Recensione a : Antonino Mantineo, Le confraternite: una tipica forma di associazione laicale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, pp. 295

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La rilevanza del fenomeno associativo negli ordinamenti giuridici si proietta in modalità del tutto peculiari in quegli ambiti ove il gruppo umano organizzato, oltre a perseguire finalità strategiche sue proprie, mira a conseguire scopi di carattere spirituale, solidale e cooperativo che ne arricchiscono la struttura, se non dal punto di vista materiale, almeno da quello assiologico e -talora- deontologico[1].
Mantineo concretizza questo spunto in riferimento a una tipica figura associativa ecclesiastica (le confraternite), connotata peraltro da una netta componente laicale che dinamicizza il modulo della persona giuridica rispetto ad altre esperienze ecclesiasticistiche o canonistiche e che si pone in continuità con le intenzioni pluralistiche e riformistiche del Concilio Vaticano II[2].
Oltre alla prospettiva suggerita dalla più sensibile teologia cattolico-romana, la vicenda delle confraternite può essere riletta nell’orbita di quella sfida politico-culturale, lanciata (e, sin qui, persa) dalla legge n°328/2000[3]: in declino il paradigma keynesiano puro[4] e non più compiutamente gestibile il modello finanziario e organizzativo del tax and spending[5], l’autorità pubblica comunque denominata ha compreso che fondamentali valori costituzionali meglio possono essere attuati in un sistema “misto”, che preveda la compartecipazione di soggetti privati, il loro impegno, le loro specificità economiche, ideologiche e teleologiche. 
La riflessione sulle confraternite, e sulla storia della legislazione che ne ha disciplinato gli aspetti più rilevanti, riveste un ruolo particolarmente significativo per l’ecclesiasticista e per gli studi, in espansione, di “Diritto e Religioni”[6]. Difatti, il contributo dottrinale dei primi esponenti del Diritto Ecclesiastico, come settore disciplinare scientificamente autonomo (Schiappoli, Ruffini, Scaduto…)[7], si è costantemente misurato sulle organizzazioni a carattere laicale; i risultati di quelle ricerche, oltre a poter essere recuperati come prime riflessioni sulla dimensione del fattore religioso nell’ordinamento giuridico italiano, possono essere utilmente richiamati per ricavare le coordinate storico-territoriali delle confraternite e proposte sostanzialmente condivisibili sulla loro origine nei regni italiani.
In quest’ottica la ricerca documentale si è mossa, tanto attraverso il rinvenimento di nuove fonti statutarie quanto proponendone esegesi più accurate. A maggior ragione, il mutamento metodologico che ha interessato la scienza giuridica rende meritorie per il giurista contemporaneo quelle ricerche che hanno sostanzialmente conservato la propria validità e attendibilità alla prova del tempo. Lo studio di Mantineo sulle confraternite presenta in questa sezione alcuni spunti significativi per contestualizzare lo spirito associativo e la sua mutevole fenomenologia nei movimenti ecclesiali. Durante il XIII secolo, per esempio, esso si riferiva soprattutto a gruppi di fedeli che, sviluppando una critica etico-comportamentale ai costumi clericali, praticavano forme altre di vita associata e di riflessione spirituale, sperimentando significativamente l’accentuarsi al tempo insolito di una radicata presenza femminile.
Procedendo per succinti richiami, che nel loro primo svolgersi forniscono considerazioni sulla reazione controriformistica e che in seguito tipizzano i principali indirizzi di politica legislativa preunitaria[8] (mitemente giurisdizionalisti nella maggior parte dei casi), la ricerca di Mantineo riesce a proporre alcuni penetranti profili critici in merito alla legislazione vigente.
In ordine alla legge 30[9], sulla quale altre volte l’Autore si era soffermato[10], più che la polemica contro l’imprecisa sistematica dei modelli contrattuali “flessibili” (“colpa” peraltro gravante sui successivi decreti delegati[11]), si evidenziano ulteriormente i silenzi sulle organizzazioni di tendenza.
Tale osservazione, leggendo il testo in modo diacronico, non può che richiamare quelle proposte su talune rilevanti ambiguità della normazione Crispina, qui utili per connotare le scelte del legislatore in questo ed altri casi (introduzione asistematica delle riforme economiche e sociali).
Circa tale normazione l’Autore del resto si sofferma diffusamente, tornando alle pagine di Arturo Carlo Jemolo sulla latente promiscuità, per nulla “liberale”, del compromesso parlamentare di quegli anni[12] e sui limiti intrinseci delle leggi “eversive”[13].
In conclusione, appare condivisibile uno spunto del testo[14] che anticipa la sezione del libro dedicata alla disciplina giuridica delle confraternite tra norme statali e norme canoniche: se la dottrina sugli istituti vuol fungere da guida e battistrada per la normazione positiva, essa deve essere in grado di intercettare i deficit del tessuto giuridico, prima che la loro evidenziazione sociale diventi troppo palese.
 
