Il presente contributo si occupa di analizzare e valutare le possibili conseguenze scaturenti dall’errata proposizione di un giudizio di recupero compensi da parte di un avvocato che ricorra al modello ex art. 702 bis c.p.c. “ordinario” e non nelle forme previste dall’art. 14 della normativa di settore applicabile.
Nello specifico verrà analizzata l’ipotesi in cui la domanda giudiziale venga rivolta al Tribunale in composizione monocratica, pur trattandosi di giudizio riservato alla trattazione collegiale.
Indice:
- Il rapporto normativo tra l’art. 702 ter, comma 2 c.p.c. e l’art. 14 del D.Lgs. 150/2011. Il principio della domanda e i limiti del potere di riqualifica del giudice.
- Il rapporto normativo tra l’art. 702 ter, comma 2 c.p.c. e l’art. 14 del D.Lgs. 150/2011. Il principio della domanda e i limiti del potere di riqualifica del giudice.
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Il rapporto normativo tra l’art. 702 ter, comma 2 c.p.c. e l’art. 14 del D.Lgs. 150/2011. Il principio della domanda e i limiti del potere di riqualifica del giudice.
Vi è dunque da chiedersi se il giudice adito è dotato del potere di riqualificare la domanda dal punto di vista processuale, applicando d’ufficio il rito imposto ex lege.
Tale “possibilità”, a parere di chi scrive, si pone in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 702 ter, comma 2, c.p.c. oltre che con i principi contenuti nell’art. 99 c.p.c., che limitano il potere di interpretazioni “additive” del giudice di merito alla espressa volontà della parte che agisce in giudizio.
Si rammenti, infatti, che “nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta” (cfr. Cass. Civ. sez. II, 25 febbraio 2019, n.5402).
In secondo luogo, appare necessario considerare che il rito sommario rappresenta un istituto processuale volto a favorire la celere definizione dei processi, mediante un’istruttoria “snella”, con l’espressa volontà del legislatore di riservare l’accesso a tale strumento esclusivamente alle ipotesi in cui il Tribunale non giudichi in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c.
Corollario di tale principio è la previsione di cui all’art. 702 ter, comma 2 c.p.c. il quale esclude espressamente l’esperibilità del rito sommario qualora sussista una riserva di legge sulla composizione collegiale del Tribunale, con la conseguenza che l’errore della parte che investa la composizione del giudice chiamato ad occuparsi della vicenda deve essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità (arg. ex Cass. Civ. sent. 9 luglio 2019, n. 18331).
Sul punto è stato chiarito che al giudice è riconosciuto un potere di riqualifica della domanda solo ed esclusivamente nel caso in cui “al di fuori dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, laddove il procedimento sommario di cognizione introdotto dalla parte sia ritenuto dal giudice inammissibile per ragioni diverse e, in particolare, in ragione di una ritenuta incompabilità del rito sommario con l’oggetto della domanda, deve essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2”.
Argomentando a contrario, se il giudizio è stato espressamente introitato dalla parte ricorrente adendo il Tribunale in Composizione monocratica, essendo l’oggetto della domanda pacificamente rientrante tra quelli riservati al collegio, non potrà operarsi alcuna “riserva di collegialità” postuma, dovendo procedere in via esclusiva con una declaratoria di inammissibilità.
Appare opportuno ribadire che, nella materia oggetto dell’odierna disamina, il Legislatore non conferisce al giudice alcun potere di porre rimedio a questa tipologia di “errori” mediante la “riqualificazione della domanda dal punto di vista processuale”.
Conseguentemente, l’unica attività esperibile è l’adozione di una pronuncia di inammissibilità.
Non si dimentichi, infatti, che per tali tipi di giudizi il Legislatore ha previsto per le parti la possibilità di stare in giudizio personalmente, con la conseguenza che i ricorrenti – nella loro veste professionale di avvocati – non possono non sapere che tale tipo di azione rientra tra le materie riservate al collegio e, pertanto, precluse al tribunale in composizione monocratica.
