Un uomo veniva condannato per “violenza sessuale”, ex art. 609 bis c.p. per aver dato un bacio sulle labbra ad una ragazzina infraquattordicenne con l’attenuante della minore gravità, ex co. 4 art. 609 quater “ atti sessuali con minorenni”, ad una pena di 1 anno e due mesi di reclusione.
Ricorrendo in Cassazione, si lamentava della mancata motivazione del giudice di prime cure sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato che gli veniva ascritto. Si contestava – secondo le memorie difensive del ricorrente- un bacio sulle labbra, senza considerare la volontà della minore che, in una lettera depositata agli atti, aveva dichiarato che avrebbe voluto fare di più e, altresì, un bacio non poteva costituire un illecito secondo il comune sentire.
L’articolo 609 bis c.p. punisce chi, con violenza o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere atti sessuali o a subirli.
L’interesse protetto dalla disposizione appena citata è l’incolumità e l’integrità psico- fisica della vittima.
Con la locuzione atti sessuali, si intendono tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene delle vittima nonché ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente (Cass.36758/2003). Integrerebbe il delitto de quo, anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che rientrerebbero nella locuzione atti sessuali anche quelli atteggiamenti insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente (Cass. 549/2006).
La violenza richiesta per l’integrazione della fattispecie de qua non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre la resistenza voluta ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendo a superare la contraria volontà del soggetto passivo (ex plurimis Cass. 6340/2006, Cass.27273/2010).
Nel caso concreto, all’esame della Suprema Corte, è bene ricordare che la persona offesa non è una donna maggiorenne ma una ragazzina minorenne. Alla luce di ciò, infatti, non sarebbe congruente insistere sul fatto che la stessa avesse acconsentito o volesse fare qualcosa di più di un mero bacio, in quanto un orientamento consolidato della giurisprudenza afferma che “il delitto di atti sessuali con minorenni si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima non soltanto perché la violenta è presunta della legge ma anche perché la p. o. è considerata incapace ed immatura di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali” (Cass.27588/2010).
La Corte, affermando la compatibilità del bacio alla violenza sessuale, fa salva la concreta valutazione e rinvia al prudente e libero convincimento del giudice di merito sulla specifica idoneità ad integrarlo e, aggiunge che il reato de quo non richiederebbe un dolo specifico ma la coscienza e volontà di porre in essere un comportamento libidinoso, qualunque sia lo scopo che l’agente si prefigga. Il motivo di censura, pertanto, non risultava accoglibile.
Un ulteriore motivo di doglianza del ricorrente era la mancata considerazione dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, es art. 62bis c.p., nella parte motiva della sentenza impugnata. Il motivo indicato veniva accolto con annullamento della pronuncia della Corte d’Appello in esame nella parte relativa al trattamento sanzionatorio che ignora la suddetta questione.
Gli Ermellini, alla luce delle infrascritte considerazioni, annullavano la predetta sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e rigettavano per il resto il ricorso proposto.
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