontare, i giudici di piazza Cavour denotavano come correttamente la Sezione rimettente avesse registrato un contrasto interpretativo, peraltro limitato a due sole pronunce, circa il momento in cui l’attribuzione della cognizione al tribunale in composizione collegiale o monocratica per ragioni di connessione diviene irrevocabile.
In particolare, l’orientamento più recente radica la cognizione con riferimento al momento in cui viene esercitata l’azione penale (Sez. 1, n. 69 del 17/10/2013) atteso che, chiamata a risolvere il conflitto tra il tribunale in composizione monocratica e quello in composizione collegiale sorto dopo che per il reato determinante l’attribuzione al tribunale in composizione collegiale era intervenuta sentenza di non luogo a procedere, la Corte aveva affermato che le regole sulla competenza derivante dalla connessione costituiscono un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza il quale, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, opera per tutto il corso del processo anche nel caso in cui, in seguito a provvedimento di separazione o per altro motivo, siano venute meno le ragioni che hanno determinato l’originario radicamento della competenza per connessione.
Secondo tale impostazione, quindi, il termine a decorrere dal quale diviene definitiva ed irrevocabile l’attribuzione della competenza per connessione deve individuarsi nel momento in cui il procedimento penale assume natura giurisdizionale mediante l’esercizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice essendo irrilevanti le vicende successive.
Invece, secondo un orientamento difforme (Sez. 6, n. 38298 del 09/07/2003), decidendo su ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’udienza preliminare, dopo aver dichiarato non doversi procedere in relazione al reato che determinava la competenza collegiale, era stato disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto le restanti imputazioni non solo non erano rimesse alla cognizione del collegio, ma non richiedevano neppure la celebrazione dell’udienza preliminare, trattandosi di reati per i quali era prevista la citazione diretta a giudizio.
Orbene, rilevavano le Sezioni Unite, in quell’occasione, il Supremo Consesso aveva affermato che la forza attrattiva della competenza del tribunale in composizione collegiale, prevista dall’art. 33-quater cod. proc. pen., viene meno qualora il giudice dell’udienza preliminare ritenga – a seguito dell’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero del venir meno delle ragioni di connessione – di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta dovendo in tal caso il giudice disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., perché emetta il decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati per il diverso reato attribuito al Tribunale in composizione monocratica.
Ebbene, una volta concluso questo excursus giurisprudenziale, i giudici di legittimità ordinaria osservavano come le due pronunce summenzionate si ponessero evidentemente in contrasto tra di loro nella misura in cui la prima esclude che le vicende dell’imputazione intervenute nel corso od all’esito dell’udienza preliminare possano incidere sul criterio di attribuzione della cognizione mentre la seconda pronuncia, al contrario, attribuisce rilievo all’eventuale diversa qualificazione od alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere che determini il venir meno della connessione ex art. 33-quater cod. proc. pen..
Detto questo, il primo profilo del contrasto si concentrava, secondo la Corte, sull’individuazione del momento in cui l’attribuzione della cognizione al tribunale in composizione collegiale o monocratica per ragioni di connessione diviene irrevocabile.
A tal riguardo gli Ermellini riteneva necessario evidenziare in via preliminare che, come espressamente indicato nell’ordinanza di rimessione, il meccanismo della connessione opera con riguardo sia alla determinazione della competenza (artt. 15 e 16 cod. proc. pen.) che al riparto di attribuzione tra l’organo monocratico e collegiale del tribunale (art. 33-quater cod. proc. pen.) trattandosi di ambiti che presentano al tempo stesso similarità e differenze.
In entrambe le ipotesi la connessione costituisce la ragione che determina l’attrazione e la conseguente deroga rispetto agli ordinari criteri di competenza o di attribuzione della cognizione di un determinato reato fermo restando che, mentre nel caso della competenza per connessione, si determina lo spostamento della cognizione del procedimento ad un diverso ufficio giudiziario, nel caso dell’attribuzione per connessione disciplinata dall’art. 33-quater cod. proc. pen. l’ufficio competente rimane il medesimo mentre ciò che muta è solo l’articolazione interna deputata a conoscere del processo.
Da ciò se ne faceva derivare come la nozione di riparto di attribuzione sia un concetto che solo in via descrittiva può assimilarsi alla nozione di competenza, atteso che quest’ultima contraddistingue esclusivamente i rapporti tra uffici giudiziari diversi e non all’interno del medesimo ufficio (vedi, Sez. U civ., n. 1374 del 10/2/1994) tenuto conto altresì del fatto che l’ontologica differenza, fra competenza ed attribuzione, trova del resto conferma nel disposto dell’art. 33, comma 3, cod. proc. pen. che esclude espressamente il vizio di attribuzione tra quelli concernenti la capacità del giudice nonché nella collocazione sistematica degli artt. 33-bis e seg. cod. proc. pen., inseriti in Capi separati (VI e VI-bis) e non all’interno di quello disciplinante il riparto di competenza (Capo II).
Tal che se ne faceva discendere come la disciplina del riparto di attribuzione sia un mero criterio interno di assegnazione dei procedimenti tra tribunale in composizione monocratica e collegiale basato sul dichiarato principio per cui dove sussiste la connessione tra più procedimenti, alcuni dei quali rimessi alla cognizione del tribunale collegiale, a quest’ultimo organo spetta la cognizione dell’intero procedimento, sul presupposto della necessaria attrazione delle imputazioni meno gravi a quelle più gravi.
Rilevato ciò, si denotava oltre tutto come la giurisprudenza costituzionale fosse costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale.
In particolare, la Consulta, chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità dell’art. 33 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che la violazione dei criteri di assegnazione dei processi tra le sezioni del medesimo ufficio giudiziario attengano alla capacità del giudice, aveva affermato che «il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell’ambito dell’ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti» (Corte cost., sent. n. 419 del 1998).
In relazione all’analogo problema insorto nell’ambito del processo civile, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 181 del 2001, a sua volta, aveva escluso la violazione del principio del giudice naturale, con riguardo al riparto di attribuzioni tra il giudice monocratico e il giudice del lavoro, in quanto «non essendo configurabile una questione di competenza fra giudici addetti alle diverse sezioni nelle quali si articola un medesimo ufficio giudiziario, non può sussistere l’asserita lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge».
Da ultimo, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla compatibilità con il principio di precostituzione del giudice naturale di cui all’art. 25, comma 1, Cost. della norma che, nel processo dinanzi alla Corte dei Conti, consente al Presidente della Corte di disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza, la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondato il dubbio di costituzionalità affermando che «il principio di precostituzione del giudice naturale non può operare nella ripartizione, tra sezioni interne, dei compiti e delle attribuzioni spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale» (Corte cost., sentenza n. 30 del 2011).
Ciò enunciato, si evidenziava tra l’altro che, pur avendo diretto riferimento ai rapporti tra diverse composizioni del medesimo organo giudicante, l’art. 33-quater cod. proc. pen. rappresenta all’evidenza l’adattamento a tale specifico ambito della regola prevista dall’art. 15 cod. proc. pen. per il riparto della competenza per materia nel caso di connessione tra reati di spettanza del tribunale e della corte d’assise rilevandosi al contempo che utili riferimenti, per la soluzione del segnalato contrasto, possono essere rinvenuti esaminando la giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 15 del codice di rito anche se, a tale riguardo, osservano le Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità non è univoca.
Secondo l’orientamento minoritario e più risalente nel tempo, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, la competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l’eventuale rinvio a giudizio, risulta cristallizzato il thema decidendum sul quale il giudice del dibattimento deve pronunciarsi.
