Il recesso del socio: la disciplina italiana e in Europa 

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Il diritto di recesso, in diritto, è la facoltà di una parte che rinuncia alla partecipazione ad un negozio giuridico

Indice

1. Unione Europea

La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 1985 per la tutela del consumatore in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo di sette giorni, ed è stata recepita da più ordinamenti degli stati membri dell’Unione.
Per effetto della norma, dove applicabile, chi acquista un oggetto, sottoscrive un abbonamento o stipula contratti simili, ha 7 giorni di tempo per disdire senza penali il contratto che ha firmato.
Per l’acquisto di un prodotto, il recesso consiste nella restituzione dell’oggetto, ottenendo a scelta del consumatore la quantità di denaro corrisposta oppure un buono di pari valore da spendere nello stesso esercizio.
Il diritto di recesso è focalizzato sugli acquisti effettuati fuori dal pubblico esercizio, ad esempio a distanza o a domicilio, oppure in contesti nei quali la vendita è effettuata a titolo accessorio o integrativo di altre attività, come nella nota vendita di stoviglie in occasione di viaggi organizzati. Non si applica ai beni acquistati direttamente in negozio, dei quali l’acquirente ha presuntivamente avuto preventivamente visione e possibilità di prendere atto e cognizione delle caratteristiche.
Il ripensamento non è riconosciuto come diritto, salvo accordi precedenti la conclusione del contratto presi direttamente con il venditore.
In simili casi il diritto di recesso per vendita in negozio viene applicato esclusivamente a discrezione del venditore, non avendo lo stesso nessun obbligo di legge in questo senso.
Nei periodi di vendite a prezzi di saldo, non di rado non è nemmeno consentita la sostituzione della merce.
Siccome la legge prevale su eventuali pattuizioni tra le parti, contratti che prevedano una penale in caso di recesso prima dei 7 giorni oppure un termine inferiore per il recesso precedente, sono nulli. La presenza di una clausola vessatoria e nulla rende nullo l’intero contratto: in questo caso, la controparte può esimersi dalle obbligazioni scritte nel contratto, anche dopo i 7 giorni per il recesso anticipato, non avendo il contratto di partenza alcuna validità giuridica.
Il diritto di recesso non si applica ai contratti assicurativi e relativi a valori mobiliari. 

2. Italia

In Italia, nei contratti di credito, a distanza o stipulati fuori dai locali commerciali, il recesso può essere esercitato senza motivarlo, e senza oneri e penali:
Sempre nei contratti a tempo indeterminato.
 Entro 14 giorni dalla stipula o successiva ric.ùezione delle condizioni se c’è una durata prestabilita.
 Per le condizioni unilaterali di recesso il Testo Unico Bancario afferma che (inseriti dal D. Lgs. 141/2010 art. 4, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE).
Le fonti di diritto nazionale sono le seguenti:
 il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese.
(art. 120-bis)
 Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento nel quale il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste.
(art. 125 – ter, comma 1)
 Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore.
L’esistenza dell’accordo è presunta.
È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria
(art. 125-ter, comma 4)
 Nei contratti che hanno un termine di durata il recesso spetta soltanto se pattuito contrattualmente a norma dell’articolo 1373 del codice civile.
 Prova dell’esistenza di una connessione fra contratto di credito con la finanziaria e di servizio con un terzo, sono il fatto che la società finanziaria invia le condizioni di entrambi al cliente, ovvero anticipa al terzo l’ammontare del credito finanziato.
 Misure legislative succedutisi in attuazione di direttive comunitarie, hanno aumentato nel tempo il periodo di recesso, i tipi di contratti coperti dal diritto, e l’assenza di giusta causa, oneri e penali:
 Il Decreto Legislativo n. 190/ 2005, all’articolo 11, eleva il diritto di recesso a quattordici giorni per i contratti finanziari stipulati a distanza.
Il termine di recesso è di 30 giorni per le assicurazioni sulla vita.
Il recesso è inteso senza motivazione e senza penali.
La 190/2005 dà attuazione alla Direttiva 2002/65/CE.
Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005):
 Articolo 52: eleva a 14 giorni il termine per esercitare il diritto di recesso in tutti i tipi di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali del professionista, salvo le eccezioni previste dall’articolo 59.
Articolo 67-duodecies: il termine è di 14 giorni per i contratti finanziari a distanza, e decorre dalla data di ricezione delle condizioni contrattuali, se successiva alla stipula.


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3. Società per Azioni

Nelle società per azioni l’azionista ha diritto di recedere dalle proprie quote azionarie in determinati casi specificati dalla legge.
Comprendono le seguenti casistiche:
significativa trasformazione dell’oggetto sociale, trasferimento della sede all’estero; trasformazione della società, ad esempio, integrazione all’interno di un gruppo, specialmente se in presenza di un’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo.
Revoca dello stato di liquidazione, eliminazione delle cause di recesso previste dallo statuto. Modifica delle modalità di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; modifiche dello statuto riguardanti i diritti di voto e di partecipazione.
Lo statuto può prevedere il diritto di recesso dell’azionista assente o dissenziente in assemblea per le delibere relative alla proroga del termine di durata della società e all’introduzione/rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Ogni patto contrario che non sia di maggior favore, ma limitativo di tali diritti è nullo.
Le società per azioni chiuse hanno la facoltà di tipizzare ulteriori cause di recesso. 

4. La Direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997

In diritto, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo, del 20 maggio 1997, è una norma relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, attuata in Italia con il decreto legislativo 22 maggio 1999 n.185.
Si tratta di un testo da molti osservatori ritenuto assai importante poiché introduce organicamente una definizione dei diritti dei consumatori nei rapporti e nei confronti dei soggetti economici operanti nella vendita a distanza.
In origine vocata all’armonizzare la regolamentazione tra i paesi membri dell’Unione europea nell’ipotesi di uno sviluppo del mercato internazionale nell’ambito comunitario, apporta in realtà significative innovazioni nei singoli ordinamenti, alcune delle quali palesemente orientate dalla introduzione di nuove tecnologie commerciali, fra le quali quello che si esercita attraverso Internet (e-commerce).
Altri elementi della ratio riguardano la protezione dei consumatori contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita (anche con riguardo alla privacy).
La direttiva, a parte rendere una precisa definizione di alcune figure come il consumatore e la vendita a distanza, introduce l’obbligo di informativa al consumatore scritta (o su supporto duraturo), con la quale siano esplicitate le condizioni alle quali, con la sottoscrizione del contratto, il consumatore espressamente si obbliga, oltre che i diritti che il venditore sia tenuto a garantirgli. Fra questi diritti, sicuramente di rilievo è il diritto di recesso (nella direttiva previsto entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto).
La direttiva ribadisce l’opportunità che sull’utilizzo delle lingue in materia di contratti a distanza, siano i singoli paesi membri a legiferare, anche se solleciti una politica di uniformazione anche in ordine alla qualificazione giuridica delle vendite a distanza e alle previsioni sulla pubblicità ingannevole.
Riconoscendo la difficoltà tecnica del consumatore, la direttiva indica la necessità di mettere l’onere della prova a carico del venditore.

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Il Legislatore delegato ha, in particolare, riformato l’intera materia, semplificando le procedure e potenziando il meccanismo dell’esdebitazione, vero fulcro della riforma.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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