Ragionevole dubbio: come dev’essere inteso?

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Come va inteso il ragionevole dubbio? Per approfondire su questo tema consigliamo il volume Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 19610 del 15-02-2024

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Indice

1. La questione: il ragionevole dubbio


La Corte di Appello di Palermo confermava una decisione di condanna alla pena detentiva di anni dieci e mesi otto di reclusione nei confronti di un imputato per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 2), 110, 629, primo e secondo comma, in relazione al 628, terzo comma, n.3, cod. pen. (capi 5 e 6).
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i tre capi d’imputazione sopra indicati e, segnatamente, per il delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa.

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo suesposto era reputato infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto la Corte di legittimità ad addivenire a tale esito decisorio, vi era quell’orientamento nomofilattico secondo cui il dubbio ragionevole deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, essendo dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017), non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021).

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3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 533, co. 1, primo periodo, c.p.p. prevede che il “giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”, con tale decisione si chiarisce cosa debba intendersi per tale “ragionevole dubbio”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il ragionevole dubbio deve basarsi su una ricostruzione dei fatti che non sia solo teoricamente possibile, ma anche plausibile in base alle prove concrete presentate nel processo, e questo significa che il dubbio ragionevole deve rispondere a criteri razionali e deve essere supportato da ragioni verificabili attraverso il materiale probatorio acquisito, non potendo essere fondato su ipotesi puramente congetturali, anche se plausibili.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare se chiedere l’assoluzione del proprio assistito, anche in presenza di tale principio, codificato, come appena visto, nell’art. 533 c.p.p..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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