Quando il direttore della filiale di banca è legittimato a proporre querela in caso di truffa.
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello de L’Aquila confermava una pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di una persona imputata di avere commesso i reati di cui agli artt. 56-640 e 489 cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi addotti, deduceva violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’infondatezza dell’eccezione relativa alla mancanza di poteri di rappresentanza del denunciante.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che la difesa si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto valida la querela sporta dal responsabile della filiale della banca presso la quale era stato aperto a fini truffaldini un conto corrente, ritenevano codesta censura infondata poiché, a loro avviso, il collegio di secondo grado aveva fatto buon governo dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Più nel dettaglio, i giudici di piazza Cavour notavano prima di tutto che la persona offesa cui compete il diritto di querela va individuata nel soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto e, pertanto, possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati con riferimento alla titolarità del suddetto bene giuridico, rilevandosi al contempo che, in tema di furto, sono stati ritenuti legittimati in proprio a proporre querela per furto in un supermercato sia il direttore che il commesso, posto che la qualità di persona offesa spetta, in simile evenienza, non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita.
Premesso ciò, il Supremo Consesso osservava come sempre in sede nomofilattica si sia avuto modo di precisare che il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016), così come in senso analogo è stato ribadito che il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice dei beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.
Oltre a ciò, era altresì evidenziato che, in termini con il caso di specie, Sez. 2, n. 39069 del 15/06/2018, ha affermato che, in tema di truffa, il responsabile della filiale di banca debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela, in quanto responsabile, in quel frangente, delle attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lui rappresentato.
Sussiste, dunque, per la Corte di legittimità, la legittimazione a presentare querela per il delitto di truffa del direttore della filiale di banca presso cui è stato aperto un conto corrente al solo fine di incassare titoli contraffatti, in quanto responsabile delle attività dell’istituto di credito e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse di quest’ultimo.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il direttore della filiale di banca è legittimato a proporre querela in caso di truffa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, dopo essersi fatto presente che il responsabile della filiale di banca deve considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela, in quanto responsabile, in quel frangente, delle attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lui rappresentato, che sussiste la legittimazione a presentare querela per il delitto di truffa del direttore della filiale di banca presso cui è stato aperto un conto corrente al solo fine di incassare titoli contraffatti, in quanto responsabile delle attività dell’istituto di credito e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse di quest’ultimo.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva che, al contrario, sostenga il difetto di querela ove essa sia proposta dal diretto della filiale della banca, laddove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dal momento che essa è conforme a quanto postulato dalla Cassazione in precedenti decisioni, non può che essere che positivo.
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