Lucia Nacciarone
La sentenza n. 6374 del 16 febbraio 2012 segna un cambio d’orientamento della giurisprudenza con riguardo alla vicenda della punibilità dell’uso di droga non strettamente personale.
La fattispecie presa in considerazione dai giudici di legittimità era, in particolare, quella dell’uso di gruppo, che per giurisprudenza consolidata è stata sempre ritenuta non punibile, sotto il vigore però della normativa precedente alla L. n. 49/2006.
Si riteneva, infatti, che l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale che avvenissero, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, la identità dei medesimi, nonché manifesta la volontà di essi di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, non fosse penalmente perseguibile.
In questi casi infatti veniva in rilievo la omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, che caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione (cfr. Sez. Un., sent. 4/1997). Pertanto queste fattispecie venivano ricondotte nell’ambito dell’illecito amministrativo.
Ma la novella introdotta dalla L. 49/2006, nel modificare l’art. 73, comma 1bis, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti), ha previsto la punibilità per chiunque detiene sostanze stupefacenti che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
E la Cassazione nella recente sentenza ha ritenuto che l’introduzione dell’avverbio «esclusivamente» abbia un significato pregnante, proprio sotto il profilo semantico, perché una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa è l’uso esclusivamente personale, che deve avere una interpretazione più restrittiva.
Come è evidente, l’ipotesi dell’uso di gruppo non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale, giacché l’acquisto per il gruppo implica ex se che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale.
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