(Riferimento normativo: Legge, 28 febbraio 2008, n. 32).
Il fatto
Il Giudice di Pace di Sassari condannaVA in absentia D. C. per il reato di lesioni volontarie ai danni di O. N..
L’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato
Avverso la sentenza proponeva istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 625-ter c.p.p. personalmente il D. esponendo di essere venuto per la prima volta a conoscenza della condanna e del relativo procedimento solo per averne avuto notizia nell’ambito del processo instaurato per il medesimo reato nei confronti dell’O. e nel quale egli è persona offesa.
Costui, dunque, eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta ai sensi dell’art. 8 I. n. 890/1982, difettando la prova di quella della comunicazione dell’avvenuto deposito nell’ufficio postale per omessa consegna dell’atto a mani del destinatario o ad altra persona legittimata a riceverlo e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., il giudice avrebbe dovuto disporre nuove ricerche all’esito delle quali sarebbe stato possibile accertare come il D., già all’epoca della notifica, non dimorava più presso la propria residenza anagrafica, corrispondente al domicilio coniugale, essendosi di fatto separato dalla moglie a seguito di dissapori con la medesima e trasferito ad altro indirizzo, dove successivamente regolarizzava la propria residenza, come dimostrato dalle attestazioni rilasciate dai propri figli e da un dipendente ed allegate all’istanza.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il Supremo Consesso accoglieva la predetta istanza alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava prima di tutto, dopo aver fatto presente che all’istanza si applicava la disciplina dell’abrogato art. 625-ter c.p.p., spettando dunque alla Cassazione di doverla decidere, che dagli atti allegati all’istanza si evinceva come la notifica al D. del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sassari fosse avvenuta a mezzo del servizio postale e per compiuta giacenza a seguito del mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale dove era stato depositato dopo l’esito negativo del primo tentativo di notifica per assenza del destinatario o di altri soggetti idonei alla consegna fermo restando che, all’atto del deposito, l’ufficiale notificatore aveva inviato il 1° ottobre 2014 allo stesso D. (ed al medesimo indirizzo), la raccomandata (n. …) contenente l’avviso di cui al secondo comma dell’art. 8 I. n. 890/1982, di cui peraltro non era stata documentata l’eventuale ricezione.
Tal che se ne faceva discendere come la procedura di notifica fosse stata correttamente seguita e che la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse stata validamente effettuata stante che, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata (ex multis Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, omissis, Rv. 270729), mentre la decorrenza del termine di dieci giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata (ex multis Sez. 3, n. 11938/17 del 10/11/2016, omissis, Rv. 270306).
Si evidenziava tuttavia come la regolarità formale del procedimento di notifica non fosse però di ostacolo alla dimostrazione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo avendo l’istante documentato il trasferimento della sua dimora, prima, e della sua residenza, poi, in luogo diverso da quello di esecuzione della notifica per motivi che consentivano, ad avviso della Corte, di ritenere ragionevolmente provata l’eventualità che egli non era stato informato degli avvisi recapitati presso quella che era formalmente la sua residenza al momento della procedura di notificazione e che dunque avesse ignorato quando sarebbe stato celebrato il processo a suo carico, al quale per l’appunto non aveva partecipato.
La Corte di Cassazione, pertanto, per questo motivo, revocava la sentenza emessa dal giudice di pace di Sassari e ne sospendeva l’esecuzione e disponeva la trasmissione degli atti al giudice di pace di Sassari.
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Conclusioni
La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui chiarisce quando una notifica a mezzo postale può considerarsi validamente compiuta.
Gli ermellini, difatti, in questa decisione, postulano che questa modalità di notificazione si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata mentre la decorrenza del termine di dieci giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata.
Da ciò deriva come, una volta che sia stata spedita allo stesso destinatario la lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo e siano decorsi dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta i quali decorrono a partire del giorno in cui è stata inviata la lettera raccomandata, la notifica a mezzo postale è perfezionata non essendo necessario la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata e a nulla rilevando, ai fini del calcolo di questi dieci giorni, la ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale.
Proprio alla luce di questa precisazione su come e in che termine una notifica a mezzo postale può ritenersi validamente compiuta, il giudizio, in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, dunque, non può che essere positivo.
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