Azione diretta di risarcimento: quali sono le parti in causa?
Con l’ordinanza n. 21896 dello scorso 20 settembre, la sesta sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di azione diretta di risarcimento da responsabilità civile per sinistro stradale, stabilendo il principio per cui il danneggiante è litisconsorte necessario del procedimento. Pertanto, il danneggiato che eserciti l’azione diretta, ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni, è tenuto a chiamare in causa, assieme alla compagnia assicurativa, altresì il responsabile dei danni subiti.
La Suprema Corte conferma in realtà un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui, l’azione del danneggiato nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, deve essere esperita anche nei confronti del danneggiante stesso.
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Litisconsorzio necessario e facoltativo
Il litisconsorzio, ovvero sia, la chiamata di una pluralità di parti nell’ambito del medesimo procedimento, può essere facoltativo ovvero obbligatorio, nei casi previsti dalla legge. In altre parole, vi sono delle ipotesi in cui è la legge stessa a richiedere la presenza di determinati e più soggetti, in forza del tipo di domanda svolta e del tipo di diritto che viene azionato in giudizio.
Nel caso di specie, veniva contestata la legittimazione del danneggiante, il quale non avrebbe avuto titolo – a dire della controparte – per partecipare al giudizio. L’orientamento espresso e confermato dai giudici di legittimità è stato invece di segno diametralmente opposto, venendo affermata la necessarietà del litisconsorzio.
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