Reati accordo, reati contratto e reati in contratto

Redazione 24/01/19
I reati contratto appartengono alla più ampia categoria dei reati accordo e vanno distinti dai reati in contratto. Vediamo in che modo influisce la patologia contrattuale sulla possibilità di ritenere integrati i predetti reati.

Classificazioni

I reati accordo sono una categoria di reati che comprende al suo interno tre tipologie di fattispecie: (i) i reati associativi; (ii) i reati accordo volti alla realizzazione di un reato; (iii) i reati contratto.

I reati associativi si caratterizzazione per avere come elemento costitutivo un accordo tra più persone volto a dare vita a una organizzazione criminosa.

Così è nel caso di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., in base al quale “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più”.

I reati accordo volti alla realizzazione di un reato costituiscono fattispecie che il legislatore prevede espressamente in deroga all’art. 115 c.p., in base al quale “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza”.

In deroga a quest’ultima disposizione, quindi, alcune norme incriminatrici prevedono che l’accordo volto a commettere un reato abbia da sé solo rilevanza penale.

Così è, ad esempio, nell’ipotesi prevista dall’art. 304 c.p. della cospirazione politica mediante accordo. In base a tale norma “Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo”.

I reati contratto sono reati il cui disvalore penale è completamente incentrato sulla conclusione in sé di un contratto. Il reato, vale a dire, consiste esattamente nella stipulazione di un dato contratto.

Così è, ad esempio, nell’ipotesi della cessione di stupefacenti ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990. Oppure nel caso del reato di usura ex art. 644 c.p., in base al quale “chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”

Come è intuitivo, tutte le tipologie di reato sin qui elencate costituiscono altresì ipotesi di reati a concorso necessario, giacché per l’integrazione della fattispecie (imperniata sulla stipula di un accodo) devono necessariamente concorrere almeno due persone. Potrà poi trattarsi di reati plurisoggettivi propri (in cui vengono incriminati tutti i concorrenti che integrano la condotta tipizzata dalla norma) oppure di reati plurisoggettivi impropri (se la norma incrimina solo taluni dei concorrenti necessari).

Non rientrano nell’ambito della categoria dei reati accodo i reati in contratto. Si tratta di reati in cui la stipulazione di un contratto fa senz’altro parte della fattispecie tipica, ma il disvalore penale  è incentrato piuttosto sulle condotte che il reo tiene in vista della conclusione del contratto o in seguito alla stessa.

Così ad esempio il reato di truffa ex art. 640 c.p., in base al quale “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro”.

A differenza di quanto detto con riferimento ai reati accordo, nei reati in contratto è preferibile parlare – anziché di reati a concorso necessario – di reati con la cooperazione artificiosa della vittima. Nel reato in contratto, più che venire in considerazione due concorrenti, è sempre necessario che nella condotta del reo si innesti il contribuito causale della vittima, la cui cooperazione è necessaria perché il reato possa dirsi integrato nel suo evento consumativo.

Approfondisci anche:Il concorso eventuale di persone nel reato”

Cosa succede se il contratto è invalido?

Ci si domanda in particolare se il giudice possa ritenere integrato il reato contratto o il reato in contratto nonostante l’invalidità del contratto.

Secondo una prima impostazione (autonomistica) non può essere riconosciuto alcun rilievo a eventuali patologie che affliggano il contratto ai fini di ritenere l’integrazione del reato. Ciò sulla scorta dei principi di frammentarietà e di autonomia dell’ordinamento penale. La mancata integrazione della fattispecie di reato potrà conseguire, tutt’al più, nell’ipotesi in cui il giudice penale ravvisi l’inesistenza del contratto.

Tale impostazione trascura però che talune ipotesi di patologia contrattuale sono necessariamente destinate a incidere sulla possibilità di ravvisare un reato. Così è, ad esempio, nell’ipotesi di nullità del contratto per inesistenza dell’oggetto. In particolare, nell’ipotesi di inesistenza dell’oggetto del contratto di cessione di stupefacenti dovrebbe quanto meno versarsi in una ipotesi di mancanza di offensività, da cui deriva la mancata integrazione della fattispecie tipica (secondo alcuni) la verificazione della fattispecie del reato impossibile (secondo altri).

In base ad una seconda tesi (che alcuni chiamano pancivilistica) il giudice penale dovrebbe escludere l’intervenuta integrazione del reato ogni volta in cui il contratto risulti inidoneo a produrre effetti in quanto affetto da inesistenza o da nullità. Viceversa, qualora il contratto sia affetto da annullabilità, il reato dovrà conseguentemente ritenersi integrato (giacché il contratto annullabile produce effetti sino all’intervento di una pronuncia costitutiva).

A quest’ultima considerazione si è tuttavia obiettato che quando ad essere causa della annullabilità è il vizio del consenso dell’autore del reato, tale vizio potrà impedire di ritenere integrato il reato per mancanza di dolo e, quindi, dell’elemento psicologico.

Una terza impostazione (detta intermedia) rifiuta ogni automatismo e impone al giudice di valutare caso per caso, in concreto, quale sia l’effettiva incidenza della patologia contrattuale sulla fattispecie di reato.

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