riferimenti normativi: art. 2904 c.c., D.Lgs.15 giugno 2015 n. 81, articolo 47-bis del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito in L. 2 novembre 2019 n. 128
Volume consigliato
La responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro
Il volume tratta tutta la normativa e la recente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, affrontando la responsabilità del datore dal punto di vista sia civilistico che penalistico, nonché analizzando la normativa assicurativa e gli aspetti risarcitori.L’opera è dunque un valido strumento per i professionisti che si occupano di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro; il taglio pratico e al contempo approfondito, rende il volume un valido strumento operativo ed efficace per affrontare la vasta casistica in materia.
Costantino De Robbio | 2019 Maggioli Editore
36.00 € 28.80 €
Il caso
Il ciclofattorino id est “rider”, ricorrente, premettendo di aver svolto attività continuativa dal settembre 2018 in favore della Foodinho Srl.multinazionale spagnola operante in Italia dal 2016 con il marchio “Glovo” sulla base di due contratti formalmente qualificati di “prestazione d’opera”, viene disconnesso dalla piattaforma digitale il 3 marzo 2020 e mai più riconnesso nonostante reiterate richieste.
L’istante impugna la condotta datoriale quale licenziamento orale, discriminatorio e ritorsivo invocando la natura subordinata del rapporto instauratosi e l’inquadramento nella disciplina di settore prevista dal 5° livello CCNL Trasporti e Logistica ovvero 6° livello CCNL Commercio e Terziario.
Chiede in subordine, il riconoscimento del rapporto quale collaborazione eteroorganizzata ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 81/15 che impone in ragione della equiparazione normativa (1), l’applicazione ed il rispetto della disciplina del lavoro subordinato oltre all’applicazione della normativa sui licenziamenti nulli.
A sostegno il comparente deduce ed allega che l’attività è effettuata coordinando una rete di riders la cui attività è costantemente gestita e diretta dalla piattaforma digitale dalla fase iniziale di accettazione dell’ordine sino al recapito ed alla consegna del denaro.
Tale ciclo produttivo si realizza attraverso un algoritmo che sulla base di previsioni statistiche calcola il fabbisogno di manodopera in una determinata zona e fascia oraria.
Individuata quindi l’area nella quale effettuare il servizio, la società stabilisce nell’arco della settimana il numero ottimale di rider che intende avere a disposizione e la distribuzione del lavoro tra i ciclofattorini avviene solo attraverso la piattaforma digitale e sotteso algoritmo.
Per poter lavorare tutti i rider devono dapprima registrarsi nella piattaforma, successivamente installare un “app” fornita dalla società che genera un profilo personalizzato.
L’applicativo, particolarmente invasivo, controlla a distanza la geolocalizzazione del lavoratore e perfino il livello di carica della batteria inibendo l’accesso alla sessione di lavoro in caso di carica inferiore al 20% ovvero di geolocalizzazione al di fuori dell’area di lavoro.
All’avvio del rapporto contrattuale la società consegna una borsa termica con il logo dell’azienda, un power bank (batteria esterna di ricarica del cellulare) ed un manuale comportamentale che indica le istruzioni da seguire puntualmente per ogni fase dell’esecuzione della prestazione.
Il modello organizzativo imposto dalla società è quindi caratterizzato dall’assenza di autonomia del ciclofattorino, da un puntuale e dettagliato coordinamento da parte della resistente e da sanzioni e penalizzazioni atipiche in caso di scostamenti dal modus operandi, segnatamente in una indisponibilità dei turni di lavoro atta a sfavorire attraverso una graduale saturazione dei turni determinata dal software, i rider giudicati meno produttivi dal sistema.
Si costituisce Foodinho Srl. deducendo che il contratto ha natura autonoma come si legge nello stesso, che il ricorrente sceglieva gli orari in cui prenotarsi per le consegne (c.d. “slot” o turni di lavoro) e, contrariamente alle avverse asserzioni, l’algoritmo apre gli slot indipendentemente da un “parametro di eccellenza” determinante l’accesso prioritario nella prenotazione delle sessioni di lavoro, per consentire di lavorare anche a chi ha appena iniziato a collaborare ovvero non ha un punteggio.
La convenuta, costituendosi, eccepisce che alcun licenziamento è stato intimato poiché la disconnessione dalla piattaforma nel caso del ricorrente venne effettuata per motivi di sicurezza relativi all’importo eccessivo di un saldo contabile in mano del rider mentre la successiva mancata riconnessione dopo l’avvenuto conguaglio delle partite dare-avere tra il ciclofattorino e la società attraverso compensazioni o bonifici periodici era dovuta a mero errore tecnico.
Conchiude per il rigetto delle domande di qualificazione del rapporto come subordinato e come collaborazione ai sensi del’art. 2 D.Lvo 81/215 con le consequenziali pronunzie in ordine al licenziamento attraverso disconnessione.
La decisione
*Tra il rider palermitano e la sua società intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel VI livello del CCNL Terziario Distrubuzione e Servizi.
*E’ inefficace il licenziamento oralmente intimato mediante il perdurante distacco dalla piattaforma Glovo dal 30.3.2020 in poi sino al 12.6.2020.
A tali conclusioni è giunto il Giudice del Lavoro di Palermo partendo, preliminarmente alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, dall’ analisi attraverso la casistica “Uber” se l’obiettivo delle piattaforme digitali sia quello di mero intermediario con l’utenza finale ovvero se attraverso piattaforma si realizzi una attività di impresa di trasporto persone o di distribuzione di cibo e bevande a domicilio.
Sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea- Grande Chambre, 24 gennaio 2020 n.1663 (2) afferma che tale oggetto “”deve essere considerato indissolubilmente legato ad un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’art. 58 paragrafo 1 TFUE”
Ad analoghe conclusioni erano già pervenute le sentenze degli ordinamenti interni Trib.Milano, sez.spec.impresa 25 maggio 2015, in Adapt 15 giugno 2015 n. 23 e Trib. Torino, sez.spec.impresa, 1 marzo 2017 n. 1553.
La Corte d’Appello di Parigi, 10 gennaio 2019, n. 18/08357 ed in sede di gravame della soccombente Uber BV, la Cour de Cassation, Chambre sociale, 4 marzo 2020 n.374, fermamente escludono che il fattorino sia un partner commerciale ribadendo che al momento di stipulazione del contratto egli aderisce ad un servizio di trasporto interamente organizzato da Uber attraverso la piattaforma digitale e l’algoritmo che ne determinano il funzionamento.
L’autista che ricorre all’infrastruttura tecnologica non ha quindi la possibilità di crearsi una propria clientela né di determinare liberamente le tariffe da applicare, collocancdo in tal modo la propria attività lavorativa entro un quadro di regole determinate dall’esterno.
Qualificata prodromicamente l’attività delle piattaforme come impresa in luogo di intermediario, de facto i suoi collaboratori lavorano non semplicemente in nome bensì anche per conto risultando conseguentemente inseriti in una organizzazione imprenditoriale di mezzi materiali ed immateriali di proprietà e nella disponibilità della piattaforma stessa e così del suo proprietario.
Il giudicante ha pertanto aderito a tale impostazione anche sovrannazionale riferibile oltre al trasporto di persone nelle soccombenze Uber, al trasporto di beni nella fattispecie Foodinho Srl/Glovo.
Considerazioni
L’arresto di particolare rilevanza umana e sociale si inserisce nel solco di numerose pronunce che all’estero, nei sistemi di civil law (3) hanno qualificato come subordinato il rapporto di lavoro dei drivers e dei riders con una piattaforma digitale, non da ultima in Spagna la s. Tribunal Supremo, Sala de lo Social PLENO, Sentencia nùm 805/2020 Fecha de sentencia 25/9/2020-caso D.Desiderio Vs. Empresa Glovo APP 23 S.L.
Al di là della sconcertante disumanizzazione del lavoro (l’applicativo è l’unica modalità di interazione del rider con la società, i lavoratori sono tenuti a monitorare lo smartphone collegato sul manubrio della bicicletta al fine di visualizzare in tempo reale l’arrivo di un ordine od i tempi di consegna sino al percorso più breve unilateramente imposto attraverso il geolocalizzatore sul quale viene calcolata la remunerazione della prestazione), dapprima la Cassazione spagnola in funzione nomofilattica, indi Palermo hanno aperto la via verso nuovi orizzonti giuslavoristici adeguati all’innovazione tecnologica e nella specie Madrid non a caso parla di “Nuevos indicios de Laboralidad “.
Se da un lato può apparire financo grottesco che il proprio datore di lavoro sia una App dall’altro non si vede come l’assoluta mancanza di autonomia decisionale possa essere bypassata attraverso contratti solo apparentemente autonomi privando il lavoratore delle più elementari tutele.
L’estenuante cottimo cui è sottoposto il ciclofattorino fa sì che il manuale consegnato al rider fornisca istruzioni per ogni singola città sull’ubicazione dei cosiddetti “punti caldi”-solitamente le zone più vicine alle grandi catene di fast-food piuttosto che i luoghi dove si ‘consiglia’ recarsi per ricevere il maggior numero di ordini.
Non ci stupiremmo se, in periodo pandemico, venissero paradossalmente segnalati anche gli orari di passaggio alla televisione degl spots pubblicitarii di pizze ed hamburger così tanto ammiccanti in forme e colori particolarmente verso i più piccoli consumatori: probabilmente un genitore telefonerebbe per un’ordine.
Palermo quindi ha più che equamente innovato e riequilibrato, attribuendo da un lato dignità al lavoratore e sottraen- do dall’altro una serie di elementi alla logica del profit esasperato.
In ciò con netta propensione verso l’aspetto umano.
Ci accomiatiamo dal lettore con una minima riflessione.
Se, per caso, la consumazione giunge sul tavolo leggermente più tepida per un errore nella ricerca della via e del civico, concediamolo pure.
L’applicativo e l’algoritmo sono giudici algidi ed inflessibili nell’attribuire ai fattorini punteggi, eccellenze od assoluti demeriti determinandone le sorti occupazionali ed economiche.
Ed a fronte di oltre millecinquecento ciclofattorini impiegati dalla Glovo in Italia attraverso laconvenuta Foodinho Srl., come si legge nel cpv. 67 delle premesse palermitane, solo questo ricorrente ha ritenuto al momento adire la Magistratura.
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Note
(1)-Cassazione, 24 gennaio 2020, n. 1663
(2)-Caso ‘Uber System Spain’ che si occupa anche della consegna a domicilio di cibo e bevande, citata in giudizio da Elite Taxi per concorrenza sleale.
(3)-33° Vara do Trabalho de Belo Horizonte, 14 febbraio 2017, n. 0011359, Juzgado de lo Social de Valencia, 1 giugno 2018, n. 244
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