Il reclamo ex art. 591 ter c.p.c.: orientamenti giurisprudenziali rilevanti

L’art. 591-ter c.p.c. disciplina uno speciale rimedio interno al processo esecutivo immobiliare, il reclamo al giudice dell’esecuzione.

L’art. 591-ter del codice di procedura civile disciplina uno speciale rimedio interno al processo esecutivo immobiliare, comunemente definito reclamo al giudice dell’esecuzione. Inserito nel contesto della delega delle operazioni di vendita (art. 591-bis c.p.c.), esso è finalizzato a garantire controllo e tutela rispetto agli atti compiuti dal professionista delegato (notai, avvocati o commercialisti incaricati di gestire la vendita)​ (Cass.25698/2024).
In sostanza, l’istituto consente alle parti del processo esecutivo e agli altri soggetti interessati di rivolgersi al giudice dell’esecuzione per contestare formalmente l’operato del delegato.
Tale meccanismo si inquadra nel più generale potere di direzione e vigilanza del giudice sull’esecuzione forzata, anche quando la gestione della vendita sia affidata a soggetti esterni.
Come ha osservato la Cassazione nella su citata pronuncia, infatti, pur nella delega “la direzione del giudice dell’esecuzione” non viene meno: il professionista delegato agisce per conto dell’ufficio giudiziario e i suoi atti si imputano all’autorità giudiziaria, restando dunque soggetti al controllo del giudice​.
Il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. rappresenta proprio lo strumento attraverso cui si realizza questo controllo sugli atti delegati, assicurando la corretta conduzione della vendita forzata e la tempestiva rimozione di eventuali vizi procedurali.
Ma sin dalla sua introduzione, l’istituto del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, volte a definirne i contorni applicativi e a risolvere i dubbi interpretativi emersi nella prassi.
Di seguito si richiamano i principali orientamenti consolidati e alcune pronunce recenti di particolare rilievo. Per approfondire il tema, consigliamo il volume Reclamo agli atti del professionista delegato, un pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di questo istituto
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Indice

1. Natura giuridica del provvedimento sul reclamo e sue impugnazioni


La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo univoco che l’ordinanza resa in esito al reclamo (sia essa emessa dal G.E. o dal collegio, a seconda della disciplina temporale applicabile) non ha natura decisoria né definitiva.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che tale ordinanza, non risolvendo in via definitiva una controversia su diritti, non acquista efficacia di giudicato sostanziale e non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7 Cost.​(Cass. civ. n. 10350/2023).
Si tratta infatti di un provvedimento meramente ordinatorio, inserito nel flusso del procedimento esecutivo.
Questo orientamento, già espresso in passato (v. Cass. 9 maggio 2019, n. 12238)​, è stato consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387 (pronunciata proprio per risolvere contrasti interpretativi): le SS.UU. hanno ribadito che al reclamo ex 591-ter difettano i requisiti della decisorietà e della definitività, sicché l’unico rimedio ulteriore esperibile rimaneva – nella vigenza del regime previgente – l’opposizione agli atti esecutivi al successivo atto del giudice (decreto di trasferimento) oppure il reclamo ex art. 669-terdecies se previsto.
Questa impostazione spiega la ratio dell’odierna modifica normativa: il legislatore del 2022, preso atto che l’ordinanza collegiale non definiva realmente la questione, ha preferito riaprire la strada dell’opposizione ex art. 617, così da consentire una decisione finale soggetta ai gravami ordinari​. Per approfondire il tema, consigliamo il volume Reclamo agli atti del professionista delegato, un pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di questo istituto.

