Rapporto di lavoro e sgravi contributivi (Cass. n. 14640/2013)

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Massima

La mancanza di denunzia all’INPS dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non consente all’imprenditore di aver diritto agli sgravi contributivi per aver assunto della nuova manodopera. 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento dell’11 giugno 2013 n. 14640 i giudici della Corte hanno precisato che gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato non spettano nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto all’invio dei relativi modelli DM10 mensili con i dati contributivi. 

Il datore di lavoro, quindi, che non adempie perfettamente agli obblighi previdenziali è passibile di sanzione amministrativa.

Nella sentenza si legge testualmente che  “la legge n. 448 del 23/12/1988 sulle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, nel dettare le disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, prevede all’art. 3 (dedicato agli incentivi per le imprese), comma 5, lo sgravio contributivo per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31/12/1998 da parte dei datori di lavoro operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e nello stabilirne l’entità aggiunge, al sesto comma, che le agevolazioni si applicano a determinate condizioni che vengono specificatamente indicate. Tali condizioni sono, in breve, quelle attinenti alla necessità di un incremento dei dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato, allo svolgimento di attività che non assorbano nemmeno in parte quelle di imprese preesistenti, alle garanzie che il livello occupazionale non subisca riduzioni nel periodo agevolato, che i dipendenti assunti siano iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscano della cassa integrazione guadagni nei suddetti territori, che i contratti siano a tempo indeterminato e che rispettino le disposizioni dei contratti collettivi, oltre quelle statali in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (1).

Nell’articolo 3 della legge n. 448/1998, concernente Incentivi per le imprese, si legge testualmente che “1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell’armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell’articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all’articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all’articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall’anno 2000”.

 


1.1. La fattispecie

In sede di appello la Corte aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale che aveva provveduto al rigetto della opposizione alla cartella di pagamento con cui l’INPS aveva intimato di versare una somma a titolo di omissione contributiva e di mancata corresponsione delle relative somme aggiuntive.

L’opponente aveva sostenuto il diritto allo sgravio contributivo per aver assunto della nuova manodopera a tempo indeterminato, precisando che ciò lo avrebbe esentato dal presentare le denunce mensili, la cui omissione avrebbe, al più, potuto giustificare l’irrogazione di una sanzione amministrativa di cui all’articolo 30 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978.

La Corte di merito aveva ritenuto, al contrario, che le denunce mensili non erano surrogabili con altri adempimenti gravanti sull’imprenditore per diverse esigenze contabili, amministrative e tributarie, per cui l’omissione delle stesse non consentiva all’istituto previdenziale di verificare la ricorrenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dello sgravio, comportando allo stesso tempo la mancanza dei presupposti per il conseguimento dello stesso beneficio.

Si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione con due motivi di censura.

Col primo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 488 del 23/12/1988 in quanto ritiene illegittima l’interpretazione offertane dalla Corte territoriale, secondo la quale la mancata denunzia all’lnps dei dipendenti assunti a tempo indeterminato non avrebbe consentito la verifica del diritto dell’imprenditore agli sgravi contributivi.

Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5 e 6, della legge n. 448/98 in quanto assume che le conseguenze che potevano scaturire dall’omessa presentazione delle suddette denunzie mensili erano quelle connesse all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 30, l. n. 843/78, posto che, a suo giudizio, l’obbligo della presentazione delle stesse denunzie sorgerebbe solo in relazione al versamento dei contributi e non anche alle ipotesi di sgravio contributivo.

 

2. Conclusioni

La Cassazione nella decisione in commento precisa, inoltre che “il fatto che la presentazione delle denunzie mensili sia stata prevista per la verifica del rispetto degli obblighi contributivi non significa che lo stesso adempimento non possa egualmente assolvere alla funzione di verifica, da parte dello stesso ente previdenziale, della sussistenza delle condizioni per l’accesso al beneficio degli invocati sgravi contributivi. Invero, solo attraverso la verifica della situazione contributiva, che presuppone una formale denunzia nei termini sopra illustrati, è possibile per l’istituto di previdenza accertare la sussistenza del diritto allo sgravio dei contributi in base alle condizioni fissate dalla legge che le contempla”.

Nella fattispecie concreta posta all’attenzione della Corte di Cassazione, il datore di lavoro, come già evidenziato, aveva ritenuto che altri documenti presentati alle istituzioni competenti, per fini differenti potessero “sostituirsi” all’invio del modello DM10 mensile.

Da ciò il datore contestava la cartella INPS.

Nella sentenza de qua i giudici di legittimità precisano che lo sgravio contributivo per le assunzioni spetta a determinate condizioni previste dalla legge, che possono essere verificate solo mediante la compilazione mensile della denuncia DM10.

Pertanto, in mancanza di questa, la cartella di pagamento dell’INPS è legittima.

Si legge ancora testualmente in sentenza che la sanzione amministrativa è in realtà stabilita solo con riferimento all’omesso versamento di contributi, tant’è vero che l’art. 30 della legge 21/12/1978 n. 843, dopo aver precisato che il datore di lavoro è obbligato a presentare all’lnps, entro i termini fissati per il versamento dei contributi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969 (2) le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte su moduli predisposti dall’Istituto medesimo, punisce il relativo inadempimento con apposita sanzione amministrativa per ogni lavoratore dipendente”.

Rigetta, quindi, il ricorso con il principio della soccombenza per le spese legali.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

_________ 

(1)     Si tratta di precisi requisiti contemplati dalla suddetta norma la cui sussistenza non può che essere verificata all’esito di un accertamento che presuppone logicamente una comunicazione circostanziata, sgravio contributivo, per cui sotto tale aspetto la sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa.

(2)     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969.

Sentenza collegata

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