Da ciò ne deriva che, data l’assenza di un potere “dispositivo” da parte del giudice, non può in alcun modo essere convertito il rito né ciò può condurre ad una riserva di decisione ad un collegio.
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Sulla “riserva di collegialità” e la possibilità di porre rimedio all’errata introduzione del giudizio mediante l’applicazione del rito d’ufficio.
Né potrebbe sopperire all’inevitabile “sanzione” dell’inammissibilità la riqualifica “d’ufficio” di un giudizio rivolto ad un giudice monocratico mediante l’adozione di una “decisione collegiale”.
Se si pone l’attenzione sui lavori preparatori all’introduzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2011 e sulla relazione di accompagnamento predisposta dal Parlamento, si comprende con chiarezza quali siano i principi tutelati dal Legislatore delegato.
Nello specifico si osserva che “la Consulta ha reiteratamente escluso l’incostituzionalità del procedimento di cui agli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, che pure ne ha previsto, sinora, la gestione delle forme camerali, con inappellabilità (v., nel tempo, Corte cost., 1° marzo 1973, n. 22; Corte cost., 6 dicembre 1976, n. 238 e Corte cost., 11 aprile 2008, n. 96).
E il rito sommario di cognizione, pur senza riconduzione alle forme rigide di cui all’art. 183 e seguenti cod. proc. civ., escluso dalla legge delega (art. 54, comma 2, lettera b), n. 2), determina una strutturazione delle forme ben maggiore di quella propria del rito camerale.
L’oggetto del procedimento, cioè, è ritenuto in quei casi ex lege a bassa complessità istruttoria, e tale per cui forme semplificate e unico grado di merito sono sufficienti.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi, pertanto, ampiamente compatibile con il vigente quadro delle garanzie costituzionali la previsione della riconduzione al rito sommario di cognizione, senza facoltà di conversione al rito ordinario, anche di quelle controversie per le quali è previsto un unico grado di giudizio di merito.
Nei pareri parlamentari viene nei fatti recepita l’impostazione, nella misura in cui, pur sposando l’opportunità di prevedere di regola l’appello nel rito sommario per esigenze di garantismo, si ammette che ciò possa non avvenire nei vari casi in cui la disciplina previgente il decreto legislativo già escludeva il gravame di merito, e la fattispecie corrisponda pur sempre ai requisiti di semplificazione della trattazione o dell’istruzione.
Va detto che i pareri collegano la possibilità di escludere l’appello alla conservazione del criterio di competenza funzionale declinato dall’ordinamento nelle forme del giudice di merito in unico grado.
Si tratta, naturalmente, di una lettura meramente descrittiva e affatto ricostruttiva delle competenze cui la legge di delegazione si riferiva imponendone la conservazione (art. 54, comma 4, lettera a) della l. n. 69/09).
Altro è infatti la previsione di un grado di merito unico, altro sono i criteri di competenza. Quand’anche vi sia la prima regola (inappellabilità), i criteri di competenza sono quelli che individuano l’ufficio davanti al quale quel grado verrà celebrato, e prescindono dal fatto che sia escluso il citato mezzo d’impugnazione.
Quand’anche l’ufficio giudiziario competente sia la corte di appello, rispetto alla quale non sarebbe immediatamente configurabile un ufficio di gravame senza apposite previsioni normative speciali, la distinzione tra i due concetti non è incisa, posto che la competenza è quella così stabilita per materia e territorio, e non deriva dal fatto – concettualmente distinto – che non sia previsto, e resti escluso in qualunque forma, un gravame di merito.
Pertanto, il ragionamento appena svolto non è inficiato dalle fattispecie di competenza funzionale e variabile come quella prevista nel procedimento per la determinazione degli onorari forensi, in cui altrimenti, applicando le regole generali, si sarebbe dovuto irrazionalmente prevedere un gravame di merito nelle sole ipotesi diverse da quelle in cui la causa spetti alla corte d’appello. L’ammissibilità del rito sommario con ordinanza conclusiva inappellabile, in questi casi, non è correlabile, cioè, al rispetto di un non meglio precisato criterio di competenza, bensì dalla considerazione per cui la fattispecie presenta i presupposti per la riconduzione a questo modello processuale cui non è imprescindibile, in questi delimitati e peculiari ambiti, il secondo grado di merito.
