Quando tagliare il pallone ai bambini non è reato

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            Sarà capitato quasi a tutti, da bambini, di fare una partita a pallone nel cortile del condominio, incontrando le ire dei condomini per le motivazioni più svariate: si pensi alla pallonata sul vetro, al troppo rumore o al mancato rispetto del regolamento condominiale.

            In queste circostanze l’interprete viene a contatto con situazioni che sono in evidente bilico tra il diritto e l’etica (con il suo corollario di penale irrilevanza). In questi casi tracciare il confine del rilevo penale non è mai cosa immediata.

 

            Nella sentenza in commento[1] si è innanzi ad un caso simile: l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di stalking poiché con la sua condotta aveva minacciato reiteratamente, aggredito ed ingiuriato dei minorenni che facevano rumore nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello la palla con la quale giocavano.

            La corte d’Appello aveva, poi, riqualificato il fatto contestato come delitto di violenza privata, evidenziando che i bimbi, impauriti dal comportamento dell’imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.

            Avverso tale ultima decisione proponeva ricorso in Cassazione l’imputato, contestando la sussistenza del reato di cui all’art. 610 c.p.: il suo agire, infatti, era orientato a far rispettare il regolamento condominiale (che vietava il gioco del pallone in alcuni orari) e, comunque, i minori non avevano mai avuto paura di lui, tanto da perseverare nel gioco del pallone.

 

            Prima di addentrarsi nelle motivazioni del Giudice di Legittimità, è giusto spendere due parole sul reato di violenza privata.

            Trattasi di un delitto a tutela della libertà morale dell’individuo,[2] il quale deve essere libero di autodeterminarsi secondo il proprio convincimento, senza dover subire forme di costrizioni e limitazioni illegittimamente imposte.

            L’elemento oggettivo del reato consiste nell’uso della violenza o della minaccia per costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Quanto alla violenza si sostiene[3] che essa non possa essere circoscritta al solo impiego di energia fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro una persona (violenza propria), ma che debba ricomprendere l’uso di qualsiasi mezzo idoneo ad ottenere lo scopo di coartare la vittima (violenza impropria). Quanto, invece, alla minaccia essa consiste nel prospettare ad altri un male ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente e che porta la persona offesa al dilemma tra l’adesione all’impostazione del soggetto attivo o la sottoposizione all’inflizione del male prospettato. 

            Alla violenza e alla minaccia deve conseguire un evento di danno: il soggetto passivo, infatti, deve essere costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa.

            Il dolo è generico: è sufficiente la volontà di intraprendere una condotta violenta o minacciosa orientata verso l’evento di danno appena citato[4].

 

            Quanto al decisum della Suprema Corte di Cassazione, esso esordisce mediante una ricostruzione del bene giuridico tutelato: trattasi di previsione a tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione[5], tuttavia, per integrare il reato, la violenza o la minaccia debbono determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ad agire secondo la propria volontà[6].

            Pertanto non ogni forma di violenza assume rilevanza ai fini della configurazione del reato de quo, ma solo quella idonea ad influenzare il processo di formazione della volontà. Un simile approccio ermeneutico ben si concilia con il principio di offensività, ed anche con l’esigenza di confinare nel “giuridicamente irrilevante” quelle violazioni etiche o morali non in grado, però, di turbare il soggetto passivo.

            Alla luce di tali premesse, per il Giudice di Legittimità il reato di violenza privata nel caso in esame non può dirsi integrato poiché l’agire dell’indagato era motivato dal rispetto del regolamento del condominio e, comunque, anche se temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi.

            La sentenza della Corte d’Appello viene, quindi, annullata, senza rinvio.

 

            A sommesso avviso dello scrivente l’arresto in esame deve dirsi condivisibile.

            Da un lato la motivazione che spinge l’imputato alle sue condotte – il rispetto del regolamento condominiale – non può di certo dirsi rivelatrice di una particolare offensività della condotta. Tale intento personale, infatti, ridimensiona in gran parte il disvalore del suo agire, con una conseguente minore lesione del bene giuridico tutelato.

            In tal senso è interessante notare come il Giudice di Legittimità utilizzi, traslandola sul lato oggettivo, la componente soggettiva della condotta dell’imputato –  o meglio il movente, visto che siamo in un delitto a dolo generico – per sminuire l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma.

            Dall’altro risulta inconfutabile, nel caso che occupa, l’inquadramento dell’idoneità della “violenza” richiesta dalla fattispecie incriminatrice: la circostanza che i ragazzini tornassero, ogni volta, a giocare nel cortile dimostra, evidentemente, come la condotta dell’imputato non fosse capace di ledere la loro libertà di autodeterminazione. Se, infatti, fosse stato diversamente, i bambini avrebbero smesso di giocare a palla in tale area condominiale.

            Il criterio adottato dalla Corte in tale procedimento penale, in cui morale e diritto corrono lungo linee quasi sovrapponibili, può essere un saldo appiglio per il futuro interprete: l’utilizzo del principio di offensività, invero, può essere il valido alleato per tracciare il confine della penale rilevanza.

 


[1]Per approfondimenti si veda M. CRISALFI, Bucare il pallone ai bimbi che giocano non è reato, in Studio Cataldi, 20/1/2017 e P. ACCOTI, Tagliare il pallone non è sempre violenza, in Quotidiano del diritto, 7/2/2017.

[2]Sul concetto in generale si veda M. PETRONE, La libertà personale nel sistema giuridico, in Quaderni giustizia, 1986, n. 65, p. 14.

[3]Cfr. Cass. Pen. n. 3403 del 29/1/2004 in banca dati Pluris.

[4]Per approfondire il reato in esame si veda R: GAROFOLI, Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale, Tomo II, pp. 615 ss.

[5]Cfr. Cass. Pen. n. 2283 del 16/1/2015 in banca dati Pluris.

[6]Cfr. Cass. Pen. n. 3562 del 26/1/2015 in banca dati Pluris.

Sentenza collegata

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Avv. Casetta Stefano

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