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Reclamo agli atti del professionista delegato

Quali sono le condizioni di ammissibilità e i termini del reclamo ex art. 591-ter c.p.c.? I vizi e le irregolarità degli atti reclamabili? Quali sono gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di merito? A questi e a molti altri interrogativi risponde questo pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di un istituto che è stato oggetto di rilevanti modifiche normative, da ultimo dalla Riforma Cartabia. Sono esaminati il rapporto tra il reclamo e gli altri strumenti di tutela offerti dal codice di rito (in particolare l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e le implicazioni derivanti dalle recenti innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia. Il testo è arricchito da utili strumenti operativi quali schemi riepilogativi, checklist dettagliate per la verifica degli atti delegati e numerosi modelli di ricorso, disponibili anche online.Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.

 

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2. Rapporto tra reclamo ex 591-ter e opposizione ex 617 c.p.c.


In passato si è discusso se il rimedio del reclamo sostituisse o meno del tutto l’opposizione agli atti esecutivi. La formulazione originaria (“restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617”) lasciava intendere che l’opposizione continuasse ad essere esperibile, sebbene in sovrapposizione.
La Cassazione aveva però chiarito che l’opposizione ex art. 617 c.p.c.  è configurabile solo per atti riferibili al giudice e non per quelli compiuti da un delegato, i quali “possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 c.p.c. ovvero nelle forme desumibili dalla [normativa vigente]”​ (Cass. civ. n. 1335/2011).
In altri termini, già prima delle riforme si riteneva che l’impugnazione degli atti delegati dovesse seguire il binario speciale del reclamo 591-ter, essendo quest’ultimo il rimedio ad hoc previsto dall’ordinamento.
Questo rapporto di specialità è stato sottolineato anche in dottrina, evidenziando che il reclamo ex 591-ter e l’opposizione ex 617 condividono la stessa funzione di controllo, differenziandosi solo per l’oggetto (atto del delegato vs atto del giudice) e dunque avendo natura e struttura affini​.
Alla luce della riforma 2022, la relazione tra i due istituti è stata ridisegnata in modo complementare: il reclamo costituisce la prima fase (necessaria) di contestazione dell’atto delegato, l’opposizione rappresenta la seconda fase eventuale, laddove occorra un ulteriore grado di giudizio sulla decisione del G.E. Possiamo dire che oggi l’uno integra l’altra, garantendo un doppio livello di tutela.
Non sembrano più ammissibili, invece, opposizioni “parallele” o alternative: un atto del delegato non può essere direttamente impugnato ex art. 617 saltando il reclamo al G.E., poiché ciò vanificherebbe il termine perentorio di decadenza introdotto dalla nuova disciplina e eluderebbe il controllo preliminare del giudice dell’esecuzione.
Un’eventuale opposizione proposta in luogo del reclamo verrebbe con ogni probabilità dichiarata inammissibile.

3. Legittimazione e difesa tecnica


Sul piano soggettivo, le pronunce hanno confermato l’ampiezza della legittimazione al reclamo.
Ad esempio, è ormai pacifico che l’offerente non aggiudicatario rientri tra gli “interessati” legittimati a proporre reclamo avverso gli atti del delegato (in quanto portatore di un interesse concreto alla regolarità dell’asta)​.
Inoltre, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la legittimazione anche al custode del bene pignorato in talune ipotesi, ad esempio per contestare atti del delegato che incidano sulle attività di custodia (ciò avviene di rado ed è controverso, ma si è ritenuto che anche il custode, se formalmente coinvolto in un atto delegato, possa adire il giudice).
Riguardo alla necessità dell’assistenza di un difensore, trattandosi di procedimento contenzioso in camera di consiglio, si ritiene generalmente richiesta la difesa tecnica: la dottrina prevalente e la giurisprudenza hanno affermato che la parte non può stare in giudizio personalmente nei procedimenti esecutivi, applicandosi l’art. 82 c.p.c.​.
Un quesito particolare riguarda l’offerente interessato che non è parte formale: alcuni autori hanno sostenuto che, non essendo “parte”, egli potrebbe agire senza avvocato (come gli è consentito partecipare all’asta da solo).
Si tratta di un tema dibattuto a livello teorico; nella pratica, tuttavia, è prudente che anche un offerente si faccia rappresentare da un avvocato nel proporre reclamo, sia per ragioni di corretto svolgimento del procedimento, sia perché il reclamo introduce questioni giuridiche non banali.