Nei commi due e tre sono state dettate disposizioni valide in ogni caso in cui il rito sommario venga applicato dal collegio, la cui cognizione sia stata mantenuta nel rispetto del principio di delega di cui all’art. 54, comma 4, lettera a).
Posto che, appunto, la trattazione è collegiale, si parla naturalmente di giudice relatore e non istruttore”
Dalla lettura di quanto riportato emergono con chiarezza i cennati principi tenuti in considerazione dal Legislatore:
- Nell’ipotesi di giudizio per il recupero dei compensi è sufficiente una istruttoria sommaria del processo;
- E’ esclusa la possibilità di impugnare con appello i provvedimenti conclusivi del procedimento di cui si discute;
- A garanzia della assenza di un secondo grado di giudizio, la trattazione del giudizio è collegiale.
La stessa Corte Costituzionale è assai puntuale nello specificare che “la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all’esclusione dell’appello e, dall’altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore. Pertanto, la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire una delle modalità attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2014).
Detta riserva di collegialità non va intesa in senso ordinario, ma con specifico riferimento alle disposizioni applicabili in caso di rito speciale.
Non si dimentichi che sempre la Cassazione a Sezione Unite ha avuto modo di chiarire che “le controversie, previste dagli artt. 28 e ss della legge n. 794/1942 in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l’opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale in base alla riserva di cui al secondo comma dell’art. 50 bis cod. proc. Civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sentenza 20 luglio 2012 n. 12609).
Nello specifico, si afferma a chiare lettere che “è stato emanato il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che con l’art. 14 (applicabile ai giudizi promossi dopo la sua entrata in vigore) ha ridisciplinato le cause in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, disponendo che “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 sono regolate dal rito sommario di cognizione. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
Nella relazione di accompagnamento è stato chiarito che le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione per ragioni di semplificazione e che “in ossequio alla delega si è mantenuta ferma la competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito.. nonchè la composizione collegiale dell’organo giudicante“.
Il messaggio in tal modo lanciato non lascia nessun margine d’incertezza: i “nuovi” processi dovranno essere trattati dal tribunale in composizione collegiale perchè questo avveniva per i “vecchi”, questa era la regola vigente per il passato”.
Da ciò ne discende che non è sufficiente che si abbia una decisione assunta “collegialmente”, ma è indispensabile che l’intero giudizio venga anche trattato da un collegio precostituito.
Ove così non fosse si finirebbe con il ritenere che il Legislatore sia del tutto irrazionale, avendo previsto una serie di disposizioni superflue rispetto a quanto già riconosciuto dalla Legge al decidente.
Infatti, se per assurdo si ritenesse che il giudice investito di una causa non rientrante tra le proprie competenze possa d’ufficio mutare la domanda processuale anche se per detta disciplina è stata prevista una espressa normativa speciale, ciò renderebbe la cennata disciplina speciale del tutto priva di utilità in quanto già sussumibile nelle disposizioni generali ed astratte contenute nel codice di rito.
Al contrario, se il Legislatore ha avviato un processo di riforma dei riti applicabili in determinate materie, stabilendone non solo le modalità operative ma anche le specifiche condizioni sulla base delle quali tali giudizi possono essere attivati, è giocoforza per il giudice impossibile sopperire d’ufficio a carenze strutturali degli atti introduttivi depositati dalla parte che agisce in giudizio.
In tal senso, essendo stato investito il Tribunale in Composizione Monocratica, non vi sarebbe altra via per il giudice che dichiarare l’inammissibilità del giudizio, stante l’assenza dei requisiti strutturali dell’azione attivata e l’impossibilità di procedere a qual si voglia disamina della controversia.
Per tali ragioni, il giudizio per il recupero compensi incardinato innanzi al Tribunale in composizione monocratica dovrà essere dichiarato inammissibile, senza possibilità di procedere ad alcun mutamento di rito, né di sanatoria mediante l’adozione di una “pronuncia collegiale”.
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