Tal che se ne faceva conseguire che, prima che il simultaneus processus abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell’art. 22 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2739 del 14/5/1998; Sez. 1, n. 3308 del 12/5/1997; Sez. 6, n. 2211 del 2/6/1997, pronunciata in relazione ad una fattispecie simile a quella oggetto di rimessione nella quale il giudice dell’udienza preliminare aveva dichiarato il non luogo a procedere con riferimento ad alcuni dei reati che determinavano lo spostamento della competenza per connessione, conseguentemente ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente in base ai criteri ordinari, evidenzia che, diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione; vedi, con riferimento a competenza per connessione determinata in relazione ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., Sez. 6, n. 22426 del 22/4/2008; Sez. 6, n. 21840 del 24/05/2012).
Secondo un diverso orientamento la competenza per connessione, invece, va necessariamente determinata all’atto dell’esercizio dell’azione penale con la conseguenza che, una volta formalizzata l’imputazione, le vicende successive ai limiti temporali di rilevazione della questione risultano inidonee ad incidere sul riparto di competenza che a sua volta va determinato con criterio ex ante sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione in attuazione del principio della perpetuatio jurisdictionis (Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006; Sez. 6, n. 1131 del 12712/1996; Sez. 1, n. 3312 del 8/7/1992; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012).
Le Sezioni unite a questo riguardo avevano in primo luogo affermato, sulla scia di plurime pronunce della Corte costituzionale, che anche quello basato sulla connessione è un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, operante nelle ipotesi tassativamente descritte dall’art. 12 cod. proc. pen. (in tal senso anche Corte cost., ord. n. 247 del 1998) ed avevano sottolineato come tale connotato sia intrinsecamente finalizzato ad escludere ogni discrezionalità nell’individuazione del giudice cui è demandata la cognizione e a dare in tal modo attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge (Sez. U, n. 27343 del 28/2/2013, Taricco, Rv. 255345).
La stessa sentenza, intervenuta a dirimere il contrasto esistente sulla questione se l’applicazione delle regole sulla competenza derivante dalla connessione fosse subordinata alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, aveva d’altronde affrontato, sia pur in via incidentale e non conclusiva, la problematica relativa all’effetto che determinati esiti processuali possono produrre sulla competenza per connessione.
Dopo aver precisato che il criterio di riparto della competenza basato sulla connessione opera su un piano distinto ed autonomo rispetto all’istituto della riunione e separazione dei procedimenti (artt. 16 e 17 cod. proc. pen.) essendo quest’ultimo mero strumento organizzativo del lavoro giudiziario rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e subordinato alla condizione che la celebrazione cumulativa dei processi non ne pregiudichi la rapida definizione, il Supremo Consesso aveva affrontato, seppure incidentalmente, la questione relativa al momento nel quale il criterio di riparto della competenza per connessione determina la definitiva individuazione del giudice cui è rimessa la cognizione del processo e la concreta operatività della regola della perpetuatio iurisdictionis.
A tal proposito la sentenza Taricco afferma testualmente che «nell’attuale codice di procedura penale la contestazione è, nella fase delle indagini preliminari, per così dire fluttuante, cosicché il thema decidendum del processo si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio». Essa precisa ulteriormente che se «i criteri di attribuzione della competenza riguardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, è pure vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del giudizio».
Le affermazioni contenute nei passaggi argomentativi della sentenza Taricco presentano tuttavia, secondo le Sezioni Unite, un margine di incertezza in quanto se da un lato si afferma recisamente che l’imputazione «si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio», dall’altro si sostiene che, al di fuori delle ipotesi espressamente considerate, proprio perché la competenza per connessione è criterio originario di attribuzione della competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in qualunque stato del processo dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della perpetuatio iurisdictionis.
Veniva peraltro sottolineato che, con motivazione calibrata sul quesito al tempo sottoposto all’esame della Corte, la sentenza, nell’esplicitare le fattispecie nelle quali si dovrebbe escludere l’operatività della competenza per connessione, faceva riferimento ai casi dell’archiviazione e, quindi, ad un esito procedimentale antecedente all’esercizio dell’azione penale nonché all’intervenuta definizione con sentenza passata in giudicato del processo per il reato che esercita la vis attractiva.