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4. Pronunce in materia di tempestività e interesse al reclamo


Prima della riforma, mancando un termine di legge, la questione della tempestività del reclamo è stata risolta attraverso il filtro dell’“interesse” ad agire.
In particolare, un orientamento giurisprudenziale (Trib. Napoli 30 novembre 2020) ha affermato che il reclamo avverso un atto del delegato diviene inammissibile o improcedibile se l’atto impugnato è ormai superato dallo sviluppo successivo della procedura, ad esempio perché il giudice ha già compiuto l’atto seguente (decadenza dell’aggiudicatario, decreto di trasferimento ecc.).
In tali casi, una decisione tardiva del collegio non potrebbe incidere concretamente né sull’attività già svolta dal delegato (assorbita dal seguito del procedimento), né sull’atto successivo del giudice (a sua volta impugnabile autonomamente con opposizione ex art. 617).
Questa costruzione ha funzionato come correttivo implicitamente perimetralizzante del reclamo, inducendo le parti a muoversi prima che la procedura avanzasse troppo.
Ora, con l’introduzione del termine perentorio di 20 giorni, il legislatore ha positivizzato l’onere di tempestività, superando tali incertezze interpretative.

5. Applicazioni particolari e interferenze con altre procedure


Da ultimo, va menzionato che l’istituto del reclamo ex 591-ter c.p.c. trova applicazione anche al di fuori dell’esecuzione individuale, come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente. In ambito fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), ad esempio, se il curatore sceglie di procedere alla vendita dei beni fallimentari seguendo le norme del codice di procedura civile (delegando le operazioni di vendita), allora si applicano integralmente gli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c.
Pertanto, l’ordinanza del giudice delegato fallimentare emessa ai sensi dell’art. 591-ter sarà impugnabile con il reclamo al collegio ex art. 669-terdecies​ (trattandosi di procedura fallimentare, l’impugnazione segue l’art. 26 L.Fall.), e l’ordinanza collegiale avrà la medesima natura non decisoria sopra descritta, non essendo ricorribile per cassazione​ (Cass. civ. n. 19712/2023).
La Cassazione ha anche precisato che in tal caso eventuali nullità delle operazioni delegate si trasmettono agli atti successivi rimessi al giudice delegato (es. decreto di trasferimento), i quali soli potranno essere impugnati con gli strumenti tipici del fallimento (reclamo ex art. 26 L.Fall.)​. Questo orientamento (Cass. civ. n. 19712/2023) conferma la flessibilità dell’istituto, capace di operare in contesti diversi mantenendo però la sua natura di rimedio interno e non definitivo.
Un altro filone giurisprudenziale di interesse pratico riguarda la possibile responsabilità del professionista delegato per gli atti compiuti.
Sul punto, la Cassazione ha evidenziato che, essendo gli atti del delegato riferibili in ultima istanza all’ufficio giudiziario, l’eventuale danno causato nell’esercizio della funzione giurisdizionale delegata potrà dare luogo ad una responsabilità dello Stato ex L. 13 aprile 1988 n. 117 (legge sulla responsabilità civile dei magistrati), mentre il delegato risponderà personalmente solo ove abbia agito al di fuori del perimetro della delega con dolo o colpa grave, configurando in tal caso un fatto illecito comune ex art. 2043 c.c.​
Questa precisazione – offerta da Cass. 25 settembre 2024 n. 25698 – pur non incidendo direttamente sul procedimento di reclamo, conferma in via sistematica che l’operato del delegato è considerato parte integrante della funzione pubblica esercitata dal giudice dell’esecuzione, e come tale ha un regime di controllo (il reclamo) e di responsabilità peculiare.

Avv. De Luca Maria Teresa

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