I quattro uccelli canterini commento a biotestamento

Dietro ogni legge, c’è un interesse economico[2]. Questa frase di semplice composizione è, invece, un complesso di regole imposte da lobby e da padroni del potere capaci di creare caos e di far approvare, a costo di crisi istituzionale, norme inutili e che danno spazio a ciò che il Codice Penale, (varato da un Soggetti di culto liberale), punisce con l’art. 580[3].

Quando il Parlamento della Repubblica Italiana legifera, lo dovrebbe fare per la collettività non per i soliti noti lobbisti!

Mi chiedo e giro la domanda a chi, avendo la possibilità economica fa ciò che vuole, se senza soldi si sarebbe potuta permettere cure costosissime per alienare il cancro!

E’ semplice andare nei talk show, e dire che si sta bene con quella cura o con quella sperimentazione ottenuta negli USA o in altra parte del Mondo!  Lo dica a chi è senza un centesimo e deve affrontare il dramma di una malattia rara, o di un male incurabile, magari in un ospedale di periferia che, per esigenze economiche, non ha le attrezzature adeguate a diagnosticare e tenta approcci palliativi. Lo dica a chi è senza alcuna speranza, perché le cure conosciute e somministrate negli Ospedali pubblici non danno alcuna soluzione, in quanto la sperimentazione è positiva in India e non ci sono accordi bilaterali! Lo dica a tutti quei genitori che per accontentare il proprio figlio, magari con un regalo particolare, se lo ritrovano in un letto d’ospedale con il cranio fracassato e in fin di vita!

Vorrei dire alle lobby che hanno chiesto e voluto la legge sul bio-testamento di passarsi la mano sulla coscienza; di pensare, a quanto male arrecano all’intera Società civile, con la promulgazione di detta norma!

Mi chiedo e, chiedo anche alle lobby che hanno ottenuto un premio:  qual è la differenza tra suicidio[4] e norme sul bio testamento?

E che cosa fa lo Stato della Repubblica Italiana: anziché reprimere tale follia, magari con l’ausilio di terapie psicoanalizzanti e formazione di personale capace di poter capire e risolvere il problema, lo elide con una legge che riporta la stessa civiltà giuridica indietro di anni!

E cosa dicono le norme internazionali? Non è forse vero che il diritto alla vita esiste ed è regolato da norme internazionali e comunitarie, adottate anche dalla Repubblica Italiana?

Il secondo Preambolo, ad esempio,  della Carta dei Diritti dell’Unione Europea dispone: <<Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.[5]>>

Mi limito solo al CAPO I, di detta norma comunitaria, rubricato: <<DIGNITA’.>>

Il suo primo articolo descrive la: <<Dignità umana>>. In quella norma si dispone:  <<La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.>>

Segue, il secondo articolo, stessa Carta decreta del: <<Diritto alla vita>>. In esso si descrive: << 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.>>

Infine il terzo articolo, medesima Carta, rubricato: << Diritto all’integrità della persona>>, recita: << 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.>>

Il nostro Legislatore, nella frenesia di dover chiudere una legislatura già debole per le problematiche inerenti le Banche, che ha visto Personalità del Governo coinvolte e mentire al Parlamento della Repubblica Italiana, ha voluto regalare alle lobby del potere una norma che permette di arrecare danno alle stesse persone.

Ma una sparuta minoranza di cittadini non possono, in virtù dell’art. 6 Costituzione[6], comprimere i diritti della stragrande maggioranza degli Italiani che sono impelagati nel risolvere problemi di pancia o di  altro tipo creato dal Legislatore Ordinario per rastrellare danari!

La tutela dei  pochi[7] non deve imbrigliare i molti che comunque rispettano i diritti delle minoranze!

Immaginiamo un genitore che, al pronto soccorso,  riceve una notizia terribile, e viene contestualmente informato, giusta biotestamento: Il figlio è in prognosi riservata e non c’è alcuna cura per riportarlo in vita. Il genitore, in quel momento, viene messo a corrente della scelta che può fare, con il consenso informato del bio testamento.  Il genitore, quindi, viene informato dei fatti terribili e in quel frangente di tempo incontrovertibili! Esso, quindi, può fare una scelta: far morire il proprio figlio, giusta legge sul bio testamento, o aspettare che i progressi della scienza medica trovino la soluzione!

