Il condominio che non ha spazio sufficiente nell’area comune interna per posizionare i c.d. carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani può spostarli su suolo pubblico senza preventiva autorizzazione comunale?
riferimenti normativi: art. 20 D.lgs. n. 282/1992
precedenti giurisprudenziali: Tar Sicilia, Sez. Catania, Sentenza n. 571 del 06/03/2020
1. La vicenda
Un condominio si rivolgeva al Giudice di Pace per contestare il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune per occupazione abusiva di suolo pubblico con n. 4 carrellati per cm 240 x cm 90. Il giudice adito dava ragione alla collettività condominiale. Il Comune proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, chiedendo che il ricorso, promosso in prime cure dal condominio appellato, fosse dichiarato inammissibile, irricevibile e/o infondato. A sostegno dell’impugnazione l’autorità comunale sottolineava la nullità e/o invalidità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada (D.lgs. n. 282/1992) e del regolamento comunale per la gestione del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il condominio – che si costituiva in giudizio – chiedeva il rigetto dell’appello proposto dal Comune e la conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace. In particolare i condomini lamentavano, tra l’altro, la propria carenza di legittimazione passiva, poiché sostenevano che il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta (Tosap) fosse la società di gestione del servizio dei rifiuti, considerato che con la stessa era stato sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito dei bidoni, la cui proprietà era rimasta in capo alla medesima società.
2. La questione
Il condominio che non ha spazio sufficiente all’interno della sua proprietà per posizionare i carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, per questo motivo, manifesta il desiderio di spostarli su suolo pubblico adiacente al cortile comune, deve munirsi di preventiva autorizzazione comunale?
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3. La soluzione
Il Tribunale ha dato torto al condominio. Secondo lo stesso giudice il condominio si è reso responsabile della violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, contestatagli dal Comando della Polizia Municipale del Comune, non avendo ottemperato alle prescrizioni normative vigenti in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Del resto, il condominio non avrebbe dovuto cadere in errore atteso che l’esistenza di alcune lacune normative aveva indotto l’amministrazione comunale a intervenire, (ri)definendo il quadro normativo in materia, reso più dettagliato, ma anche maggiormente esplicito. In ogni caso, come ricorda il Tribunale, il comma 4 del citato art. 20 prevede che chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695. Nel caso di specie, il condominio ha continuato ad occupare il suolo pubblico con i cassonetti dei rifiuti, senza chiedere all’amministrazione comunale, la prescritta autorizzazione, per come previsto dalla vigente normativa. Per il Tribunale, perciò, è evidente come, in assenza di idoneo provvedimento concessorio, si sia configurata la fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico. Pertanto, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso in opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada è stato respinto.
4. Le riflessioni conclusive
Nella motivazione della sentenza in commento è stato messo in rilievo che il condominio privo di idoneo spazio avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per i carrellati all’ufficio competente, attendere il parere favorevole del Comando dei vigili urbani e versare poi la prima rata dell’imposta prevista. È fondamentale che l’amministratore tenga conto del Codice della Strada (art. 20: “occupazione della sede stradale”) e della normativa comunale (che può anche comprendere le zone vietate per l’utilizzo del suolo pubblico al fine del posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani). Si ricorda che, con l’ordinanza n. 571/2020, il TAR Catania ha ritenuto che se il condominio dispone di spazi aperti, in tali zone possono essere riposti i bidoni carrellati, valendo questo anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto. Il Tribunale ha sottolineato che non possono assumere rilievo, al fine di giustificare la collocazione dei carrellati al di fuori dell’edificio, neppure i profili di ordine estetico o igienico. Infatti, dal punto di vista del primo profilo non vi è una disposizione normativa che attribuisca rilievo in tal senso; sotto l’aspetto igienico-sanitari, invece, il Tribunale Amministrativo Regionale osserva che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono organizzati in modo tale che questi rimangano nei cassonetti carrellati il tempo minimo indispensabile, spettando ai condomini occuparsi della pulizia dei contenitori carrellati.
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