Chi è il soggettivo attivo del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.
(Riferimento normativo: D.lgs., 26/10/1995, n. 504, art. 40)
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1. La questione
La Corte di Appello di Bari confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia e appellata dall’imputato, la quale l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 1); art. 679 cod. pen. (capo 2).
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che deduceva i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla deposizione di un teste e all’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa; 2) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 125, comma 3, 603 cod. proc. pen., per omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto fondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano, per quanto concerne l’ipotesi di accusa di cui al capo I, come la motivazione addotta dalla Corte territoriale fosse apparente in quanto, a loro avviso, ometteva di confrontarsi criticamente con le argomentazioni dedotte con l’atto di appello e ciò integrava la denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
In particolare, per il Supremo Consesso, la Corte di merito non aveva spiegato perché fosse stato l’imputato a procedere all’acquisto del gasolio.
Difatti, se è vero che, in tema di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, il soggetto attivo del reato di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l’immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014), tuttavia, la motivazione, sul punto, per i giudici di piazza Cavour, era stata meramente assertiva poiché fondava tale conclusione rinviando genericamente agli “accertamenti di p.g. in atti”, senza indicare la natura e il tipo di detti accertamenti e, soprattutto, la loro efficacia dimostrativa rispetto all’effettivo utilizzo del carburante da parte dell’imputato.
La Corte di legittimità, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, annullava la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul capo e per l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
3. Conclusioni
Fermo restando che, come noto, l’art. 40, co. 1, d.lgs., 26/10/1995, n. 504 prevede che è “punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito chi è il soggetto attivo di questo delitto.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il soggetto attivo del reato di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l’immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione al fine di individuare chi può rispondere di questo illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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