Spesso, tutti noi,  dimentichiamo l’evoluzione scientifica della medicina!

Ora, in una democrazia matura, che ha visto l’abbattimento del DC 9 di Ustica con un complotto internazionale[8]; che ha sconfitto le brigate rosse; che non è riuscita a sconfiggere le mafie, (giusta intrecci politico-mafioso[9]); che partorisce una Commissione d’inchiesta sulle banche mentre un Ministro della Repubblica mente al Parlamento Sovrano; etc. ; con le norme sul  bio-testamento, allora siamo alla frutta! Al Genitore, anziché regalargli speranze, gli si concede l’arma del … suicidio di Stato. Questa soluzione appare  uguale a commettere omicidio! Come si può dire ad un genitore: guarda, poiché allo stato non ci sono che cure palliative, allora noi ti informiamo che…  puoi  uccidere tuo figlio, perchè la legge sul bio testamento ti concede detta opportunità!

Ma il Legislatore Ordinario, poiché è interessato ad essere rieletto[10], ha esigenza di dover emanare una norma inutile e dannosa per tutto il sistema giuridico italiano! Come si può pensare di poter dire a chi ha cresciuto, magari a sudor di fronte, un giovane di poterlo giustiziare! Se non si giustizia alcuno in Italia, per grazia di Dio e della Repubblica, (anche il Codice Penale Militare[11], come riformato[12],  non  contempla la pena di morte!), per chi commette crimini efferati, si deve permettere il suicidio/omicidio di Stato?

Ma come è possibile che una sparuta minoranza di Italiani,  che hanno avuto tutto dalla vita, abbiano avuto l’emanazione di una norma inutile ed insensata?  E gli interessi dei pochi benestanti contro la stragrande maggioranza che non ha lavoro; che è sull’orlo di una crisi aziendale; che non riesce a poter pagare le imposte gravate da una mala gestio pubblica; che fine hanno fatto? Si può promulgare una norma assurda e incomprensibile, capace solo di autorizzare la propria morte o quella di un proprio caro? E’ forse la tanta tecnologia che permette di poter pensare di sostituirsi a Dio?

Il richiamo alla nota sentenza della Consulta n. 15 del 1996, e ai suoi precedenti giurisprudenziali  n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982, è d’obbligo! Si afferma <<… Dalle norme Costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente l’obbligo di ricercare una “tutela minima”, immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso  l’interpretazione costituzionale  dell’ordinamento, anche per mezzo della valorizzazione di   tutti gli elementi  normativi esistenti,  suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato dalla Costituzione[13]>>

Ma lo scopo indicato dalla Costituzione è forse il perseguimento del suicidio/omicidio di Stato?

La tutela minima, nell’Ordinamento della Repubblica Italiana è riconducibile con tutte le prestazioni sanitarie che vengono offerte al paziente in pari condizioni, ex artt. 2 e 3 Costituzione. L’immettere nuove norme, inutili e insignificanti sotto l’aspetto giuridico internazionale, nel circuito giuridico italiano appare superfluo.

C’è di più: Il diritto di potersi suicidare, appartiene ai diritti di una sparuta minoranza. Minoranza, che grazie ai mezzi economici e mediatici, ha ottenuto una norma che crea un vulnus nello stesso Ordinamento Italiano. Infatti, come ben osservato dagli studi dell’Università di Padova[14],<<… omissis… 5 I diritti delle minoranze
Gli strumenti giuridici internazionali non riconoscono i diritti delle minoranze in quanto soggetti collettivi, ma taluni diritti umani degli individui appartenenti a minoranze. La norma più importante è l’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici:

“In quegli stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.

