Il reato di apologia del fascismo: la sentenza della Cassazione

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Dopo le recenti commemorazioni di Acca Larentia del 7 gennaio scorso che si sono concluse con il saluto fascista di numerosi manifestanti schierati in formazione militare, è nuovamente tornato alla ribalta nelle cronache nazionali il problema della delimitazione del reato di apologia del fascismo, anche alla luce della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione in base alla quale è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partita fascista. Dopo alcune decisioni discordanti, a dirimere la questione è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite in data 18 gennaio 2023, la quale, tuttavia, in attesa di conoscere le motivazioni della decisione, sembra avere un ambito di applicazione restrittivo. Si ritiene, pertanto, che la materia dovrebbe essere regolamentata con un provvedimento di legge organico, come avvenuto nel 2017 con il disegno di legge Fiano poi arenatosi in Parlamento. Si è tuttavia consapevoli, che ben difficilmente con l’attuale governo, si potrà raggiungere tale obiettivo.
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Indice

1. Le commemorazioni di Acca Larenzia


Lo scorso 7 gennaio si è svolta nel quartiere Tuscolano alla periferia di Roma, come ogni anno, la commemorazione di quanto accadde in via Acca Larentia, ex sede del Movimento Sociale Italiano.  Qui, 45 anni fa, furono uccisi i due esponenti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta; perse anche la vita, durante gli scontri con le forze dell’ordine, Stefano Recchioni della destra sociale.
Pertanto, come in passato, anche quest’anno si è ripetuta la manifestazione con le braccia tese nei saluti romani, una manifestazione diversa da quella ufficiale che si è svolta in mattinata alla presenza delle istituzioni.
In seguito a tale evento sono state denunciate, allo stato, cinque persone, mentre sarebbero stati identificati almeno un centinaio di manifestanti. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città che la Digos di Roma starebbe identificando con la collaborazione di altre questure.
I magistrati ora dovranno valutare – in base agli elementi raccolti – se procedere con l’apertura formale di un fascicolo di indagine per il reato di apologia del fascismo. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati delle telecamere che hanno registrato le varie fasi dell’evento, a cui ha partecipato un migliaio di persone ben organizzate; si tratta per lo più militanti di estrema destra – molti legati a Casa Pound, Forza Nuova e Blocco Studentesco – e appartenenti a frange del tifo ultràs, in particolare della Lazio.
Tutti i manifestanti erano a volto scoperto e noti agli investigatori che indagano sugli ambienti della destra romana. Gli stessi, vestiti di nero, come nei cortei nazisti, si sono mossi a falange posizionandosi sul piazzale antistante l’ex sezione dell’MSI, dove è dipinta una grande croce celtica per terra. Qui hanno inscenato il rito del “presente”, urlato a squarciagola per i “camerati caduti”, come dice una lapide affissa sulla piazza nel 2012 in cui si afferma che le tre vittime furono “assassinate dall’odio comunista e dai servi dello Stato”.[1]
Per questo anniversario, si stima che si siano radunate circa 1000 persone. Il numero più alto di partecipanti è stato raggiunto però nel 2018, quando – con Gentiloni premier – si ritiene fossero presenti circa tremila persone. Lo scorso anno parteciparono in circa duemila manifestanti, il doppio delle presenze registrate quest’anno. Nel 2022, con il governo presieduto da Mario Draghi, furono circa 800. Anche durante l’epidemia del covid alla commemorazione hanno partecipato circa 600 persone nel 2021, segnando il minimo di presenze quando era premier Giuseppe Conte, 1.140 circa nel 2020, 800 circa nel 2019.
Nel 2017 sempre con il governo Gentiloni furono circa duemila i partecipanti, mentre negli anni precedenti con Matteo Renzi presidente del Consiglio si registrarono 1.200 persone nel 2016 e mille nel 2015. Infine nel 2014, con Enrico Letta premier, alla manifestazione presero parte tra le 6 e le 700 persone.[2] 

