RCA: tipi di contratto di assicurazione e danni coperti

Redazione 28/02/20
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Di seguito un breve disamina relativa alla RCA, ai tipi di assicurazioni e ai danni coperti dalle polizze assicurative private.

Il presente contributo in tema di RCA e tipi di assicurazioni è tratto da “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale” scritto da Massimo Quezel, Francesco Carraro.

RCA, la Responsabilità Civile Autoveicoli (art. 2054 c.c.)

Il codice civile disciplina espressamente la fattispecie di danno conseguente alla circolazione di un veicolo, prevedendo nell’art. 2054: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”.

Con il boom economico del secondo dopoguerra il mercato dell’auto nel nostro Paese registrò un’impennata decisiva, con un aumento esponenziale dei veicoli circolanti sulle strade: una crescita destinata a proseguire in modo incessante fino agli anni Novanta.

Nel 1969 il Legislatore sentì quindi l’esigenza di prevedere una normativa che tutelasse gli utenti della strada in caso di danni subìti in conseguenza di incidenti automobilistici, evitando così il pericolo che qualcuno, dopo aver causato un incidente, non avesse la disponibilità economica per risarcire i danni provocati.

Si stabilì che tutti i conducenti dovessero essere assicurati contro il rischio di provocare un incidente: l’impresa di assicurazione, a fronte di un premio pagato periodicamente, si impegna a risarcire, entro i limiti previsti dal contratto (i cosiddetti massimali), i danni causati involontariamente dal veicolo assicurato.

Possiamo ora dare una definizione completa di RCA: nell’ordinamento giuridico italiano la RCA identifica la responsabilità giuridica per i danni cagionati a persone o cose a causa della circolazione di veicoli a motore su strada, per i quali è obbligatorio munirsi di una copertura assicurativa presso una compagnia di assicurazioni autorizzata.

Come abbiamo detto, la legge che ha stabilito tale obbligatorietà è del 1969, più precisamente la n. 990 del 24 dicembre 1969. L’obbligo è stato ribadito successivamente dal Codice delle Assicurazioni Private, introdotto con il d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

Nell’art. 112 del Codice delle Assicurazioni si specifica che: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del c.c.”.

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Tipologie di polizze RCA: bonus malus e franchigia

Le polizze RC auto sono di due tipi: da un lato, le cosiddette bonus malus che prevedono un sistema di classi di merito, dall’altro le polizze con franchigia che sono indipendenti dalla classe di merito, ma prevedono una soglia economica ai di sotto della quale è prevista la compartecipazione dell’assicurato al risarcimento del danno.
Il meccanismo bonus malus regola la maggior parte delle polizze assicurative RCA in Italia. Sulla carta il sistema dovrebbe (il condizionale è d’obbligo!) far sì che il costo del premio assicurativo sia più basso per gli assicurati che non provocano incidenti, mentre dovrebbe essere più alto per gli assicurati più indisciplinati. A seconda della graduatoria così stabilita, l’assicurato si troverà inserito in differenti classi di merito, e a ciascuna di esse corrisponderà un importo diverso da pagare a titolo di premio (alla classe 1 corrisponderà il premio più economico). Di regola, il neo-assicurato fa il proprio ingresso nel meccanismo bonus malus partendo dalla classe 14esima (la più cara), alla quale corrisponde la cosiddetta tariffa base. Gli avanzamenti verso le classi con premio più costoso o verso le classi con premio più economico dipendono dalla condotta dell’assicurato: quando si provoca un incidente, infatti, si “scala” di 2 classi mentre, trascorso un anno senza incidenti, si guadagna una classe verso il gradino più alto.
La franchigia, in generale, è quella parte di risarcimento di un danno che rimane a carico dell’assicurato. Beninteso, il danneggiato seguiterà a fare riferimento alla sola compagnia assicurativa e non sarà penalizzato in alcun modo, in sede di risarcimento, dal problema ‘franchigia’. I fastidi saranno tutti per il danneggiante assicurato giacché la compagnia, una volta liquidato il danno alla vittima, si rivarrà su di lui. Come? Esigendo la somma corrispondente alla parte di pregiudizio per la quale l’assicurato, avendo stipulato una polizza con franchigia, non era coperto.

RCA: danni coperti da polizze assicurative private (art. 1905 c.c.)

Con la stipula di un contratto di assicurazione si prevede che un soggetto (assicuratore), a fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurato, si obblighi a indennizzare quest’ultimo, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento riguardante la vita umana (assicurazione sulla vita).

Sono solitamente oggetto dell’assistenza da parte di un professionista esperto in materia di risarcimento i contratti di assicurazione contro i danni, in particolare le polizze infortuni e le polizze furto e incendio.

Sarà necessario, innanzitutto, comprendere se il sinistro rientra o meno nelle previsioni indicate nel contratto di assicurazione sottoscritto dal cliente.

Si dovrà, quindi, soppesare attentamente l’ampiezza della copertura assicurativa, recuperando il contratto di assicurazione (la polizza) nonché le condizioni generali del contratto (anche dette “fascicolo informativo” o “condizioni generali di assicurazione”); tale attività è fondamentale e imprescindibile in quanto le condizioni generali del contratto (che spesso il cliente ha perso o ha cestinato!) riportano i limiti entro i quali opera la copertura assicurativa, nonché eventuali franchigie o esclusioni per casi particolari. La polizza, invece, riporta le condizioni specifiche sottoscritte dal cliente, se previste, e i massimali.

Nella gestione dei danni coperti da polizze assicurative private l’attività sarà quasi esclusivamente di carattere interpretativo sul contenuto del contratto di assicurazione (fermo restando che, su mandato del cliente, il professionista potrà eventualmente interloquire con la compagnia per la definizione dell’indennizzo), a meno che non si renda necessario incaricare un perito di parte per una valutazione del danno o della dinamica del sinistro da confrontare con le risultanze della perizia redatta dal perito della compagnia.

Il presente contributo in tema di RCA e tipi di assicurazioni tratto da “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale” scritto da Massimo Quezel, Francesco Carraro.

Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale

Questo manuale si pone l’obiettivo da un lato di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia di turno – e dall’altro di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della fase della trattativa stragiudiziale.Inoltre, vista l’interdisciplinarità del settore, verranno fornite anche indicazioni operative con molti consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni.Completano il volume un ricco glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.Massimo Quezel(www.massimoquezel.it), è consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Nel 1998 inizia una collaborazione decennale come liquidatore assicurativo per una nota compagnia estera che gli permette di acquisire una importantissima esperienza nel settore. Ha pubblicato nel 2016 Assicurazione a delinquere ed è autore nel 2018, insieme a Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 è direttore responsabile del trimestrale di informazioni dal mondo della tutela dei diritti e del risarcimento del danno “BluNews” (registrato presso il Tribunale di Padova, n. 1832 del 3 febbraio 2003). Il suo indirizzo mail è massimo@studioblu.eu.Francesco Carraro(www.avvocatocarraro.it), laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione, è avvocato e titolare di uno studio legale in Padova che si occupa di responsabilità civile e risarcimento danni. Dal 2008 al 2016 è stato presidente dell’associazione forense “La Meridiana – Giuristi & Responsabilità” composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Nella medesima associazione ricopre la carica di vicepresidente dal 2016. Ha conseguito il livello di Master pratictioner in programmazione neurolinguistica e tiene corsi di formazione giuridica e di comunicazione per privati e aziende. Ha pubblicato Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. Nel 2018 pubblica Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni, scritto a quattro mani con Massimo Quezel.

Massimo Quezel, Francesco Carraro | 2019 Maggioli Editore

26.00 €  20.80 €

 

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