Reato di associazione di stampo mafioso, nell’inchiesta Rinascita Scott una nuova analisi sul reato ex art 416 bis c.p.

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Sommario: 1) Premessa, 2) Analisi dell’Ordinanza 3)Conclusioni

Premessa

Il reato come previsto dall’articolo 416 bis del codice penale prevede che : “Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono , dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo con la reclusione da dodici  a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d’intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche , di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”, (cosi i primi 3 commi dell’articolo).

Ebbene la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nel mese di dicembre 2020,  ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare  per 334 persone denominata “Rinascita Scott”.

La maggior parte dei capi d’imputazione sono :l’ art. 416 bis cp, art. 110 c.p., artt 628 e 629 cp, e art.7 dlgs 152 del 1991 e l.146 del 2006.

Dalla lettura dell’articolo 416 bis del Codice Penale , si evince che l’interesse tutelato è l’ordine pubblico messo in pericolo dalla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

L’elemento oggettivo invece è la partecipazione o promozione, organizzazione, direzione di un’associazione mafiosa, ossia in questo caso il  “dirigente” è colui che esercita un potere di supremazia sui subordinati ..i “Capi”.

Abbiamo visto negli anni che la costante giurisprudenza ha ritenuto che un’associazione può dirsi mafiosa, distinguendola da una normale società, la società che assume come regola del suo agire il “metodo mafioso”, seguito per la realizzazione del programma criminoso.

Per questo è fondamentale  e dire tipizzante proprio dell’art. 416 bis c.p  avere la forza intimidatrice che consiste nella capacità di suscitare in taluno il terrore , derivante dall’esistenza dell’associazione stessa, forza intimidatrice che deve avere come effetto quello di provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza morale e psicologica.

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Bisogna evidenziare che al fine di dimostrare la partecipazione a un’associazione criminosa non è necessario che il soggetto abbia partecipato ad attività proprie dell’associazione, essendo allo scopo sufficiente la sola sua aggregazione e restando a disposizione ( si veda Corte di Cassazione n.35914 del 2001).

Inoltre è stato affermato che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione” si sostanzia in un’azione , anche isolata, funzionale agli scopi associativi , con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Inoltre, integra il reato di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio mafioso, tale da implicare più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in virtù del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento del fine criminoso.

La Giurisprudenza ha ritenuto l’ammissibilità del concorso eventuale  (esterno) ex art.110 cp nel delitto di associazione mafiosa ogni qualvolta un soggetto svolga un’attività di supporto all’associazione stessa senza magari entrare a farne parte.

Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha affermato  che : “ assume il ruolo di concorrente esterno” il soggetto che non è inserito stabilmente  nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’ “affectio societatis”, fornisce un concreto e specifico  consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un ‘effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso della medesima. (Corte di Cassazione n.33748 del 20 settembre 2005)

Nelle medesima  sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che il concorso si configura anche nell’ipotesi del “patto di scambio politico-mafioso” , in forza del quale un uomo politico , non partecipe del sodalizio criminoso si impegna a fronte dell’appoggio richiesto all’associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo, a condizione , però, che gli impegni assunti dal politico  a favore dell’associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della correttezza e soprattutto che gli impegni del politico  abbiano inciso effettivamente e significativamente  sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale.

Analisi dell’ordinanza

Ebbene dalla lettura dell’ordinanza emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia  di Catanzaro , aggiunge un nuovo elemento all’art. 416 bis cp, ossia il ruolo  del soggetto all’interno della società civile , ossia proprio  “l’appartenenza” ad una determinata categoria imprenditoriale, o appartenente alle Forze dell’Ordine etc, fa si che l’Associazione ha potuto raggiungere il suo scopo.

Questa Ordinanza emessa dalla DDA di Catanzaro, ha evidenziato maggiormente che per l’analisi dei componenti dell’Associazione di stampo mafioso, si deve, diremmo noi processualisti,  analizzare preliminarmente  all’associazione stessa,  il vissuto lavorativo o il ruolo che ha ricoperto nella società civile il componente.

Questo perché sicuramente determinati ruoli apicali permettono di accedere ad informazioni diremmo “privilegiate” che permette alle associazioni criminali di muoversi con più sicurezza in ambiti non sempre facili a raggiungere.

Affermo questo perché abbiamo negli ultimi anni una mafia sempre più costruita nei dettagli, che va sempre alla ricerca del sommerso d’elite , una volta avevamo l’idea del componente alle associazioni mafiose che si riuniva intorno ad un tavolo con gli altri, ora anche l’avvento di un ampia tecnologia informatica , ha cambiato i rapporti di “ dialogo” anche tra i componenti stessi.

 

Conclusioni

Da questa inchiesta, concludendo ,possiamo affermare che l’art.416 bis ha subito un ampia trasformazione  ,  ossia  nell’analisi strutturale dell’articolo ,non si potrà più prescindere dall’analisi preventiva del soggetto che ne fa parte, solo cosi si potrà capire il reale suo contributo.

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Sabrina Rondinelli

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