2. Il reato di apologia del fascismo 


Per apologia del fascismo si intende quell’insieme di azioni e comportamenti diretti alla ricostruzione del partito fascista, reato che è stato introdotto per la prima volta con legge 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. “legge Scelba”).[3]
In base a tale normativa, la ricostruzione del partito fascista deve avvenire per mezzo di un gruppo di almeno cinque persone, le quali propongono di sovvertire l’ordine democratico della Repubblica usando la violenza, minacciando le libertà e i principi fondamentali della stessa, esaltando avvenimenti, figure e comportamenti propri del partito fascista.
Tale legge prevede la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La comminazione di siffatte punizioni deve tuttavia essere contemperata con la libertà di manifestazione del pensiero, diritto costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 21 Cost.
Pertanto, il giudizio finale spetta al giudice che analizza il caso concreto deliberando la commissione del fatto di reato o il legittimo esercizio di un diritto inviolabile.
Unitamente allo scopo di punire la riorganizzazione del “disciolto partito fascista”, la legge sanziona ogni tipo di esaltazione di principi, metodi e fatti del fascismo, quindi chiunque tramite associazioni o partiti adotti tali comportamenti.
Poiché la legge in questione potrebbe violare le libertà costituzionali di riunione e associazione, insieme a quella di manifestazione del pensiero, è intervenuta la Corte Costituzionale[4] che ha definito meglio la fattispecie che costituisce reato: apologia non è semplice difesa o elogio del fascismo e dei suoi ideali, bensì esaltazione convinta e capace di condurre ad una riorganizzazione effettiva del partito fascista, o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla riorganizzazione dello stesso. Successivamente, la legge Mancino[5] si propose di dare attuazione alla “Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, sottoscritta a New York il 7 marzo 1966.
Non solo, la nuova legge volle ampliare l’ambito di applicazione e l’effettività già prevista dalla XII Disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione,[6]così da garantire, inoltre, il pieno rispetto delle nuove regole internazionali cui l’ordinamento giuridico italiano ha aderito per mezzo della Convenzione cui prima si è fatto cenno.
Per questo, la legge punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale e etnico, ovvero chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro; quindi  con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Tale normativa, perciò, si inserisce sistematicamente nell’ambito delle leggi contro il fascismo e la sua apologia, condannando innanzitutto azioni e gesti che, riconducibili all’ideologia fascista o nazista, incitano alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali o etnici, ma anche l’utilizzo di simboli legati ai movimenti stessi.
Più rigoroso e puntuale appare, invece, il disegno di legge “Fiano”  del 2017, che si occupa della struttura del  reato di apologia del fascismo e sul suo carico sanzionatorio con l’intenzione di estendere la portata dell’art 293 bis del codice penale prevedendo la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 206 euro a 516 euro per “Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, […]anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità”.
Secondo tale disegno di legge, la vendita di immagini del Duce o del Fuhrer, la ricerca di proseliti da parte di movimenti chiaramente ispirati alle ideologie violente e totalitarie proprie del fascismo, il saluto romano costituirebbero illecito e sarebbero quindi sanzionabili, con pena aumentata di un terzo ove il fatto si commettesse tramite internet.
Tuttavia, la fine della legislatura e l’avvicinarsi dello scioglimento delle Camere impedirono al disegno di legge di diventare legge formale dello Stato, arenandosi nella fase di approvazione in Senato.
In siffatto quadro normativo il gesto del saluto romano ha avuto un interpretazione discordante. Ad esempio, Il Tribunale di Varese, nel 2017, ha condannato un professore che ha scambiato all’uscita di scuola un saluto romano con un suo alunno. Le motivazioni spiegano che “l’insita gravità” del gesto non può passare inosservata, specie nel caso in esame, dove è un insegnante, una figura cioè educativa, a utilizzarlo.[7]
Per converso, il Tribunale di Milano, nel 2019, ha assolto quattro persone imputate per l’identico gesto, adducendo che, nonostante il chiaro richiamo alla simbologia fascista, esso non determina un serio e concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista.[8]
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Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2024

