Debito contributivo di 500.000 e mancata approvazione della richiesta di rateizzazione del debito comporta l’annullamento dell’aggiudicazione (risulterebbe altresì legittima la richiesta di escussione della cauzione provvisoria)
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, lo strumento per la verifica della posizione delle imprese partecipanti alle gare è il documento unico di regolarità contributiva.
sebbene nella sentenza emarginata non ci sia alcun accenno ad un’eventuale escussione della cauzione provvisoria a seguito della mancata sottoscrizione del contratto, ricordiamo che per giurisprudenza consolidata, la mancata dimostrazione dei requisiti di ordine morale, impedendo la sottoscrizione del contratto, legittima anche la richiesta di chiamata in causa del garante
La giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di affermare che “la verifica in merito alle dichiarazioni sulla regolarità contributiva rientra nei poteri della stazione appaltante, riconosciuti come compatibili dalla Corte di Giustizia Europea, e non ha quindi carattere di esclusione automatica; inoltre, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa, sicché legittimamente l’amministrazione accerta, a fronte di DURC negativi, sia l’insussistenza del requisito normativamente richiesto, sia la non veridicità e reticenza sulle dichiarazione rese in sede di gara” (ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 04 aprile 2011 , n. 617).
quanto alla gravità dell’inadempimento, va rilevato in particolare che il debito contributivo nei confronti dell’Inps sede di Roma centro era pari a € 500.298,00;
in ordine alla correntezza contributiva l’art. 5 comma 2 del D.M. 24.10.2007 dispone che la regolarità contributiva sussiste anche in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole
Nel caso qui all’attenzione del Collegio, quindi, sussisteva sia la gravità dell’inadempimento sia il difetto della correntezza contributiva posto che, accertata la sussistenza di debiti di rilevante importo, le richieste di rateizzazione, non approvate da parte dell’Istituto competente, sono state presentate dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 1175 dell’ 1 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell’affidabilità, diligenza e serietà dell’impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze.
La completa e corretta verifica in merito alle dichiarazioni rese, come già sopra ricordato, rientra nei poteri officiosi della stazione appaltante, sia in relazione alle specifiche previsioni del Codice dei contratti, sia con riguardo a più generali canoni dell’azione amministrativa di cui al d.P.R. n. 445/2000 in materia di documenti amministrativi e all’art. 6 della legge n. 241/90.
La consapevolezza della mancata correttezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione di rappresentare l’eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l’avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione che comunque, indiscutibilmente, alla data di presentazione della domanda sussisteva.
Bene ha ritenuto dunque la stazione appaltante che la violazione fosse grave e definitiva, in ragione del fatto che la ricorrente non l’aveva correttamente rappresentata né tantomeno giustificata al momento della richiesta di partecipazione.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha svolto una accurata istruttoria in contraddittorio e verificato l’eventuale sussistenza di circostanze giustificanti le violazioni, circostanze non sussistenti
Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 1175 dell’ 1 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari.
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