Querela e deposito telematico: chiarimenti della Cassazione

Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20754 del 24 maggio 2024, ha fornito chiarimenti in merito al deposito telematico delle querele dopo la Riforma Cartabia.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 20754 del 24/05/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Teramo ha confermato il decreto del Gip del Tribunale di Teramo che aveva disposto il sequestro impeditivo del dispositivo/apparecchiatura ACRYOS, completa di accessori e consolle, in relazione al delitto di cui all’art. 646 cod. pen.
Avverso tale ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 87, comma 6-bis, d. lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia) e 111-bis cod. proc. pen., in materia di presentazione della querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen.: nello specifico, il ricorrente rileva che la querela non era stata presentata dalla parte personalmente, bensì dal suo difensore/procuratore speciale, peraltro per mezzo di un suo delegato, a sua volta avvocato. Sulla base di tale presupposto, viene rimarcato che la presentazione della querela non veniva effettuata mediante il Portale del Processo, ma mediante deposito in formato cartaceo presso la Questura.
Il ricorrente, dunque, osserva che ai sensi delle norme sopracitate, l’unica modalità consentita per il deposito della querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen. è il deposito tramite il portale del processo telematico, qualora a tale incombente non vi provveda la parte personalmente ma il suo difensore/procuratore speciale.

2. Querela e deposito telematico: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che la ricostruzione difensiva non trova, invero, supporto normativo e si mostra incoerente rispetto al servizio cui è deputato il portale del processo.
L’art. 111-bis cod. proc. pen., infatti, è ubicato nel capitolo secondo del codice di procedura penale, le cui norme sono dirette a disciplinare gli atti del procedimento, per come stabilito dall’art. 109 cod. proc. pen., che espressamente indica e individua tali atti come oggetto destinatario della disciplina ivi contenuta.
La Suprema Corte si vede constretta a rammentare che “il procedimento penale ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell’art. 111-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente“.
Alle modalità di deposito della querela si riferisce, invece, l’art. 87 comma 6-bis, d. lgs. 150/2022 che così testualmente recita: “sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso temine previsto dal regolamento di cui al comma 3, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico”.
Ad avviso della Corte, il dettato della norma è chiaro e non passibile di letture alternative, atteso che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l’assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo penale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica.
Infine, la Corte sottolinea che il portale del processo telematico è “uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle forze dell’ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra coerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito“.
Per questi motivi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Riccardo Polito

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