Il fatto
La Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto proposta da soggetto privo di mandato difensivo.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che – pur non essendo stato depositato nemmeno in allegato al ricorso alcun atto di nomina – sarebbe stato assolutamente singolare che il difensore avesse proposto l’impugnazione senza alcuna investitura da parte dell’imputato.
La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarato il ricorso inammissibile.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
Gli ermellini osservavano prima di tutto come, pur dovendosi dare atto della presenza di un orientamento della Cassazione per cui risulta valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per “facta concludentia“ (Sez. 5, Sentenza n. 36885 del 03/02/2017 Rv. 271270 – 01 Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016 – dep. 05/08/2016, omissis, Rv. 267879 – 01; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015 – dep. 17/07/2015, omissis, Rv. 264465 – 01), si faceva però presente come, nel caso di specie, mancasse – al momento della decisione in grado di appello – alcun elemento per ritenere la presenza di una nomina implicita/in difetto di alcun elemento riferibile all’imputato personalmente e presente in atti univocamente espressivo di una manifestazione di volontà – anche implicita – dell’imputato medesimo mentre, per stimarsi sussistente una nomina implicita del difensore, occorre che questa nomina possa univocamente e evidentemente essere ricollegata a un comportamento processualmente riscontrabile da parte dell’imputato tale da evidenziare in maniera incontrovertibile il conferimento da parte dello stesso di mandato fiduciario trattandosi di un’ipotesi assolutamente eccezionale perché contrastante con il principio generale della necessaria formalizzazione della nomina al fine di rendere la stessa oggettivamente riconoscibile in ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri.
Tal che se ne faceva conseguire come, in tutti i casi in cui non sia possibile individuare all’interno del fascicolo una condotta inequivocabilmente espressiva di tale volontà, non si può in alcun modo ritenersi presente alcuna nomina implicita.
Una volta compiuta questa disamina di ordine giuridico, i giudici di Piazza Cavour mettevano in risalto il fatto che, nel caso di specie, non risultasse sussistere – anche alla stregua della formulazione del motivo di ricorso – alcuna condotta concreta evincibile dal fascicolo processuale univocamente interpretabile quale nomina fiduciaria, né risultava esservi allegazione relativa a depositi erroneamente non presi in considerazione da parte della Corte territoriale.
La Corte, pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, come visto anche prima, dichiarava il ricorso proposto inammissibile.
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Conclusioni
La sentenza in commento è sicuramente assai interessante in quanto si affronta il tema della nomina difensiva implicita.
Orbene, se in questo decisum, gli ermellini rilevavano l’esistenza di un pregresso orientamento nomofilattico secondo il quale risulta valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per “facta concludentia“, si evidenzia tuttavia la necessità che un siffatto comportamento concludente debba emergere all’interno del fascicolo processuale.
Va da sé dunque, come tra l’altro evidenziato in questa stessa pronuncia, che, ove si dovesse verificare un caso analogo a quello trattato in tale decisione, ossia si impugni un provvedimento in Cassazione evidenziandosi come nel giudizio di merito vi sia stata una nomina implicita non considerata dal giudicante, sia onere del ricorrente indicare la condotta concreta univocamente interpretabile quale nomina fiduciaria alla luce di quanto previsto nel fascicolo processuale.
Ove ciò non sia possibile, è pertanto sconsigliabile intraprendere, perlomeno alla luce di quanto statuito in questa decisione, una linea difensiva del genere.
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