Rapporto obbligatorio unisoggettivo, obbligazione a soggetto determinabile e obbligazioni a soggetto incerto. L’obbligazione evidenzia l’esistenza di un rapporto giuridico necessariamente duale, ove al creditore si contrappone il debitore, ossia colui che è tenuto alla prestazione idonea al soddisfacimento dell’interesse economico del primo.
La sua struttura è data quindi dai soggetti, anzi dalle parti; dalla prestazione e dal soddisfacimento dell’interesse del creditore.
L’obbligazione trova la sua fonte nel contratto, nel fatto illecito e in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell’ordinamento (art.1173 cc).
Indice
1. Sviluppo argomentativo – Rapporto obbligatorio unisoggettivo
Fatta questa generica introduzione sull’obbligazione, l’attenzione si appunta sulla struttura soggettiva.
In precedenza si è detto della necessarietà del rapporto obbligatorio bilaterale, tuttavia vi sono delle ipotesi in cui il vincolo obbligatorio permane anche in presenza di un solo soggetto, purché permanga l’interesse creditorio e la duplicità dei patrimoni (parti del rapporto obbligatorio).
Ad esempio il contratto concluso con sé stesso realizza un’ipotesi di rapporto obbligatorio unisoggettivo in cui il soggetto agisce quale rappresentante di un terzo e parte contrapposta a questi. In tal caso il vincolo obbligatorio permane perché sussiste l’interesse creditorio del rappresentante, ossia l’alterità patrimoniale di questi ad essere soddisfatta.
Altro esempio di rapporto obbligatorio unisoggettivo è dato dall’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario ex art.490 cc.
Invero la morte del de cuius, fa subentrare l’erede in tutte le sue posizioni attive e passive, realizzandosi nel concreto una confusione patrimoniale con estinzione di tutte le obbligazioni tra loro esistenti, venendo meno l’alterità patrimoniale.
Ebbene l’effetto dell’accettazione beneficiata è quello di tener distinto il patrimonio del defunto con quello dell’erede, con la conseguenza che le obbligazioni tra loro esistenti permangono perché permane l’alterità patrimoniale.
Per una diversa teoria l’art. 490 cc andrebbe letta diversamente, nel senso di non dare la stura ad un rapporto unisoggettivo.
Per quest’orientamento con l’accettazione beneficiata si realizzerebbe la confusione patrimoniale, ma la responsabilità dell’erede accettante sarebbe limitata al solo patrimonio relitto, onde evitare che risponda oltremodo di una eredità dannosa.
Insomma la norma, posta a tutela dell’erede accettante, sarebbe solo limitativa della responsabilità di questi pur realizzandosi la confusione patrimoniale.
In chiusura l’obbligazione unisoggettiva ricorre ogniqualvolta venga meno la complessità soggettiva della singola posizione idonea comunque a soddisfare l’interesse del creditore.
Viceversa l’obbligazione si estingue qualora venga meno l’alterità patrimoniale “delle parti”, poiché queste si riuniscono in un solo centro di imputazione di interessi divenendo un solo soggetto (viene meno una parte).
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2. Le obbligazioni a soggetto determinabile – per relationem o in incertam personam
I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere determinati o determinabili.
In generale questi sono determinati al tempo in cui sorge il vincolo obbligatorio; è però possibile individuarli in un momento successivo distinguendosi, in questo caso, tra determinabilità per relationem e determinabilità in incertam personam.
Invero nel primo caso la determinabilità del soggetto è per relationem, ossia in base al titolo o per legge (determinabilità immediata).
Ad esempio nelle obbligazioni propter rem o dette anche ambulatorie, il debitore sarà colui che al momento in cui si dovrà effettuare la prestazione risulterà essere il proprietario del bene inciso dall’obbligo (come nel caso delle spese di manutenzione del fondo dominante o del muro in comune, il soggetto tenuto alla prestazione sarà colui che dal titolo risulterà esserne il proprietario). Nei titoli di credito al portatore, creditore sarà colui che di volta in volta sarà possessore del titolo.
Nelle obbligazioni in incertam personam il beneficiario della prestazione viene in rilievo al momento in cui questa dovrà essere eseguita oppure al verificarsi di determinati fatti e/o condizioni (si sposta in avanti, rispetto all’ipotesi precedente, la determinabilità del soggetto).
Ad esempio nel mandato a donare ex art.778 cc., donatario sarà colui che verrà scelto da un terzo tra una cerchia determinata di persone (l’interesse creditorio è determinabile tra coloro in attesa della scelta).
Oppure nella promessa al pubblico ex art.1989 cc., il promissario sarà colui che per primo compie l’azione o si trovi in una determinata condizione (l’interesse creditorio è determinabile in colui che compie l’azione o venga a trovarsi in una determinata condizione).
Anche il contratto a favore del terzo (ad esempio una polizza vita) realizza un’ipotesi di obbligazione in incertam personam, poiché il terzo sarà destinatario della prestazione fino a quando non dichiari di volerne profittare.
In caso di suo rifiuto, la prestazione è a favore dello stipulante, salvo che la legge o le parti stabiliscano diversamente.
Altra ipotesi di obbligazione in incertam personam è il contratto per persona da nominare ex art. 1404 cc., in cui il titolare delle prestazioni nascenti dal contratto – stipulato da altre persone – verrà identificato successivamente qualora accetti la nomina.
La differenza tra le due ipotesi rappresentate è che in un caso l’identificazione del terzo è immediata nell’altra avviene successivamente, nel termine fissato dalla legge o dalle parti.
3. Le obbligazioni a soggetto incerto
Dalle obbligazioni a soggetto determinabile, vanno distinte le obbligazioni a soggetto incerto, in cui è incerta l’esistenza del titolare, nel senso che non si sa se esiste o verrà ad esistenza (ad esempio la donazione in favore del nascituro).
L’incertezza sull’esistenza del soggetto titolare rende incerta l’esistenza del rapporto obbligatorio del quale deve escludersi l’attuale esistenza (manca l’interesse creditorio e non è determinabile).
4. Conclusioni
A chiusura va quindi ribadito che l’obbligazione è un rapporto giuridico necessariamente bilaterale, in cui vi è un creditore ed un debitore, nel senso che ai fini dell’esistenza del rapporto occorre l’indispensabile contrapposizione di interessi economici, essendo irrilevanti gli aspetti soggettivi legati a ciascuna posizione, come dimostra la validità dell’obbligazione unisoggettiva (con bilateralità) e con soggetto determinabile, diversamente dalle obbligazioni con soggetto incerto (assenza di bilateralità).
In sintesi per la giuridica esistenza dell’obbligazione, occorre l’alterità giuridica economica delle parti ( patrimoni differenti) come dimostrano le disposizioni di cui all’art.1253, 1254 e 1255 in materia di confusione dell’obbligazione: disciplina dalla quale si evince la indispensabile della dualità nel rapporto obbligatorio.
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