I diritti dei membri di minoranze finora riconosciuti sono dunque: diritti culturali, diritti relativi a pratica religiosa, diritti relativi all’uso della lingua. Non c’è nessun riferimento a forme di autonomia territoriale. Secondo una interpretazione corrente, l’obbligo degli stati in rapporto all’articolo 27 sarebbe quello di tutelare le minoranze con adeguate previsioni normative (attinenti soprattutto all’insegnamento, all’educazione e all’informazione) nelle costituzioni, in leggi ad hoc e con provvedimenti amministrativi.
Ci si dimentica di sottolineare che spesso, nel caso delle minoranze, ad essere violati sono numerosi altri diritti umani riconosciuti agli individui in quanto esseri umani. Il vero problema dei diritti delle minoranze è che, in molti casi, riesce difficile distinguere i confini tra minoranza e popolo. Il problema è cruciale, perchè se di popolo si trattasse scatterebbe automaticamente il diritto all’autodeterminazione del soggetto collettivo. La definizione di minoranza più accreditata in sede ufficiale è quella contenuta nel Rapporto speciale della Commissione delle Nazioni Unite per la lotta contro la discriminazione e la protezione delle minoranze intitolato “Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques” elaborato da Francesco Capotorti nel l977 (nuova edizione a cura del Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani, l99l). Col termine “minoranza” viene designato un gruppo che è “numericamente inferiore al resto della popolazione di uno stato, in una posizione non-dominante, i cui membri – essendo cittadini dello stato – posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua” (par. 568).

Il problema dei diritti delle minoranze si complica quando la cosiddetta minoranza di uno stato si identifica con il popolo maggiore di uno o più altri stati. In questi casi, la minoranza oltre alla richiesta di non discriminazione avanza la domanda, più o meno esplicita, di autonomia territoriale o addirittura di autodeterminazione. Il grosso nodo da sciogliere, senza nascondersi dietro il dito, è costituito da situazioni quale quella ora ipotizzata e da situazioni in cui sullo stesso territorio, all’interno di uno stato, sono compresenti più minoranze o micro nazionalità: per esempio a Subotica nella Vojvodina, provincia della Serbia. Per ambedue i casi, ferma restando la necessità di riconoscere e tutelare i diritti delle minoranze in quanto soggetti collettivi, valgono in prima approssimazione le previsioni contenute nel Documento conclusivo della Conferenza della CSCE sulla dimensione umana di Copenaghen (giugno 1990), e cioè che i membri di una minoranza hanno innanzitutto il diritto di esercitare pienamente e effettivamente i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali senza discriminazione alcuna (par. 31 e 32).
Nel Rapporto della Riunione di esperti della CSCE sulle minoranze nazionali (Ginevra 1991) al par. IV sono elencate a titolo indicativo alcune appropriate misure “democratiche”:

“- Organismi consultivi e decisionali nei quali le minoranze sono rappresentate, particolarmente per quanto riguarda educazione, cultura e religione;
– organismi elettivi e assemblee per gli affari delle minoranze nazionali;
– amministrazione locale e autonoma, come pure autonomia su base territoriale, compresa l’esistenza di organismi consultivi, legislativi ed esecutivi scelti mediante libere e periodiche elezioni;
– auto-amministrazione di una minoranza nazionale relativamente a materie concernenti la propria identità in situazioni in cui l’autonomia su base territoriale non si applica;
– forme di governo decentrato locale;
– (…);
– incoraggiamento di iniziative di base per relazioni tra le comunità minoritarie, tra comunità maggioritarie e comunità minoritarie, tra comunità confinanti, intese a contribuire a prevenire il nascere di tensioni locali o a risolvere pacificamente i conflitti in corso;
– incoraggiamento della creazione di commissioni miste permanenti, sia interstatuali sia regionali, intese a facilitare il dialogo continuo tra le regioni frontaliere interessate”.

Per il caso di minoranze o gruppi etnici o micro-nazionalità che si identificano con il popolo di uno o più altri stati, deve ritenersi assolutamente necessaria la garanzia che discende da forme di autonomia territoriale.>>

La differenza tra minoranze e lobby sta nel fatto che i primi cercano diritti fondamentali, mentre i secondi, grazie a intrighi riescono a far emanare norme inutili e dannose come quella del bio testamento.

Così facendo, <<avviene inoltre che le caratteristiche del caso particolare presupposto della teoria classica non sono quelle della società economica nella quale realmente viviamo; cosicchè i suoi insegnamenti sono ingannevoli e disastrosi se si cerca di applicarli ai fatti dell’esperienza.[15]>>

Dunque, i quattro uccelli canterini… si sono alleati per creare non una norma diretta a tutto il Paese, per accontentare i capricci di una lobbies,  capace di creare ulteriori disparità censurabili dalla Costituzione stessa.

