Diffamazione e ingiuria -Scheda di diritto

Redazione 10/06/24
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La distinzione tra diffamazione e ingiuria riflette le diverse modalità e contesti in cui può verificarsi un’offesa alla dignità di una persona. Con la depenalizzazione dell’ingiuria, l’ordinamento italiano ha spostato il focus della tutela di questi diritti dalla sfera penale a quella civile, rendendo comunque possibile il risarcimento del danno subito. La diffamazione, invece, rimane un reato perseguibile penalmente, specialmente quando comporta un danno significativo alla reputazione della vittima.

Indice

1. Definizioni di diffamazione e ingiuria


Diffamazione: La diffamazione è un reato disciplinato dall’art. 595 del Codice Penale italiano. Si verifica quando qualcuno offende la reputazione di una persona assente, comunicando con più persone. Questo può avvenire attraverso vari mezzi, come discorsi, scritti, immagini, o qualsiasi altro strumento di diffusione.
Ingiuria: L’ingiuria, regolata dall’art. 594 del Codice Penale fino alla sua abrogazione nel 2016 (Legge n. 7 del 9 gennaio 2016), era il reato che si configurava quando qualcuno offendeva l’onore o il decoro di una persona presente. Dopo l’abrogazione, le ingiurie sono trattate come illeciti civili e non più come reati.

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2. Gli elementi costitutivi di diffamazione e ingiuria


Gli elementi costitutivi della diffamazione sono:
Offesa alla reputazione: Deve esserci un’offesa che compromette la reputazione della vittima.
Assenza della vittima: La persona offesa non deve essere presente durante l’atto diffamatorio.
Comunicazione a terzi: L’offesa deve essere comunicata a più persone.

Gli elementi costitutivi dell’ingiuria sono:
Offesa all’onore o al decoro: L’ingiuria coinvolgeva un’offesa diretta all’onore o al decoro della persona.
Presenza della vittima: La persona offesa doveva essere presente e percepire direttamente l’offesa.

3. Differenze principali


La principale differenza risiede nella presenza della vittima durante l’atto offensivo. La diffamazione avviene quando l’offesa viene comunicata a terze persone in assenza della vittima. In altre parole, la vittima non è presente quando l’atto diffamatorio viene compiuto e l’offesa viene diffusa tra altre persone.
D’altro canto, l’ingiuria avveniva quando l’offesa veniva pronunciata direttamente alla persona interessata, in sua presenza. Questo faceva sì che l’ingiuria fosse un confronto diretto tra offensore e vittima. Tuttavia, dopo l’abrogazione del reato di ingiuria nel 2016, questo tipo di offesa è diventata un illecito civile piuttosto che un reato.
Un’altra differenza fondamentale riguarda le modalità dell’offesa. Nella diffamazione, l’offesa viene comunicata a terzi, può essere attraverso scritti, discorsi, immagini o altri mezzi di diffusione. Nell’ingiuria, l’offesa era diretta e percepita immediatamente dalla vittima, senza il coinvolgimento di terzi.
Infine, l’ambito giuridico delle due fattispecie è diverso. La diffamazione è ancora considerata un reato e viene perseguita come tale, mentre l’ingiuria, dopo l’abrogazione, è trattata come un illecito civile, permettendo alla vittima di richiedere un risarcimento in sede civile.

4. Elementi comuni


Nonostante le differenze, diffamazione e ingiuria condividono alcuni elementi comuni. Entrambi implicano un’offesa personale e mirano a proteggere la dignità e l’integrità morale delle persone. In entrambe le fattispecie, l’offesa può causare danni significativi alla persona offesa, sia in termini di reputazione che di benessere psicologico.
Inoltre, anche se l’ingiuria non è più un reato, le vittime possono comunque cercare giustizia attraverso il sistema civile, richiedendo un risarcimento per i danni subiti. Questo dimostra come l’ordinamento giuridico italiano continui a riconoscere l’importanza di proteggere l’onore e la dignità delle persone, offrendo strumenti legali per affrontare e risolvere tali offese.

5. Sanzioni e conseguenze


La diffamazione comporta sanzioni penali significative. La pena base per la diffamazione è la reclusione fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro. Tuttavia, se l’offesa viene commessa attraverso mezzi di comunicazione di massa, come la stampa o altri mezzi di pubblicità, le sanzioni diventano più severe. In questi casi, la pena può aumentare fino a una reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro.
Prima della sua abrogazione, l’ingiuria comportava pene più lievi rispetto alla diffamazione. La pena base era la reclusione fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. Tuttavia, anche per l’ingiuria esistevano delle aggravanti, come l’offesa con attribuzione di un fatto determinato o l’offesa pronunciata in presenza di più persone, che potevano aumentare la severità della pena.

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