Reato per possesso di documento d’identità con foto e false generalità

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Quale reato integra il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità? Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 29303 del 3-04-2024

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Indice

1. La questione: insussistenza del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.


Il Tribunale del Riesame di Genova rigettava una istanza proposta a norma dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale della Spezia, relativo ai reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 ed all’art. 497-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre del reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n .159 del 2011, anche, seppur solo in parte, di quello di cui all’art. 497-bis cod. pen.. Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.
In particolare, in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a proposito del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, la Suprema Corte riteneva corretta la qualificazione giuridica compiuta dal giudice di merito, anche perché conforme a quell’orientamento nomofilattico secondo cui il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità configura il reato di cui all’art. 497-bis, co. 2, cod. pen. (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 25659 del 13/3/2018: in motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione).
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale reato integra il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che una condotta di questo genere integra il delitto preveduto dall’art. 497-bis, co. 2, cod. pen. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “La pena di cui al primo comma (che va da due a cinque anni di reclusione ndr.) è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale”.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo interpretativo, sostenere che un possesso di tal fatta non configuri siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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