Rapina: il ruolo del palo non ha importanza minima nella esecuzione del reato

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 114, 628)

Il fatto

La Corte di Appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, confermava una sentenza del GUP del Tribunale di Torino che a sua volta aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa in relazione al reato di rapina ad un supermercato.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva  per Cassazione l’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena non avendo la Corte territoriale valutato il suo ruolo marginale – che aveva svolto il ruolo di palo – rispetto a quello del correo, suo germano, gravato da precedenti penali molto più gravi, circostanze che avrebbero dovuto portare ad un trattamento sanzionatorio non equiparato a quello del fratello.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come il ricorrente non avesse tenuto conto, ribadendo quanto aveva formato oggetto dell’atto di appello, della motivazione della sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto, sulla base di accertamenti di fatto qui non rivedibili, che fosse giustificato un identico trattamento sanzionatorio ai due imputati in quanto la loro personalità era per entrambi negativa (tanto da contestarsi la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), il fatto era grave ed il ruolo di palo assunto dal ricorrente non poteva essere ritenuto minimale perché egli aveva agito in pieno concorso con il fratello essendosi travisato in volto e fuggendo con lui ed il bottino dimostrando pari intensità di dolo e mettendo in essere, nello specifico, una condotta rafforzativa non secondaria.

Del resto, osservavano gli Ermellini, la Corte territoriale, in punto di diritto, aveva anche citato il pacifico principio secondo cui, non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza -pure richiesta con il ricorso al pari della esclusione della recidiva senza, tuttavia, alcuna motivazione a corredo – a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo atteso che l’opera del cosiddetto “palo” non ha importanza minima nella esecuzione del reato poiché tale funzione facilita la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi garantendo l’impunità di costoro (Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, ed altre conformi come Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019).

A fronte di ciò, veniva altresì fatto presente come la motivazione offerta fosse esente da vizi logico-giuridici rammentandosi a tal riguardo che la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p..

Da ciò se ne faceva discendere come sia inammissibile la censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante atteso che in essa, citandosi giurisprudenza conforme, si afferma che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo” dal momento che l’opera del cosiddetto “palo” non ha importanza minima nella esecuzione del reato poiché tale funzione facilita la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi garantendo l’impunità di costoro.

E’ dunque sconsigliabile una linea difensiva che invochi l’applicazione della diminuente di pena preveduta dall’art. 114, c. 1, c.p. ove il proprio assistito abbia assunto, durante la commissione del reato di rapina, un ruolo di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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