Questa vaccinazione s’ha da fare: il Consiglio di Stato sull’obbligo di vaccinazione

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Il Consiglio di Stato sulla legittimità dell’obbligo di vaccinazione per l’accesso ai servizi per l’infanzia.

 

Il Consiglio di Stato in s.g., sez. III, con l’ordinanza del 21.04.2017 n. 1662, è intervenuto sulla richiesta di sospensione cautelare avanzata da alcuni genitori avverso la sentenza 16 gennaio 2017 n. 20 con cui il Tribunale Amministrativo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato la legittimità della delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 del 28 novembre 2016, recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente  per oggetto l’obbligo di vaccinazione[1] quale requisito per l’accesso ai servizi educativi comunali per l’età da 0 a 6 anni.

 

Orbene, con la predetta ordinanza – emessa a sole ventiquattrore ore dalla “camera di consiglio” – i Giudici di Palazzo Spada, nel respingere l’istanza cautelare, hanno affermato che l’obbligo di vaccinazione per l’accesso ai servizi comunali, introdotto dal Comune di Trieste con la delibera impugnata, è legittimo.

 

Il Supremo Collegio ha precisato che tale obbligo è coerente con il sistema normativo generale e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto, quali la minore copertura vaccinale in Europa e l’aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti.

In tal guisa, l’obbligo in parola non si pone in conflitto con i principi di proporzionalità e precauzione invocati dai ricorrenti.

 

Anzi, è lo stesso principio di precauzione che impone al decisore pubblico, in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, di optare per la soluzione che neutralizzi o minimizzi il rischio. Ne consegue che, nel caso di specie, il predetto principio non può essere limitato alla tutela dell’interesse dei singoli, ma deve essere esteso alla tutela della collettività, inducendo a ritenere che la vaccinazione neutralizzi o minimizzi la probabilità di contrarre malattie.

 

In tale prospettiva, secondo il Consiglio di Stato, la tutela della salute pubblica, e in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.

 

Nonostante i principi espressi dal Consiglio di Stato nell’ordinanza in parola, la vaccinazione costituisce una ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio non coercitiva. Sicché, qualora i genitori scelgano, contrariamente all’obbligo di legge, di non vaccinare i propri figli, la vaccinazione non potrà essere coercitivamente imposta[2], né da ciò potrà discendere alcuna conseguenza negativa[3].

 


[1] L’obbligo in questione attiene alle sole quattro vaccinazioni obbligatorie imposte dall’ordinamento giuridico italiano con quattro distinte leggi: Legge 6 giugno 1939, n. 891 sulla vaccinazione antidifterica, Legge 4 febbraio 1966, n. 51 sulla vaccinazione antipoliomelitica, Legge 5 marzo 1968, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica e infine la Legge 27 maggio 1991, n. 165 sulla vaccinazione antiepatite virale B.

[2] V. art.9 del Decreto Legge 273/1994 (convertito con legge 490//1995) il quale prevede che “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica”.

[3] L’omessa vaccinazione del proprio figlio comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che di fatto non è applicata da diverse Regioni. Peraltro, l’art. 1 del d.P.R. n. 355/1999, pur prevedendo l’ obbligo da parte delle scuole di accertare se siano state effettuate le vaccinazioni obbligatorie ed eventualmente di informare le ASL per i “tempestivi interventi”, afferma che “La mancata certificazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.

Sentenza collegata

612756-1.pdf 146kB

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Avv. Corti Serena

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