Quote rosa: è una tipica obbligazione “di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce con l’ordinanza in rassegna, tornando sulla questione delle quota rosa dopo la vicenda legata alla Provincia di Taranto, ha ordinato al Comune di integrare la giunta con la nomina di donne nell’esecutivo.
Per il TAR salentino, in particolare, la disposizione statutaria impone l’obbligo di assicurare la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un semplice “sforzo” teso a raggiungere un simile risultato, trattandosi di una tipica obbligazione “di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici.
Per il GA, infatti, l’applicazione della previsione statutaria non trova ostacolo neppure nel fatto che le due donne presenti in Consiglio comunale abbiano declinato l’offerta di entrare a far parte della Giunta comunale, per motivi personali, poiché la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi può essere assicurata anche attraverso il ricorso alla possibilità di nominare esterni al Consiglio comunale prevista dalla normativa e dalla già citata previsione dello Statuto.
 
 
Avv. ****************
 
 
 
N. 00792/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01423/2009 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2009, proposto da:
*******************, ***************, ***************, **************, **************, ************************, ***************, ****************, ***********************, rappresentati e difesi dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Maruggio, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso *********************** in Lecce, via 95 ************, 9;
nei confronti di
*****************, ***********************, *************, ********************, ****************, *****************, **********************, *****************, ****************, *****************, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei Decreti 27 giugno 2009 tutti aventi il prot. nn. 7653 con cui il Sindaco del Comune di Maruggio ha nominato gli Assessori facenti parte della Giunta Comunale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della deliberazione 27 giugno 2009 n. 24 con cui il Consiglio Comunale di Maruggio ha preso atto dell’elenco della Giunta e convalidato le elezioni di questi e del Sindaco.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Maruggio;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. *********** e uditi altresì l’Avv. ******************* in sostituzione dell’Avv. ****************** per i ricorrenti e il *********. *********************** per l’Amministrazione comunale di Mareggio;
 
Considerato:
-che, per quello che riguarda la legittimazione, la presenza tra i ricorrenti della Consigliera di Parità Regionale effettiva e della Consigliera di Parità Regionale supplente appare ampiamente sufficiente a legittimare la proposizione del gravame, ai sensi della previsione dell’art. 37, 2° comma del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (che prevede la possibilità, per i Consiglieri regionali di parità, di proporre impugnative al T.A.R. nei confronti dei provvedimenti che vengano ad integrare discriminazioni di carattere collettivo);
-che, per quello che riguarda il contraddittorio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli assessori non ancora evocati in giudizio può essere effettuata prima della decisione nel merito del ricorso, salva ed impregiudicata ogni valutazione in ordine all’effettiva sussistenza di una posizione sostanziale di controinteresse (anche gli Assessori appaiono, infatti, titolari della pretesa al rispetto delle disposizioni statutarie dell’ente e, quindi, di un interesse sostanziale che potrebbe portare ad una qualificazione della posizione in discorso anche in termini di cointeresse);
– che la previsione dell’art. 53 dello Statuto del Comune di Maruggio (<>) appare essere evidentemente caratterizzata dalla natura precettiva e non programmatica;
-che, analogamente a quanto ritenuto dalla Sezione in analoghe fattispecie (T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 740), la disposizione statutaria impone l’obbligo di assicurare la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un semplice “sforzo” teso a raggiungere un simile risultato; si tratta, pertanto, di una tipica obbligazione “di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici;
-che l’applicazione della previsione statutaria non trova ostacolo nel fatto che le due donne presenti in Consiglio comunale abbiano declinato l’offerta di entrare a far parte della Giunta comunale, per motivi personali; la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi può, infatti, essere assicurata anche attraverso il ricorso alla possibilità di nominare esterni al Consiglio comunale prevista dalla normativa e dalla già citata previsione dello Statuto;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente e, per l’effetto, ordina al Sindaco di Maruggio di procedere all’integrazione della Giunta comunale attraverso la nomina di Assessori di entrambi i sessi, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
***************, Referendario
 
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2009
IL SEGRETARIO
 

Matranga Alfredo

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