A fronte di ciò, secondo la Suprema Corte, rimaneva dunque aperta la questione circa l’incidenza che l’eventuale sentenza di non luogo a procedere può determinare rispetto alla competenza per connessione.
I segnalati dubbi interpretativi, pur tuttavia, ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, potevano peraltro essere superati e risolti ove si fosse considerato che, come pure affermato dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007) in ordine al diverso problema della genericità dell’imputazione e dei poteri del giudice per l’udienza preliminare per porvi rimedio, «se l’udienza preliminare resta connotata da una maggiore fluidità dell’addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, deve pure convenirsi che l’intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell’imputazione a quanto emerge dagli atti costituisca un atto doveroso e un’esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell’imputato e dell’effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell’azione penale si svolga in piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a giudizio che, nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un’imputazione riscontrabile negli atti processuali e sia supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché un’imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l’urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento».
Sarebbe infatti secondo la Corte del tutto incongruo, con il ruolo attribuito al giudice dell’udienza preliminare in ordine alla corretta formulazione dell’imputazione che perciò diviene definitiva solo all’esito della predetta udienza, non tener conto dell’eventuale pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere anche ai fini del corretto riparto di competenza o dell’attribuzione della cognizione del processo al tribunale in composizione collegiale o monocratica.
Difatti, poiché l’addebito si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, e dunque col passaggio dall’udienza preliminare al dibattimento, le modifiche della regiudicanda prodotte dalla sentenza di non luogo a procedere, che determini il venir meno dell’imputazione dotata di vis attractiva, si riflettono necessariamente sull’individuazione del giudice – monocratico o collegiale – dinanzi al quale si dovrà celebrare il giudizio fermo restando che tale soluzione salvaguarda la funzione di vaglio preliminare attribuita al giudice dell’udienza preliminare in ordine all’imputazione formulata dal pubblico ministero e impedisce che le scelte dell’organo dell’accusa possano – pur quando manifestamente erronee o infondate – rendere immodificabile l’attribuzione della competenza a un giudice che, in difetto dell’operatività del criterio della connessione, ne sarebbe privo.
A tale conclusione, rilevavano sempre le Sezioni Unite, non osta il menzionato principio della perpetuatio iurisdictionis (rectius: competentiae (Sez. U , n. 28909 del 27/09/2018) trattandosi invero di un principio che il codice di procedura penale non menziona ma che nel nostro ordinamento è espressamente considerato dall’art. 5 cod. proc. civ. secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».
Frutto di una risalente esperienza giudiziaria penale, ribadita anche con l’avvento del processo del 1988, osserva la Cassazione, tale principio trova la sua origine nell’esigenza di rendere stabile l’attribuzione di un determinato procedimento al giudice naturale evitando che vicende processuali, sostanziali od anche normative sopravvenute, possano incidere sul rapporto processuale (Sez. U, cit.) e, di conseguenza, la finalità è essenzialmente quella evitare che la competenza, una volta stabilizzata perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all’addebito definitivamente determinato, possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio garantendo anche al giudice di poter adeguare la qualificazione giuridica del fatto senza privarsi della competenza rilevandosi al contempo che la perpetuatio iurisdictionis assicura il rispetto dei principi di certezza ed economia processuale ed è funzionale all’interesse dell’amministrazione giudiziaria alla ragionevole durata del processo, tutelato dall’art. 111, terzo comma, Cost..
