Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.)

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Indice:

  1. Introduzione
  2. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.)

1. Introduzione

La norma rubricata – reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti – (art. 116 c.p.) è disciplinata nel libro I del codice penale – dei reati in generale – titolo IV – del reo e della persona offesa dal reato – capo III – del concorso di persone nel reato.

2. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.)            

L’articolo 116 del codice penale testualmente dispone che: “Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.

La norma in scrutinio configura il c.d. concorso anomalo. Viene a descriversi una forma particolare di abberratio delicti di cui all’art. 83 cod. pen. – evento diverso da quello voluto dall’agente – . Invero, nella fattispecie de qua non si manifesta un errore in merito ai mezzi di esecuzione del delitto, poiché nel reato in esame la fattispecie delittuosa deve essere voluta da uno dei concorrenti. Sul punto così statuisce consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La disposizione dell’art. 116 c.p. costituisce una norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 83 c.p., mentre il ristretto, corrispondente campo comune di operatività – da individuare, rispettivamente, nell’esecuzione plurisoggettiva di un reato normalmente monosoggettivo ed in quella monosoggettiva di un reato – è costituito dalla previsione che l’evento diverso da quello voluto possa verificarsi; previsione accompagnata, però, dalla fiducia che lo stesso sarà evitato. ” (Cass. n. 8887/1985).

L’articolo in commento disciplina un caso di responsabilità oggettiva, poiché viene a mancare la volontà (ossia il dolo) di concorrere alla fattispecie delittuosa diversa da quella realizzata dal correo.

Dalla lettura del dettato normativo dell’articolo de quo emerge, con forza, la natura di un istituto legato, strettamente, alla concezione causale del concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p. L’art. 116 c.p. dispone per il solo caso in cui, a fronte di un patto per compiere un delitto, su impulso di un altro concorrente, venga posto in essere un delitto diverso da quello pattuito e non anche l’ipotesi in cui, oltre a quello stabilito in origine, ne vengano compiuti ulteriori, essendo quest’ultima ipotesi disciplinata dal concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.). In merito alla diversa disciplina tra il cd. concorso anomalo (art. 116 c.p.) e il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) una spiegazione esaustiva viene fornita dalla seguente sentenza della Corte di Cassazione: “ Sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano la coscienza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l’esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l’agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all’art. 110 c.p. ” (Cass. n. 10995/2007).

Il presupposto della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 116 c.p., cd. concorso anomalo, deve ravvisarsi nella circostanza che, mentre colui il quale compia in solitaria il delitto è in grado, in qualunque momento, di gestire l’evolversi del proprio comportamento e di gestire lo stesso verso il compimento dell’evento progettato e voluto, colui il quale si aggrega ad altri per la commissione di un reato comune non può far altro che affidarsi agli altri partecipanti all’azione criminogena, facendo leva sulla volontà e sui comportamenti di quest’ultimi.

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Affinché possa venirsi a determinare il cd. “concorso anomalo” sono imprescindibili tre elementi: I – l’aderenza del soggetto agente ad un delitto in concorso voluto; II – la commissione, ad opera di un altro correo, di un delitto diverso o più grave; III – l’esistenza di un nesso di causalità, nonché psicologico, tra la condotta del correo alla fattispecie inizialmente voluta e quella diversa o più grave poi compiuta da un altro concorrente nel reato. Sul punto così statuisce il seguente arresto giurisprudenziale: “ Per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall’art. 116 capoverso c.p. è necessario che ricorrano tre requisiti: a) l’adesione psichica dell’agente ad un reato concorsuale meno grave; b) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave; c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Quanto al terzo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di natura psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Pertanto, in conformità dell’indirizzo espresso dalla sentenza n. 42/1965 della Corte Costituzionale, che in aderenza effettiva al principio previsto dall’art. 27 Cost. ha inquadrato la responsabilità penale derivante dal concorso anomalo nell’ambito delle forme dolose previste dagli artt. 42 e 43 c.p., la responsabilità penale del compartecipe può essere affermata solo nel caso che egli, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti nuovi, sia stato in grado di prevedere in concreto l’evento come sviluppo logico della sua condotta sulla base delle norme di comune esperienza” (Cass. n. 3381/1995).

In merito al concorso di persone nel reato, la sussistenza del cd. “concorso anomalo” (art. 116 c.p.) è sottoposta a due limiti negativi: I – l’accertamento che il fatto differente non sia stato voluto neanche sotto la forma del dolo indiretto e, quindi, che il delitto più grave non sia stato pensato come possibile approdo ulteriore o diverso della condotta criminogena pattuita; II – l’accertamento della non atipicità dell’evento diverso, o più grave, riguardo a quello pattuito, in modo che la condotta realizzata non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione delittuosa, sicché da troncare il nesso di causalità. In tal senso si esprime consolidata giurisprudenza: “ La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l’evento diverso è più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l’evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all’art. 110 c.p., e che l’evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fatti eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell’agente”. (Cass. n. 37940/2006 che conferma Cass. n. 11352/1994 e Cass. n. 16006/1989).

Infine, giunti alle conclusioni, si segnala che sotto il profilo processuale in merito al concorso di persone nel reato l’addebito della responsabilità per il delitto più grave rispetto a quello voluto deve essere valutata di volta in volta e caso per caso, appurando se l’evento diverso e più grave era stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, ovvero era stato solo prevedibile, tuttavia senza l’accettazione del relativo rischio.

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