dott. Domenico Bilotti
 

[1] Indicando, con la distinzione terminologica, una componente valoriale che connota l’organizzazione in sé considerata nel primo caso e, nel secondo, specifici obblighi comportamentali di associati nei confronti degli altri. Peraltro, sulla distinzione, e specie per le soggettività quivi considerate, significativo anche se non recente: C. BERSANI, Il pluralismo dei soggetti. Modello dell’opera pia e disciplina della personalità giuridica dai codici preunitari all’unità, Milano, 1997; in altro contesto cfr. anche P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 2000.
[2] Circa prerogative, necessità e incertezze dell’associazionismo laicale cfr. A. MANTINEO, Ma i laici come stanno attuando il Concilio Vaticano II? Riflessioni a margine di un saggio di Fulvio De Giorgi, apparso su Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica.
[3] Cfr. LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI in G.U. n°265/13 novembre 2000; supplemento ordinario n°186.
[4] Apprezzabili le ricostruzioni storiche suggerite in M. TRENTINI, Il governo dell’economia da Keynes alla globalizzazione, Roma, 2002; più recentemente, e con diversi accenti interpretativi, R. ROMANI, L’economia politica dopo Keynes. Un profilo storico, Roma, 2009.
[5] Alcuni dei più studiati riferimenti in questo senso: A. GIDDENS, L’Europa nell’età globale, Roma-Bari, 2007; ancor prima ID, La terza via. Manifesto per la rifondazione della socialdemocrazia, Milano, 1999.
[6] Cfr. sul punto S. FERRARI, A. NERI, Introduzione al diritto comparato delle religioni, Pescantina, 2007.
[7] Cfr. A. MANTINEO, Le confraternite: una tipica forma di associazione laicale, Torino, 2008, 24-42.
[8] A questo proposito, A. MANTINEO, Le confraternite, cit., 58-72.
[9] Cfr. stavolta DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO in G.U. n°47/26 Febbraio 2003.
[10] Cfr. A. MANTINEO, Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze, Torino, 2002.
[11] I riferimenti “delegati” sin qui sono: D. Lgs. 10 Settembre 2003 n°276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”); D. Lgs. 23 Aprile 2004 n°124 (“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”); D. Lgs. 6 Ottobre 2004 n°251 (“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”).
[12] In riferimento allo “stato liberale” queste osservazioni trovavano un compiuto svolgimento in A. C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino, 1975.
[13] Il riferimento è all’eversione (smembramento e, spesso, incameramento) del patrimonio ecclesiastico da parte dello Stato, anche come paradigma di una diversa stagione delle relazioni tra Stato e Chiesa. Con accenti enormemente diversi: G. LEZIROLI, Stato e Chiesa in Italia tra due costituzioni. Libertà religiosa e inaffidabilità dello Stato, Torino, 2003; M. AINIS, Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi ad oggi, Milano, 2009. In una prospettiva più specificamente teorica e ricostruttiva: G. FILORAMO, La Chiesa e le sfide della modernità, Roma-Bari, 2007; F. DE GREGORIO, Per una storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, Roma, 2001. Per un primo distinguo sul concetto di “eversione” nell’ordinamento giuridico, e sul senso peculiare acquisito per la scienza ecclesiasticistica, si veda anche: D. BILOTTI, Tendenza, struttura e margine. Lessico ed ecclesia, in corso di pubblicazione.
[14]Una seconda promessa ed un interrogativo: ma la dottrina ecclesiasticistica è ancora in grado di influenzare il legislatore?” in A. MANTINEO, Le confraternite, cit., 107-119.

Dott. Bilotti Domenico

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