Dunque, proprio in considerazione della funzione della perpetuatio iurisdictionis, secondo la Corte, si comprende la ragione per cui il suo ambito operativo si collochi dopo il passaggio alla fase del giudizio allorché si rende necessario garantire quella “stabilità” di competenza che, invece, non è funzionale nel corso delle indagini preliminari dovendosi evidenziare a tale riguardo che il ruolo del giudice dell’udienza preliminare è finalizzato anche alla verifica della corretta individuazione della competenza da parte del pubblico ministero in quanto, in base all’art. 21, comma 3, cod. proc. pen., l’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. così come un’analoga disciplina è contenuta nell’art. 33-quinquies cod. proc. pen. per il caso di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
Da ciò se ne faceva conseguire come la competenza per connessione, pur essendo un criterio autónomo ed originario di attribuzione della competenza, si determini stabilmente soltanto attraverso il vaglio giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale compiuto dal giudice nei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza deducendosi contestualmente come tale soluzione fosse del resto coerente con la funzione stessa dell’udienza preliminare che, pur a seguito del notevole ampliamento dei poteri istruttori e degli esiti possibili, rimane un momento di verifica delle modalità di esercizio dell’azione penale in vista della successiva fase del giudizio di merito.
In quest’ottica, secondo gli Ermellini, l’eventuale proscioglimento relativo al reato, che determina lo spostamento della competenza per connessione, deve essere necessariamente considerato al fine di ripristinare l’ordinario riparto di competenza erroneamente alterato dalla contestazione di un reato ritenuto – nei termini di irreversibile evidenza richiesti per l’adozione di una sentenza di non luogo a procedere – non sussistente o in concreto non perseguibile posto che solo in tal modo si evita di delegare interamente all’autorità requirente l’individuazione del giudice dinanzi al quale celebrare il giudizio, salvaguardando la cognizione del giudice naturale precostituito per legge.
Tal che se ne faceva discendere come il riconoscimento della competenza per connessione quale criterio originario di riparto della competenza e il principio della perpetuatio iurisdictionis siano dunque necessariamente articolati con il principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale evitando che l’individuazione della competenza sia frutto di valutazioni del pubblico ministero sulle quali non si riconosca al giudice delle indagini preliminari un adeguato potere di controllo; in altri termini, il principio della perpetuatio iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell’udienza preliminare sull’accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell’esito di quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio fermo restando che, a maggior ragione, deve ritenersi che l’applicazione delle regole di riparto dell’attribuzione della cognizione tra tribunale in composizione collegiale o monocratica vada operata sulla scorta dell’esito dell’udienza preliminare, con la conseguenza che ove venga meno il reato che esercita l’attrazione del procedimento dinanzi al collegio, la cognizione in ordine alle ulteriori contestazioni è attribuita al giudice monocratico dato che, nel caso disciplinato dall’art. 33-quater cod. proc. pen., la disciplina non attiene al riparto di competenza e, non venendo in considerazione il principio di precostituzione del giudice naturale, risulta preminente l’interesse ad attuare la corretta distribuzione dei procedimenti all’interno delle diverse articolazioni – monocratica o collegiale – del medesimo ufficio giudiziario.
Ciò posto, si osservava a tal proposito come la più attenta dottrina abbia sottolineato come, sebbene anche il criterio di attribuzione per connessione previsto all’art. 33-quater cod. proc. pen. operi come criterio autonomo ed originario, tanto da determinare la sua operatività fin dalla fase procedimentale, ciò non comporta che il principio della perpetuatio iurisdictionis si applichi prima della definitiva cristallizzazione dell’imputazione conseguendone che gli effetti della connessione sul riparto di attribuzione devono ritenersi definitivi solo quando il procedimento sia pervenuto alla fase del dibattimento.
Alla luce di quanto finora osservato, pertanto, il Supremo Consesso concludeva nel senso che il principio della perpetuatio iurisdictionis, applicato alle diverse fattispecie della competenza per connessione e del riparto di attribuzione tra giudice collegiale e monocratico, non è di ostacolo alla verifica della correttezza dell’imputazione, formulata dal pubblico ministero, in sede di udienza preliminare.
L’imputazione, dunque, si cristallizza solo al momento del passaggio dall’udienza preliminare al dibattimento e, pertanto, le modifiche che intervengano all’esito dell’udienza preliminare producono effetto sulla determinazione dell’individuazione del giudice – monocratico o collegiale – dinanzi al quale si dovrà celebrare il giudizio.
