Reati associativi: commissione dei “reati-fine” necessaria per provare la partecipazione?

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In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” è necessaria per ritenere provata la condotta di partecipazione? Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 27823 del 4-07-2024

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Indice

1. La questione: sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in riferimento a reati associativi


Il Tribunale di Roma, in riforma di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, applicava, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, quella dell’obbligo di dimora, congiuntamente a quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere.
Ciò posto, avverso questa decisione la difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione in ordine all’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

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Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” del sodalizio, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità, e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015; Sez. 2, n. 29572 del 16/06/2022; Sez. 2, n. 20183 del 15/03/2022).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” è necessaria per ritenere provata la condotta di partecipazione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito alla luce di quell’indirizzo interpretativo secondo cui, nei reati associativi, la commissione dei “reati-fine” del sodalizio non è necessaria per configurare o provare la partecipazione all’associazione.
È dunque sconsigliabile, alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere che non sia stata accertata l’intraneità dell’accusato all’interno di una consorteria criminosa solo perché tale partecipazione non si sia potuta fatta risalire dalla commissione dei reati scopo di questa stessa consorteria.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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