Reato nummario, analisi giurisprudenziale dell’elemento del “concerto”

Uno degli elementi che qualificano il reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, di cui all’art. 453 c.p., è il “concerto”. La definizione di tale elemento è stata a lungo oggetto di alcune pronunce della Corte di Cassazione.

L’art. 453 c.p., disciplina la “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”. Si tratta di un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui la falsificazione mette in pericolo la pubblica fede, bene giuridico tutelato dalla norma. In particolare, il cd. falso nummario colpisce la fiducia collettiva sull’autenticità della moneta come mezzo di scambio. Per quanto, invece, attiene all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico che in questo caso consiste nella volontà di porre in essere le condotte elencate dalla norma, vale a dire: la contraffazione, l’alterazione di monete genuine, l’introduzione di monete contraffatte o alterate nello Stato, l’acquisto di tali monete.

Va sottolineato che a lungo si è dibattuto sul concetto di contraffazione, dato che la norma la nomina ma non la definisce. Tale lacuna è stata colmata grazie all’intervento della giurisprudenza, la quale, perlomeno quella maggioritaria, la definisce come un’azione tesa a conferire parvenza di genuinità a un oggetto che non rappresenta la moneta dello Stato considerata come valido strumento legale di pagamento.

Un altro concetto su cui la Cassazione si è più volte pronunciata è quello del “concerto”, giacché la sua assenza non configurerebbe tale reato, bensì quelli disciplinati dagli art. 455 e 457 del codice penale.

L’articolo 455 c.p. è rubricato “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”. Trattasi di un’ipotesi speciale rispetto all’articolo 453 c.p.: in questo caso è sufficiente che l’agente sia venuto in possesso delle monete e che fosse consapevole della loro falsità. Inoltre, essa richiede che lo scopo di tale moneta nel territorio dello Stato sia stato quello di far circolare monete contraffatte.

L’art. 457 c.p., invece, concerne la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Tale fattispecie differisce perché la consapevolezza del reato non sussiste al momento della ricezione bensì quando il soggetto che l’ha ricevuta utilizza tale moneta falsa. La differenza tra queste ipotesi di reato consiste, dunque, nell’elemento del concerto: la Cassazione con la sentenza n. 882/1993, lo identificò proprio come un elemento differenziatore rispetto a queste ipotesi minori.

Il concerto può, dunque, essere definito come l’incontro di volontà dirette al medesimo fine. È contemplata la possibilità che non si tratti di un rapporto bilaterale, ma che sia previsto anche un intermediario.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1323/1986, è intervenuta in materia: a fini probatori occorre infatti dimostrare il concerto tra colui che attua tale condotte e chi ha eseguito la falsificazione o un suo intermediario. Nello stesso anno la Cassazione si pronunciò una seconda volta precisando che non è necessario che il concerto avvenga nell’ambito di una associazione o organizzazione criminale, bensì è sufficiente il rapporto, anche mediato da intermediari, tra spacciatori e falsificatori. Peraltro su questo punto la Corte tornò anche negli anni successivi, con le sentenze n. 5006/1989 e n. 5551/992, sottolineando che il rapporto deve essere consapevole ma non deve sussistere all’interno di una cornice in cui i singoli agiscono ripartendosi i compiti per perseguire un comune scopo.

Da ultimo, la V sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12192/2015, ha ritenuto fondate le doglianze dell’imputato, che era stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli per il reato in questione, per la detenzione di circa 8 mila euro di banconote false in tagli da 20 e 50 euro.

Da un punto di vista processuale, il reato non può essere desunto dal numero di banconote di cui si è in possesso. Sono necessari ulteriori indizi sintomatici, quali “la frequenza e la ripetitività delle forniture” o il rapporto “anche mediato, con colui che ha eseguito la falsificazione”. Per cui il solo numero di banconote falsificate è insufficiente a integrare il reato previsto ai sensi dell’art. 453 c.p..

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