La risposta affermativa data al primo quesito imponeva dunque secondo la Corte di affrontare l’ulteriore questione proposta con l’ordinanza di rimessione, di stabilire, cioè, se, venuta meno la connessione per effetto della pronuncia di sentenza di proscioglimento, il giudice dell’udienza preliminare possa disporre il rinvio a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica anche nel caso in cui residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio ovvero debba restituire gli atti al pubblico ministero dato che le fattispecie in concreto ipotizzabili si distinguono a seconda che, per i reati attribuiti al giudice monocratico, sia o meno prevista l’udienza preliminare dal momento che se, nella prima eventualità, il venir meno del reato, che determina l’attribuzione al collegio, non incide sul regime della fase precedente al giudizio poiché il residuale reato di competenza del giudice monocratico richiede anch’esso la celebrazione dell’udienza preliminare e, pertanto, la modifica del thema decidendum, che il giudice dell’udienza preliminare determina per effetto della sentenza di non luogo a procedere, ripristina l’attribuzione monocratica prevista per i reati residui, ma lascia inalterata la necessità dell’udienza preliminare, diversa è la fattispecie, oggetto dell’ordinanza di rimessione, che si verifica ove per i residui reati attribuiti al giudice monocratico sia prevista la citazione diretta a giudizio posto che in tal caso il giudice dell’udienza preliminare, una volta determinato il venir meno della cognizione collegiale, potrebbe disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero al fine di consentirgli di esercitare l’azione mediante la citazione diretta a giudizio trattandosi di una soluzione che, se da un lato riconduce il procedimento nell’iter che avrebbe dovuto assumere fin dal principio, al contempo determina la sua regressione dalla fase dell’udienza preliminare a quella delle indagini preliminari per consentire al pubblico ministero il nuovo esercizio dell’azione nelle forme corrette della citazione diretta a giudizio o, in alternativa, il giudice per l’udienza preliminare, che abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere per il reato attribuito al collegio, potrebbe direttamente disporre il rinvio a giudizio dinanzi al giudice monocratico per le residue imputazioni ivi comprese quelle per le quali sarebbe stata sufficiente la citazione diretta a giudizio atteso che verrebbe in tal modo evitata la regressione del procedimento, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio, determinandosi in tal modo l’immediato passaggio del procedimento alla fase del dibattimento.
Ciò posto, si notava prima di tutto che l’art. 33-sexies cod. proc. pen. dispone testualmente: «Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio» rilevandosi al contempo che la previgente formulazione dell’art. 33-sexies cod. proc. pen. non contemplava la regressione del procedimento dinanzi al pubblico ministero prevedendo, invece, che fosse il giudice dell’udienza preliminare, una volta ritenuta la cognizione del tribunale in composizione monocratica, ad emettere il decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Dal canto suo la differente scelta compiuta con la modifica dell’art. 33-sexies cod. proc. pen. operata con l’art. 47 I. 16/12/1999, n. 479, nel senso di prevedere la regressione del procedimento è stata generalmente ricondotta alla prevalente necessità di garantire la netta separazione tra le diverse forme dell’esercizio dell’azione penale per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, risultando la citazione diretta una prerogativa propria all’organo dell’accusa fermo restando che il rispetto delle forme previste per l’esercizio dell’azione penale non è un valore di per sé assoluto visto che il rito, che contempla l’udienza preliminare, rappresenta un’alternativa procedimentale maggiormente garantita per l’imputato sicché l’eventuale passaggio per l’udienza preliminare, anche ove essa non fosse stata necessaria, non determina alcuna nullità.