3. La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite del 18 gennaio 2024


 Particolare rilievo appare in materia la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite del 18 gennaio 2024. Tale contenzioso trae origine da una manifestazione pubblica, organizzata a Milano il 29 aprile 2016, in memoria di alcuni esponenti del fascismo, nel corso della quale gli imputati rispondevano alla chiamata del presente eseguendo il saluto romano. Con sentenza del 23 dicembre 2020 il Tribunale di Milano assolveva gli imputati dal reato ascritto loro, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 110 c.p., n. 2), co. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per insussistenza dell’elemento soggettivo, rilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.[9]
Con successiva sentenza del 24 novembre 2022 la Corte d’Appello di Milano, pronunciandosi sull’impugnazione del Pubblico Ministero, in riforma della decisione appellata, condannava gli imputati alla pena di due mesi di reclusione e 200 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati hanno, poi, proposto ricorso in Cassazione articolando due motivi.
Con il primo si è censurata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non avere la Corte di merito dato opportuno conto del compendio probatorio indispensabile alla formulazione di un giudizio di colpevolezza degli imputati, su cui ci si era espressi in termini assertivi, senza considerare che, nel caso di specie, non poteva ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del reato, ai sensi dell’art. 5 c.p. Con il secondo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non essersi la Corte territoriale confrontata con le censure difensive, finalizzate a evidenziare come il gesto compiuto dagli imputati, quand’anche riconducibile al saluto romano, doveva ritenersi inidoneo a ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 2 della citata Legge Mancino.[10]
La Sezione I della Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, anche in considerazione di numerosi orientamenti contrastanti al riguardo.
Inoltre, l’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario, nel contempo, allo scopo di chiarire quale sia la natura del rapporto tra il reato di cui all’art. 5 legge n. 645/1952 e quello di cui all’art. 2 d. l. 122/1993, rilevandosi anche in questo caso un marcato contrasto giurisprudenziale.
I giudici della Suprema Corte sintetizzano questa necessità riprendendo altri due principi di diritto
emanati in momenti molto vicini tra loro, ma nettamente in contrasto Secondo il primo di questi, il reato di cui all’art. 2, l. n. 25 giugno 1993, n. 205, “che sanziona le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano idee discriminatorie o razziste, si differenzia da quello di cui all’art. 5, legge 26 giugno 1952, n. 645, che richiede che le medesime condotte siano idonee a determinare il pericolo concreto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, ponendosi in rapporto di specialità con il primo”[11] Il secondo di tali principi, invece, si muove in una direzione ermeneutica esattamente contrapposta, sancendo che “non sussiste rapporto di specialità fra il reato di cui all’art. 2 del d. l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che incrimina le manifestazioni esteriori suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano nell’attualità idee discriminatorie o razziste, e quello di cui all’art. 5 della legge 26 giugno 1952, n. 645, come modificato dall’art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che sanziona il compimento, in pubbliche riunioni, di manifestazioni simboliche usuali o di gesti evocativi del disciolto partito fascista, non sussistendo un rapporto di necessaria continenza tra le due fattispecie, caratterizzate da un diverso ambito applicativo”.[12]
Con sentenza in data 18 gennaio 2024 le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno precisato nell’informazione provvisoria che, in relazione al saluto romano, bisogna contestare il reato di apologia del fascismo, così come previsto dall’articolo 5 della legge Scelba del 1952, e non dalla legge Mancino n. 205/1993.
La Corte ha quindi annullato la condanna nei confronti degli 8 imputati, partecipanti ad un corteo di estrema destra, condannati nel 2022 con riferimento alla legge Mancino del 1993, come sopra riferito.[13]
Pertanto, chiamati ad affrontare la questione, i giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che: “La “chiamata del presente” o “saluto romano” è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista”.
In sintesi, la Cassazione ha stabilito che il saluto romano è apologia del fascismo, specificando che il gesto “integra il delitto previsto dall’articolo 5 della legge Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”.
I giudici, inoltre, ritengono che “a determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino che vieta “manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge”.[14]
La Cassazione ha, quindi, annullato la condanna per difetto di motivazione, rinviando la questione ad altra sezione della Corte d’Appello, e ha riqualificato il reato sulle base dell’articolo 5 della legge Scelba. Nel nuovo giudizio di appello si dovrà valutare, quindi, se si siano verificate quelle condizioni per le quali, secondo le sezioni unite, il saluto romano costituisce reato secondo l’art. 2 del decreto Mancino”.     

