Reati procedibili a querela e contestazione dell’aggravante a cavallo della Riforma Cartabia

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24370 del 20 giugno 2024, ha chiarito che, per i reati procedibili a querela, la contestazione dell’aggravante a cavallo della Riforma Cartabia consolida la procedibilità d’ufficio.

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Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 24370 del 20/06/2024

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Indice

1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell’imputato per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.
Il ricorso in questione (presentato per saltum) denunciava violazione di legge lamentando, in particolare, che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto tardiva, in quanto effettuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall’art. 85 d. lgs. 150 del 2022 (Riforma Cartabia) senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione suppletiva svolta dal pubblico ministero all’udienza del 29 novembre 2023 ai sensi dell’art. 517 c.p.p. e ad oggetto l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell’energia elettrica sottratta dall’imputato, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d’ufficio del reato.
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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. Reati procedibili a querela e contestazione dell’aggravante a cavallo della Riforma Cartabia: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ribadisce un consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di furto, “non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore“.
Da questo punto di vista, dunque, il Tribunale ha correttamente rilevato che il reato per cui si procede era divenuto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa in ragione della modifica dell’art. 624, comma 3, c.p. operata dalla Riforma Cartabia e che questa non era stata proposta nemmeno entro il termine assegnato dall’art. 85 dello stesso decreto, atteso che l’imputazione originaria non comprendeva la contestazione in fatto dell’aggravante.
Il Procuratore generale ricorrente non contesta, dunque, la conclusione del Tribunale, ma lamenta la violazione dell’art. 517 c.p.p. per avere il giudice procedente ritenuto prevalente la virtuale operatività della sopravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela, rispetto alla efficacia che avrebbe dovuto invece riconoscersi alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene al pubblico servizio effettuata nel corso di giudizio.
La Corte osserva che dagli atti risulta che il processo a carico dell’imputato, con decreto del 10 ottobre 2022, era stato fissato per l’udienza del 29 novembre 2023 e, nel corso di tale udienza, il pubblico ministero ha proceduto ai sensi del citato art. 517 c.p.p. alla contestazione dell’aggravante idonea a determinare la procedibilità di ufficio del reato.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione esclude che il titolare dell’azione penale abbia avuto modo di procedere alla contestazione tempestiva nella pendenza del termine assegnato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 2022 per proporre querela in conseguenza del mutato regime di procedibilità del reato.
La Suprema Corte, infatti, afferma che negare “gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dell’operatività della causa di improcedibilità ora per allora anche in casi, come quello in esame, nei quali […] la pubblica accusa non aveva possibilità alcuna di assumere l’iniziativa necessaria per adeguare l’imputazione alle nuove regole, è frutto di una interpretazione irragionevolmente discriminatoria e in conflitto col dovere, costituzionalmente imposto, del titolare dell’azione penale di esercizio e proseguimento della stessa azione“.
Infatti, nel caso di improcedibilità sopravvenuta, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di un’opportuna valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale.
La Corte ribadisce, dunque, il principio di diritto per cui “è affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, nel caso in cui il giudice abbia consentito l’interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un’aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d’ufficio, dovendo il giudice, ai fini della pronuncia di proscioglimento anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, tenere conto della contestazione suppletiva di un’aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima“.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.

Riccardo Polito

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