Detto questo, si rilevava come a sua volta la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla questione di costituzionalità dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., prospettata con riferimento agli artt. 2, 34 e 111 Cost. relativamente alla mancata previsione della restituzione in termini dell’imputato per la richiesta di riti alternativi nel caso in cui il giudice dell’udienza preliminare abbia erroneamente disposto il rinvio a giudizio, anziché ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse con citazione diretta – avesse escluso il dubbio di costituzionalità osservando che il rito con udienza preliminare offre, nel suo complesso, maggiori garanzie all’imputato rispetto al rito con citazione diretta sicché deve escludersi che l’adozione della sequenza processuale non richiesta per il titolo di reato, ma comunque più garantita, possa comportare la violazione dei diritti della difesa (Corte cost., ord. n.183 del 2003) atteso che la disciplina dell’art. 33-sexies cod. proc. pen. va necessariamente correlata a quella relativa al termine entro il quale rilevare od eccepire l’inosservanza delle disposizioni relative alla cognizione monocratica o collegiale dal momento che l’art. 33-quinquies cod. proc. pen. stabilisce che l’erronea individuazione dell’attribuzione collegiale o monocratica deve essere eccepita o rilevata a pena di decadenza “prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma” cod. proc. pen..
Dalla lettura coordinata delle norme sopra richiamate, quindi, se ne faceva desumere che il modulo procedurale previsto all’art. 33-sexies cod. proc. pen. è riferito ai casi in cui il vizio nella modalità dell’esercizio dell’azione è desumibile dalla stessa formulazione dell’imputazione, cioè ai fatti-reato così come contestati dal pubblico ministero, non già a quelli, eventualmente ridotti o diversi, ritenuti dal giudice all’esito dell’esame nel merito della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti sui quali essa si fonda (vedi, Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008) stante il fatto che la previsione di termini preclusivi richiede necessariamente la preesistenza, e quindi la conoscibilità per le parti, del presupposto per l’esercizio della facoltà, sicché il regime dell’eccezione di parte di cui all’art. 33-quinquies cod. proc. pen. e la relativa decadenza devono necessariamente riferirsi all’imputazione originaria così come formulata dal pubblico ministero e non si applicano alla diversa ipotesi del mutamento dell’imputazione per effetto di una sopravvenuta diversa valutazione da parte del giudice dell’udienza preliminare.
Diversamente opinando, ad avviso della Corte, si determinerebbe un vulnus all’esercizio dei poteri della difesa giacchè, nel caso in cui la modifica nell’attribuzione, monocratica o collegiale, consegua all’adozione di una sentenza di non luogo a procedere che determini il venir meno della connessione rilevante ex art. 33-quater cod. proc. pen., l’imputato verrebbe in concreto privato della possibilità di sollevare la relativa eccezione atteso che quella pronuncia e la contestuale adozione del decreto di rinvio a giudizio per i reati residuali intervengono a chiusura dell’udienza preliminare e, quindi, egli non avrebbe più la possibilità di sollevare l’eccezione nei termini perentori previsti dall’art. 33-quinquies cod. proc. pen..
Del resto, la modifica dell’attribuzione della cognizione – monocratica e non più collegiale – derivante dal vaglio esercitato dal giudice dell’udienza preliminare sull’imputazione formulata dal pubblico ministero, rilevano le Sezioni Unite, è evento processuale, per un verso, del tutto fisiologico, rientrando a pieno titolo nelle generali attribuzioni di quel giudice, e, per altro verso, non collegato ad un’iniziale erronea individuazione del rito da seguire da parte dell’organo di accusa sicché, in assenza di qualsivoglia violazione dei diritti della difesa o delle prerogative del pubblico ministero, preminente rilievo deve essere attribuito, in tal caso, alle esigenze di celerità e ragionevole durata del processo attuabili esclusivamente mediante il rinvio a giudizio.
Tale ricostruzione veniva tra l’altro stimata coerente con il regime previsto per la fase dibattimentale dall’art. 33-septies cod. proc. pen. secondo il quale, se nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato, qualora, invece, sia il giudice monocratico a ritenere che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero fermo restando che quest’ultima previsione va interpretata nel senso che la trasmissione degli atti al pubblico ministero si rende necessaria solo qualora il procedimento sia giunto alla cognizione del giudice monocratico a seguito di citazione diretta e, quindi, senza la celebrazione dell’udienza preliminare dal momento che tale omissione comporta l’impossibilità di una traslatio iudicii diretta tra il giudice monocratico e quello collegiale posto che, se così fosse, si determinerebbe una lesione dei diritti di difesa dell’imputato che si vedrebbe privato di una fase processuale.
