Reati di bancarotta – Scheda di Diritto

I reati di bancarotta sono fattispecie criminose previste e disciplinate dalla Legge Fallimentare e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Redazione 07/01/25

I reati di bancarotta sono fattispecie criminose previste e disciplinate dal Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare) e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Essi riguardano condotte illecite poste in essere da un imprenditore dichiarato fallito o da altri soggetti coinvolti nella gestione di un’impresa in crisi o insolvente. La finalità della disciplina è tutelare l’interesse pubblico alla corretta gestione dell’impresa, la parità di trattamento dei creditori e la trasparenza delle procedure concorsuali.
I reati di bancarotta si suddividono principalmente in bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, con caratteristiche e conseguenze penali differenti.

Indice

1. Bancarotta fraudolenta


La bancarotta fraudolenta rappresenta la forma più grave di reato fallimentare ed è prevista dall’art. 216 della Legge Fallimentare. Essa si verifica quando l’imprenditore, con dolo, compie atti finalizzati a danneggiare i creditori o a compromettere la par condicio creditorum. Le condotte tipiche della bancarotta fraudolenta possono assumere diverse forme:

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale: si realizza mediante distrazione, occultamento, dissipazione o distruzione di beni aziendali con l’intento di sottrarli ai creditori. Un esempio classico è il trasferimento di fondi aziendali su conti esteri.
  • Bancarotta fraudolenta documentale: si verifica quando l’imprenditore distrugge, altera o falsifica le scritture contabili al fine di ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  • Bancarotta preferenziale: consiste nel soddisfacimento di alcuni creditori a discapito di altri, in violazione della par condicio creditorum.

La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione da tre a dieci anni, a cui si aggiungono pene accessorie come l’interdizione dagli uffici direttivi di imprese e l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Bancarotta semplice


La bancarotta semplice è prevista dall’art. 217 della Legge Fallimentare e si configura in presenza di condotte meno gravi rispetto alla bancarotta fraudolenta. In questo caso, non è necessario il dolo, ma è sufficiente una colpa grave. Gli esempi più frequenti includono:

  • Imprudenza o negligenza nella gestione aziendale: ad esempio, la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie o la conduzione di operazioni commerciali palesemente svantaggiose.
  • Mancata richiesta di fallimento: l’imprenditore omette di richiedere tempestivamente il proprio fallimento, aggravando la situazione di insolvenza.

La bancarotta semplice è punita con la reclusione da sei mesi a due anni, con pene meno severe rispetto alla bancarotta fraudolenta.

3. Soggetti responsabili


I reati di bancarotta non riguardano solo l’imprenditore, ma anche altri soggetti coinvolti nella gestione o nelle operazioni dell’impresa fallita. Possono rispondere di bancarotta:

  • Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società fallite, quando abbiano commesso atti illeciti connessi al dissesto dell’impresa.
  • I soci illimitatamente responsabili nelle società di persone.
  • I terzi che abbiano concorso nella commissione dei reati fallimentari, come consulenti o professionisti che abbiano agevolato condotte illecite.

4. Elementi soggettivi dei reati


L’elemento soggettivo varia a seconda del tipo di bancarotta.

  • Nella bancarotta fraudolenta, è richiesto il dolo, ossia la volontà di porre in essere le condotte illecite con la consapevolezza di danneggiare i creditori.
  • Nella bancarotta semplice, è sufficiente la colpa grave, che si concretizza in comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti nella gestione aziendale.

5. Procedura penale e competenza


I reati di bancarotta sono di competenza del tribunale penale e il procedimento penale è strettamente collegato alla procedura fallimentare o concorsuale. La dichiarazione di fallimento o di insolvenza è un presupposto necessario per la configurazione dei reati. Gli organi fallimentari, come il curatore o il commissario giudiziale, hanno l’obbligo di segnalare eventuali irregolarità al pubblico ministero, il quale avvia le indagini.

6. Prescrizione


I reati di bancarotta seguono le regole generali della prescrizione previste dal Codice Penale, con un termine massimo che varia in base alla pena edittale. Tuttavia, la complessità delle indagini e la stretta connessione con le procedure concorsuali possono dilatare significativamente i tempi processuali.

7. Giurisprudenza rilevante


La giurisprudenza ha chiarito molti aspetti applicativi dei reati di bancarotta. In particolare:

  • Cass. Pen., Sez. V, n. 15263/2020: ha ribadito che, nella bancarotta documentale, il dolo può essere desunto anche dalla grave e sistematica omissione nella tenuta delle scritture contabili.
  • Cass. Pen., Sez. Unite, n. 22474/2016: ha precisato che, nella bancarotta patrimoniale, il trasferimento di beni a terzi senza giustificazioni commerciali rappresenta una condotta distrattiva.
  • Cass. Pen., Sez. I, n. 29833/2018: ha evidenziato che, nella bancarotta preferenziale, la consapevolezza dell’insolvenza è elemento indispensabile per configurare il reato

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