4. Conclusioni


In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, la decisione della Cassazione può quindi essere interpretata nel senso che il saluto romano per costituire reato per la legge Scelba deve essere associato alla sussistenza del pericolo concreto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e, a determinate condizioni, il ‘saluto fascista’ può integrare il delitto previsto dal decreto Mancino.
Si ritiene che la via scelta dalla Corte di Cassazione sia piuttosto restrittiva. Infatti, non è del tutto facile dimostrare la violazione del divieto, previsto dalla legge Scelba del 1952 che attua la Costituzione, di rifondare il partito fascista. Le manifestazioni commemorative, sono dunque reato solo se il pericolo che questo avvenga è concreto e non può essere solo presunto in base alla sola violazione della legge.[15]
Non può tuttavia ignorarsi che la nostra Costituzione si erge sulle macerie lasciate dal fascismo, sul dolore provocato dalla negazione di libertà e diritti e dall’asservimento a un capo carismatico, come del resto chiaramente affermato dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.[16]
Anche l’Unione Europea ha stigmatizzato l’episodio in questione tramite la Commissaria agli affari interni Ylva Johansson che parlando a nome della Commissione ha affermato che “I neo fascisti sono ai margini, ma rappresentano un rischio”, lanciando in tal modo l’allarme sul pericolo del ritorno al passato più oscuro d’Europa.
Tuttavia, la figura di Mussolini suscita incredibilmente ancora oggi giudizi contrastanti: ai nostalgici sembra irrecuperabile quella disciplina e quell’ordine che solo il Duce riuscì a diffondere in Italia, oggi vessata sotto i colpi di una classe politica poco soddisfacente e poco attenta, a detta di molti, ai reali bisogni dei cittadini.[17]
Tuttavia va sottolineato che la stessa Costituzione prevede in primo luogo la non modificabilità della forma repubblicana e l’inviolabilità dei diritti umani che rappresentano un argine invalicabile a tali tendenze. Pertanto, non è più possibile rinunciare ai propri diritti e alle proprie libertà essenziali in nome di una società gerarchizzata e perciò disciplinata e ordinata.
Non c’è apologia di fascismo nel desiderare più “certezze”, soprattutto politiche, la questione riguarda le modalità concrete adottate dai cittadini, come ha precisato la citata decisione della Corte di Cassazione a sezioni riunite, non tralasciando mai di tenere fede assoluta nella Costituzione e in quell’antifascismo che la pervade tutta.
La Suprema Corte forse anche in questo caso sembra aver oltrepassato il confine della legittimità per sconfinare nel merito della questione, senza tuttavia porre dei paletti rigorosi.[18]
Proprio il profilo relativo al pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, come richiamato dagli Ermellini, forse appare un congegno logico-giuridico, volto alla non configurazione del reato di apologia di fascismo, aprendo, così, la strada a pericolose “redenzioni” di dubbie soggettività storiche.
 Da qui, sorge la necessità di un sostanziale ripensamento delle restrizioni, particolarmente in ambito penale, poste alla libertà di manifestazione del pensiero, con un equo bilanciamento tra i diversi interessi meritevoli di tutela.
Ciò che emerge, alla luce dei rilievi sopra esposti e sul piano de iure condendo, è, soprattutto, l’impossibilità di riconnettere al concetto di pericolo una connotazione di concretezza, con un’evidente eccessività di potere discrezionale in capo al giudicante, circa l’interpretazione dei fatti.
Una prospettiva astratta di pericolo potrebbe, in tal maniera, evitare, ab origine, interpretazioni arbitrarie, con una formulazione del giudizio d’idoneità della condotta antigiuridica da parte dello stesso legislatore e non già da parte del giudice, come in sostanza prevedeva il menzionato disegno di legge Fiano.

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Note

  1. [1]

    Redazione, Saluti romani ad Acca Larentia, cinque denunciati e un centinaio di identificati, in Rai News del 10 gennaio 2024.

  2. [2]

    Redazione, Acca Larentia: cinque denunciati e decine di identificati per il saluto romano, in Roma Today del 10 gennaio 2024.

  3. [3]

    P. Iasuozzo, La configurazione del reato di apologia del fascismo: tra accertamento del fatto e comminazione della pena, in DittoConsenso del 29 gennaio 2021.

  4. [4]

    Cfr. le sentenze n. 1/1957 e n. 74/1958 della Corte costituzionale.

  5. [5]

    Legge 25 giugno 1993, n. 205.

  6. [6]

    Ai sensi della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana si dispone: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”

  7. [7]

    Cfr. la sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Varese.

  8. [8]

    Cfr. la Sentenza n. 2488/2019 del Tribunale di Milano.

  9. [9]

    R. Polito, Rilevanza penale del saluto romano: rimessa la questione alle Sezioni Unite, in diritto.it del 25 settembre 2023

  10. [10]

    R. Polito, Rilevanza penale del saluto romano: rimessa la questione alle Sezioni Unite, cit.

  11. [11]

    Cfr. Sentenza Sez. I, n. 3806 del 19/11/2021.

  12. [12]

    R. Polito, Rilevanza penale del saluto romano: rimessa la questione alle Sezioni Unite, cit.

  13. [13]

    M.F. Moro, Saluto romano è apologia di fascismo per la Cassazione: applicare legge Scelba, differenze con legge Mancino, in Virgilio Notizie del 18 gennaio 2024

  14. [14]

    Redazione, Saluto romano, la Cassazione: “Va contestata la legge Scelba sull’apologia del fascismo”, in TG Sky 24 del 18 gennaio 2024

  15. [15]

    P. Maciocchi, Il saluto romano è reato se il pericolo di riorganizzare il fascismo è concreto, in Sole 24 ore del 18 gennaio 2024.

  16. [16]

    P. Iasuozzo, La configurazione del reato di apologia del fascismo: tra accertamento del fatto e comminazione della pena, cit.

  17. [17]

    P. Iasuozzo, La configurazione del reato di apologia del fascismo: tra accertamento del fatto e comminazione della pena, cit.

  18. [18]

    A. Di Santo, Commemorazione o apologia di fascismo: analisi di un recente caso giudiziale in Altalex del 12 novembre 2021

Prof. Paolo Gentilucci

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