Quali indagini deve fare il giudice allorché la continuazione riguardi i reati di bancarotta? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: vizio di motivazione del provvedimento impugnato in Cassazione
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di alcune sentenze di condanna.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla esigua distanza temporale tra i fatti giudicati, in particolare con riferimento agli episodi oggetto delle due bancarotte. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione (le indagini per reati di bancarotta)
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ove talune condanne, fra quelle di cui il reo sostenga la continuazione, riguardino reati di bancarotta, l’indagine del giudice non può limitarsi all’esame delle date di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti, ma deve tener conto, qualora sia possibile, anche dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo, destinati a costituire elementi dei reati che siano poi venuti a consumazione, abbiano avuto concreta manifestazione, restando irrilevante la scelta teorica circa la natura da riconoscere alla sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 1, n. 24657 del 5/2/2019), tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’ulteriore filone interpretativo secondo il quale la continuità aziendale tra due società fallite non è di per sé un indice dell’esistenza di una volizione criminale unitaria, in assenza di elementi – che nel caso in esame non sono prospettati – da cui desumere che già dal momento in cui, nell’ambito della prima società, il condannato ha iniziato a compiere atti distrattivi, lo stesso si fosse prefigurato, “almeno nelle sue linee essenziali” (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017), il compimento di atti distrattivi anche nella seconda società; infatti, la circostanza che si trattasse di società operanti nello stesso settore di mercato, o con identità della struttura societaria, “nulla prova in ordine alla sussistenza di una risoluzione criminosa unitaria ed originaria, e al contrario offre argomenti per individuare una predilezione del condannato per la medesima tipologia di illecito (…), espressione di una scelta di vita asociale ed indicativa di una maggiore pericolosità sociale del reo” (Sez. 1, n. 46502 del 10/06/2022).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali indagini deve fare il giudice allorché la continuazione riguardi i reati di bancarotta.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, qualora la continuazione di reati includa i reati di bancarotta, l’indagine del giudice non deve limitarsi solo alle date delle sentenze dichiarative di fallimento, dovendo costui considerare anche, quando possibile, i momenti specifici in cui i comportamenti del reo, che hanno poi costituito gli elementi dei reati consumati, si sono concretamente manifestati, a nulla invece rilevando la scelta teorica sulla natura della sentenza dichiarativa di fallimento.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza della continuazione in relazione a siffatta tipologia di illeciti penali.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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