[1] http://www.repubblica.it/politica/2017/12/14/news/biotestamento_ok_definitivo_al_senato-184086928/

[2] Ch.mo Prof. G. PACE GRAVINA, Ordinario di storia delle codificazioni medievali e moderne. Sue  lezioni.

[3] https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art580.html    Dispositivo dell’art. 580 Codice penale

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione , è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

[4] http://www.treccani.it/vocabolario/suicidio/,  suicìdio s. m. [voce formata sull’analogia di omicidio, col lat. sui e -cidio: v. suicida]. – 1. Il fatto, l’atto di togliersi deliberatamente la vita: manifestare propositi di s.tentare il s.la disperazione lo spinse al s.decidere di sottrarsi al disonore col s.; s. assistito, quello di un malato; per i filosofi stoici il s. era lecito, in determinate circostanzein Giappone il s., obbligatorio o volontario, del samurai è detto ῾harakiri’; la Chiesa cattolica condanna il s. come violenza contro Dio e la propria persona. In diritto, istigazione o aiuto al s., delitto compiuto da chiunque induca altri al suicidio, ne rafforzi i propositi o comunque lo agevoli nell’azione. 2. fig. Grave pregiudizio o danno che si arreca a sé stessi, alla posizione e agli interessi personali, sia deliberatamente sia per insipienza e incapacità: nelle tue condizioni di salute, mangiare e bere così smodatamente è un s.s. moralepoliticopuoi costituirti, se credi, ma sarebbe un suicidio.

[5] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, Preambolo.

[6] https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=6     La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche

[7] https://www.montagneinrete.it/uploads/tx_gorillary/ri_20130606_lattanzi-minoranze-linguistiche_1484296780.pdf Per i diritti delle minoranze vedasi l’eccellente scritto del Ch.mo  prof. Giorgio Lattanzi, La tutela dei diritti delle minoranze in Italia.

[8] Vedasi i reportage  pubblicati da la TV La7.

[9]  http://legislature.camera.it/_bicamerali/antimafia/sportello/dossier/dossier1_4.html; in ultimo, http://www.laspia.it/siracusa-voti-dalla-mafia-tre-candidati-alle-regionali-la-prossima-inchiesta-borrometi/  dal titolo: Siracusa, voti dalla mafia per tre candidati alle Regionali: la prossima inchiesta di Borrometi  con la pubblicazione di un libro: M. GIARRUSSO  Il voto di scambio politico – mafioso”.

[10]R. RICOSSA , Pubblic choice, (Voce) in DIZIONARIO DI ECONOMIA, Torino, 2004 3 ed. , PAG.428.

Il tema è stato descritto anche da: K. WICKSELL, Finanztheorietische Untersuchungen Jena 1896; A DE VITI DE MARCO, Principi di economia finanziaria (1934), nuova ed. Torino 1961 ; N. BOBBIO, Contratto sociale oggi, Napoli 1980, G. SOBBRIO, Economia del settore pubblico, Milano 2004, pag. 96;  M. MAGATTI, Cambio di paradigma uscire dalla crisi pensando il futuro, Milano 2017- Edizione speciale per il XVII Congresso CISL, in Serie Bianca, pag. 42.

[11] http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/95805_CPMG.pdf, CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA.

[12]http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/95805_CPMG.pdf, CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA LIBRO SECONDO DEI REATI E DELLE PENE MILITARI IN GENERALE. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.  << Art. 25 Luogo di esecuzione della pena di morte(1).  Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal comando dell’unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.>>

 nota 1 Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L. 22. 01. 948, n. 21). L’art. 1 della legge 13.10.94, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

[13] http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0015s-96.htm Sentenza n. 15 del  22/01/1996, Pres. M. FERRI, est. G. ZAGREBELSKY.

[14] http://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187

[15] J. M.KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Milano, 2006, I grandi classici dell’economia, vol. 19, pag. 131

Giarrizzo Mauro

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