Ciò posto, si evidenziava a tale riguardo come fosse stato recentemente affermato in sede nomofilattica che «l’art. 33 septies cod. proc. pen. non può che essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui all’imputato spettava il passaggio alla fase processuale dell’udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento deve invece trasmettere gli atti al pubblico ministero, così che l’imputato possa essere rimesso nella condizione di accedere alla udienza preliminare e di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria; sicché il comma 2 dell’art. 33 septies va riferito esclusivamente all’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore era stata altresì erroneamente omessa l’udienza preliminare» (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015; per l’affermazione di analogo principio con riguardo alla similare ipotesi della trasmissione degli atti dal tribunale alla Corte d’assise, nel caso di sentenza dichiarativa di incompetenza per materia, si veda, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 ove si era sottolineato come non sussista la necessità della regressione del procedimento e di una nuova celebrazione dell’udienza preliminare avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale palesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo; per una recente applicazione della regola in relazione al giudizio direttissimo che, contemplando l’omissione dell’udienza preliminare, prevede un iter identico sia che il reato rientri tra quelli attribuiti al giudice monocratico che collegiale, non assumendo rilievo neppure la diversa modalità di esercizio dell’azione penale, nelle forme della citazione diretta o della richiesta di rinvio a giudizio, Sez. 5, n.55261 del 23/10/2018).
Oltre tutto, si osservava del resto, con la più attenta dottrina, che, nel caso in cui il giudice monocratico, pur ritenendo che il processo non sia tra quelli attribuiti al collegio, rilevi che si è proceduto con l’udienza preliminare in relazione ad un reato che consentiva la citazione diretta a giudizio, non dovrà far altro che proseguire nel dibattimento proprio perché la celebrazione – non necessaria – di una fase processuale, che rafforza le garanzie dell’imputato, non giustificherebbe in alcun caso la regressione del procedimento con la restituzione degli atti al pubblico ministero il cui unico fine sarebbe quello di esercitare correttamente l’azione penale: in definitiva, una volta che il procedimento è pervenuto alla fase dibattimentale, gli eventuali errori concernenti l’attribuzione al giudice monocratico o collegiale trovano di regola soluzione mediante la mera trasmissione orizzontale dall’uno all’altro giudice senza che occorra la regressione del procedimento mentre la necessità della restituzione degli atti al pubblico ministero sorge nei soli casi in cui l’erronea individuazione del giudice, cui spetta la cognizione del processo, abbia comportato anche l’omissione dell’udienza preliminare e, nel qual caso, si determina una violazione dei diritti della difesa che può essere sanata esclusivamente mediante la regressione degli atti al pubblico ministero affinché eserciti correttamente l’azione penale fermo restando che, a riprova di ciò, vi è la disciplina contenuta all’art. 521-bis cod. proc. pen. secondo cui, nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero di modifiche all’imputazione o di contestazioni suppletive, il giudice è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero nel solo caso in cui il reato risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta per effetto della diversa imputazione originaria.
Le Sezioni Unite, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto: “Gli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento del rinvio a giudizio e, qualora venga meno la connessione per effetto di pronuncia di sentenza di proscioglimento e residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio, il giudice dell’udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.
Conclusioni
La sentenza in questione è assai interessante nella parte in cui chiarisce quando si determinano gli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale in relazione a quanto previsto dall’art. 33-quater c.p.p. il quale, come è noto, dispone quanto segue: “Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione dei tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi”.
Difatti, come appena visto poco prima, le Sezioni Unite, in tale decisione, hanno postulato che siffatti effetti si determinano al momento del rinvio a giudizio e, qualora venga meno la connessione per effetto di pronuncia di sentenza di proscioglimento e residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio, il giudice dell’udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, proprio perché fa chiarezza sulla tematica processuale in questione, dunque, non può che essere positivo.
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