Querela firmata digitalmente dall’avvocato ma priva di autenticazione: chiarimenti della Cassazione

Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8920/2024 (data ud. 8 febbraio 2024), ha fornito chiarimenti in merito alla validità della querela firmata digitalmente dal difensore ma priva di autenticazione della sottoscrizione.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 8920/2024 (data ud. 08/02/2024)

cass-8920-2024.pdf 145 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti

Il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela in quanto la persona offesa aveva depositato una querela a mezzo del proprio difensore, ma senza autenticazione della sottoscrizione, in violazione dell’art. 337 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo con un unico motivo violazione di legge e segnatamente degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. e degli artt. 23, 24 e 25 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Nello specifico, l’atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, è stato sottoscritto digitalmente dall’avvocato delegato, riconosciuto attraverso le specifiche credenziali attribuite per l’accesso al portale del Ministero della Giustizia.
Ad avviso del Procuratore, non è necessario, ai fini della validità della querela, che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore, rilevando solo che la sottoscrizione sia autentica, requisito certificato delle modalità di presentazione descritte.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale:

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. Querela firmata digitalmente dall’avvocato ma priva di autenticazione: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione analizza la questione sottolineando, inizialmente, che l’art. 337, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che “la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato“.
La Corte osserva che da tale norma si desume che la querela può anche essere “recapitata”, ovvero che può essere “spedita”, a condizione, però, che l’atto rechi la “sottoscrizione autentica” del querelante; tale ultima espressione è pacificamente intesa come quella di “sottoscrizione autenticata” ad opera del soggetto a ciò abilitato, ivi compreso, ex art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore della persona offesa.
Inoltre, dal testo della sentenza e dal ricorso, risulta che la querela è stata trasmessa prima che la nomina fosse conferita e depositata: con dichiarazione apposta in calce alla querela il difensore era stato semplicemente incaricato al deposito.
La Suprema Corte si sofferma, poi, sulle norme stabilite dagli artt. 23-25 del c.d. “codice dell’amministrazione digitale” sottolineando che l’art. 25, commi 2 e 3, dispone che “l’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in constrasto con l’ordinamento giuridico. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2)“.
A sua volta, l’art. 24, comma 2, a sua volta dispone che “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente“.
Il problema, nel caso specifico, rimane il medesimo: chi ha apposto la firma digitale non era, in quel momento, difensore, e dunque non poteva autenticare la querela.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione riprende un consolidato principio della giurisprudenza a Sezioni Unite secondo il quale “la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza“.
Si tratta di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un’altra persona, per cui “la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta“.
In conclusione, ad avviso della Corte, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337 cod. proc. pen, con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente.

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento