Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che ha per oggetto solo l’effettivo obbligo di versare corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., dato che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nel contesto di appositi accordi negoziali, pertanto il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, nell’ordinanza del 10 settembre 2024, n. 24338.
Indice
1. La vicenda
Una SpA aveva impugnato dinanzi al TAR, la nota con cui l’A.S.L. aveva chiesto alla stessa di emettere nota di credito per lo sforamento del tetto di spesa, anno 2012, riconoscibile in ragione delle soglie dei DRG medici e chirurgici inappropriati. L’ASL, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Il TAR adito, richiamando propri precedenti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando nell’A.G.O. l’autorità munita di giurisdizione, in ragione dei principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite (n. 31029/2019). Il giudice ordinario, secondo quello amministrativo, può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando la contestata appropriatezza dei ricoveri e dei DRG. Anche nella prospettiva del rapporto concessorio sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quando la struttura sanitaria chieda il pagamento o, come nella specie, resista alla richiesta di emissione di nota di credito, effettuata dall’amministrazione sanitaria nella fase esecutiva del rapporto.
2. Il conflitto di giurisdizione
La SpA ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, riproducendo i motivi posti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio che, a sua volta, ha denegato la propria giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Atteso il conflitto reale negativo di giurisdizione venutosi a creare, la SpA ha promosso ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
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3. I precedenti di legittimità
Costituisce principio consolidato (Cass., S.U., n. 26200/2019) l’affermazione che le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico; mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra quest’ultima e il concessionario si configura secondo il binomio “potere interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. E’ stato osservato che le stesse Sezioni Unite (n. 13592/2022), in analoga fattispecie (richiesta emissione di note di credito, per ragioni varie, inclusa la non appropriatezza di alcune prestazioni in quanto rese in violazione di decreto del Commissario ad acta) hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le domande proposte in causa, come nella specie, non hanno investito il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A., seppure nell’ambito di un rapporto concessorio avente a oggetto un servizio pubblico, venendo in rilievo, piuttosto, l’accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti alla struttura privata.
4. La competenza del G.O.
Secondo il massimo consesso di legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia per oggetto soltanto l’effettivo obbligo di versare corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., dato che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Per tale fondamento il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere. Pertanto, le Sezioni Unite hanno dichiarato sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale sono state rimesse le parti.
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